Sentenza 10 agosto 1999
Massime • 1
Con riguardo allo "jus variandi" del datore di lavoro il divieto di variazioni in "pejus" opera anche quando al lavoratore, nella formale equivalenza delle precedenti e delle nuove mansioni siano assegnate di fatto mansioni sostanzialmente inferiori sicché nell'indagine circa tale equivalenza non è sufficiente il riferimento in astratto al livello di categoria ma è necessario accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente salvaguardandone il livello professionale acquisito e garantendo lo svolgimento e l'accrescimento delle sue capacità professionali (Nella specie il giudici di merito, con sentenza confermata dalla S.C., avevano considerato come fonte di dequalificazione professionale lo spostamento del lavoratore dalle mansioni di sostituto del titolare della filiale della banca datrice di lavoro alle mansioni di preposto all'ufficio provinciale del credito agrario tenendo conto della preminenza gerarchica, dei poteri di coordinamento e controllo nei confronti degli stessi preposti ai singoli settori o uffici nonché dello svolgimento delle funzioni del direttore contingentemente impedito che caratterizzavano il sostituto del titolare di filiale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/08/1999, n. 8577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8577 |
| Data del deposito : | 10 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco SOMMELLA - Presidente -
Dott. Paolino DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. Alberto SPANÒ - Consigliere -
Dott. Pietro CUOCO - rel. Consigliere -
Dott. Luciano VIGOLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BANCO NAPOLI SPA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. RENDANO 6 presso lo studio dell'Avv. SCIPIONE DE MARTINO ROSSAROL, rappresentato e difeso dagli Avv.ti FILIPPO BARBAGALLO e GAETANO RIZZO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TO LD, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE ANGELICO 35, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO D'AMATI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 590/97 del Tribunale di BRINDISI, depositata il 26/05/97 r.g.n.799/91;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/99 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato Marco PETROCELLI per delega Avv. LD TO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso dell'8 marzo 1991 il Banco di Napoli propose appello avverso la sentenza con cui il Pretore di Brindisi in funzione di giudice del Lavoro aveva dichiarato il diritto di LD RO a svolgere le funzioni di sostituto del titolare nella filiale del Banco in Brindisi.
Con sentenza del 26 maggio 1997 il Tribunale di Brindisi respinse l'appello affermando che;
1. l'appellante sosteneva che lo spostamento del RO dalle mansioni di sostituto del titolare alle mansioni di preposto ad ufficio provinciale del credito agrario era legittimo in quanto, da un canto per l'ordinamento interno fra queste mansioni vi è espressa equivalenza, e d'altro canto, in quanto a seguito della riclassificazione la filiale doveva essere retta da titolari di grado IV con sostituti di grado V (come da accordi sindacali) ed il RO, che era di grado VI, non poteva continuare a svolgere le mansioni di sostituto (e gli erano state pertanto assegnate mansioni "non marcatamente" inferiori ed equivalenti per contenuto e responsabilità); le motivazioni della SOCIETÀ erano tuttavia incoerenti poiché inizialmente il RO era stato sostituito per i suoi deludenti risultati e le sue mansioni erano state assegnate ad altro dipendente di grado VI;
2. il sostituto del titolare ha preminenza gerarchica (coordinamento e controllo) sul preposti al singoli settori od uffici, ha una specifica indennità, e sostituisce il titolare impedito: lo spostamento dalle mansioni di coordinatore dei settori alle mansioni di preposto ad un singolo settore è violazione dell'art. 2103 cod. civ., e non è consentita neanche per le esigenze aziendali invocate dall'appellante;
3. con il suo spostamento il RO aveva subito anche una diminuzione della sua specifica preparazione tecnico professionale (oltre che la perdita dell'indennità).
Per la cassazione di questa sentenza ricorre la BANCO DI NAPOLI S.p.a. percorrendo le linee di 4 motivi. Resiste LD RO con controricorso, coltivato con memoria.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1324,
1362 e segg., art. 1372 ed art. 2103 cod. civ. nonché insufficienza illogicità e contraddittorietà di motivazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha ignorato che l'Ordinamento interno, normativa di natura negoziale, deve avere considerazione prioritaria per la determinazione del grado spettante in funzione delle mansioni svolte;
ed in questa normativa le mansioni di sostituto del titolare, le mansioni di settorista e le mansioni di preposto all'ufficio provinciale di credito agrario hanno pari dignità (ricorso, p. 8). Con il secondo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1324 e
2103 cod. civ. nonché insufficienza di motivazione, la ricorrente sostiene che l'equivalenza professionale (quale limite del datorile jus variandi) è l'aderenza delle mansioni alla competenza ed alla professionalità del lavoratore;
ed il giudice di merito non ha valutato se nell'organizzazione della banca le mansioni di sostituto del titolare comportassero una professionalità superiore a quella del preposto al credito agrario (ricorso, p. 10); e nel quadro di questa equivalenza lo stesso RO aveva in precedenza svolto le mansioni di sostituto del titolare (dal gennaio del 1979) e poi quelle di preposto all'ufficio provinciale di credito agrario (dal giugno del 1981).
Questi motivi, che per la loro interconnessione devono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.
