Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/08/1999, n. 8577
CASS
Sentenza 10 agosto 1999

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Con riguardo allo "jus variandi" del datore di lavoro il divieto di variazioni in "pejus" opera anche quando al lavoratore, nella formale equivalenza delle precedenti e delle nuove mansioni siano assegnate di fatto mansioni sostanzialmente inferiori sicché nell'indagine circa tale equivalenza non è sufficiente il riferimento in astratto al livello di categoria ma è necessario accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente salvaguardandone il livello professionale acquisito e garantendo lo svolgimento e l'accrescimento delle sue capacità professionali (Nella specie il giudici di merito, con sentenza confermata dalla S.C., avevano considerato come fonte di dequalificazione professionale lo spostamento del lavoratore dalle mansioni di sostituto del titolare della filiale della banca datrice di lavoro alle mansioni di preposto all'ufficio provinciale del credito agrario tenendo conto della preminenza gerarchica, dei poteri di coordinamento e controllo nei confronti degli stessi preposti ai singoli settori o uffici nonché dello svolgimento delle funzioni del direttore contingentemente impedito che caratterizzavano il sostituto del titolare di filiale).

Commentari2

  • 1Demansionamento
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 15 febbraio 2021

  • 2Il progressivo scadimento della disciplina delle mansioni e della professionalità individuale dei lavoratori
    Prof. Mario Meucci · https://www.avvocatoandreani.it/ · 24 dicembre 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/08/1999, n. 8577
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8577
Data del deposito : 10 agosto 1999

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