Come questa Corte ha affermato, il divieto di datorili variazioni in pejus opera anche quando al lavoratore, nella formale equivalenza delle precedenti e delle nuove mansioni, siano assegnate di fatto mansioni concretamente inferiori, sicché nell'indagine circa tale equivalenza non è sufficiente il riferimento in astratto al livello di categoria bensì è necessario accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente salvaguardandone il livello professionale acquisito e garantendo lo svolgimento e l'accrescimento delle sue capacità professionali (Cass. 3 novembre 1997 n. 10775). li giudizio di equivalenza è da condurre pertanto non in astratto bensì in concreto;
ed avendo per oggetto dei fatti, cosicché ove adeguatamente motivato, resta insindacabile in sede di legittimità.
Nel caso in esame da un canto il Tribunale ha adeguatamente motivato la superiorità delle mansioni di sostituto (del titolare) nel confronti di quelle di preposto all'ufficio provinciale del credito agrario, deducendola, anche attraverso le dichiarazioni del rappresentante della SOCIETÀ, dalla preminenza gerarchica, dal poteri di coordinamento e controllo nel confronti degli stessi preposti al singoli settori od uffici (mansione di cui il ricorrente lamenta l'inferiorità) e dallo svolgimento delle funzioni di direttore contingentemente impedito (pp. 4, 5).
D'altro canto la ricorrente non solo invoca un astratto (e pertanto inidoneo) parametro di equivalenza (l'Ordinamento interno), che peraltro non indica in modo autosufficiente (con specificazione, anche della norma invocata, completa ed idonea a consentire, attraverso lo stesso ricorso e senza rendere necessario l'esame degli atti del processo, la chiara e completa cognizione delle argomentazioni: Cass. 11 ottobre 1995 n. 10611); bensì, censurando la concreta valutazione del Tribunale, si limita a lamentare (infondatamente) un omesso accertamento (se nell'organizzazione della banca le mansioni di sostituto del titolare comportassero una professionalità superiore a quella del preposto al credito agrario:
p. 10), senza indicare alcun elemento positivo (in ordine alla pretesa equivalenza delle mansioni nell'organizzazione della banca) ed idoneo a condurre ad una diversa concreta valutazione (carenza che per le indicate ragioni rende la censura inammissibile). Nè l'illegittimità dell'assegnazione è esclusa (come la ricorrente infondatamente sostiene) dal fatto che lo stesso dipendente aveva accettato nel passato analogo spostamento. Da un canto, ogni assegnazione è fatto autonomo che ha la propria giustificazione e le proprie conseguenze. D'altro canto, poiché la violazione del diritto in esame permane anche ove vi sia il consenso del lavoratore (art. 2103 secondo comma cod. civ.), a maggior ragione permane ove il lavoratore, dopo aver tacitamente accettato una prima lesione, lamenti una seconda ben distinta lesione: l'accettazione d'una pregressa lesione del diritto (assegnazione di mansioni inferiori), poi ricostituito (con l'assegnazione delle precedenti superiori mansioni), non legittima nuova analoga lesione del diritto stesso (per la nuova assegnazione di mansioni inferiori). Con il terzo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 2099 e 2103 cod. civ. nonché insufficienza di motivazione, la ricorrente eccepisce che la ritenuta perdita dell'indennità retributiva da un canto era determinata dalla cessazione del titolo che ne giustificava l'erogazione, e d'altro canto avrebbe assunto rilievo solo in un giudizio avente per oggetto l'irriducibilità della retribuzione e non in un giudizio avente per oggetto la conservazione della posizione lavorativa.
Anche questo motivo è infondato. La perdita dell'indennità da un canto assume un ruolo chiaramente marginale nella logica del giudicante (la sua menzione, introdotta dalla parola "anche", si esaurisce in uno spazio inferiore alle due righe); e d'altro canto è dedotta come (ritenuto) segnale duna superiorità delle mansioni alle quali è connessa.
Con il quarto motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1324,
1362 e segg., 1372, 2103 e 2104 cod. civ. nonché insufficienza di motivazione, la ricorrente sostiene che a seguito della riclassificazione (della filiale e del grado del relativo preposto e del relativo sostituto) lo spostamento del RO era diventato necessario, in quanto la conservazione delle mansioni sarebbe stato avanzamento nella carriera (di cui egli non era stato ritenuto meritevole); ciò, da un canto consentiva di comprendere la ragione per cui il RO non avesse reagito all'analogo pregresso spostamento subito nel 1981 (ove non era in discussione alcun avanzamento), e d'altro canto poneva in evidenza altro aspetto di illegittimità della decisione per essersi il giudice sostituito al datore di lavoro consentendo al lavoratore di conseguire il grado superiore.
Anche questo motivo è infondato. Il Tribunale ha accertato (e l'accertamento non è contestato in alcun modo dalla ricorrente) che la sostituzione del RO nelle mansioni di sostituto del direttore fu disposta non per un maggior grado del nuovo dipendente (che questi non aveva) bensì per "le maggiori capacità produttive di questi in confronto ai deludenti risultati del primo" (sentenza, p. 4). Ben poteva la SOCIETÀ con insindacabile valutazione, ritenere un dipendente più meritevole di altri (come lo stesso controricorrente riconosce: p. 17): resta tuttavia questa (e non la diversità del grado) la ragione dello spostamento. E la ragione diventa illegittima in quanto determina l'assegnazione di mansioni inferiori (come il Tribunale ha accertato).
Nè l'assegnazione potrebbe essere giustificata da esigenze aziendali: che legittimano il trasferimento solo nei limiti delineati dall'art. 2103 cod. civ. (nell'equivalenza delle mansioni). Il ricorso deve essere respinto. E la ricorrente deve essere condannata alle spese del giudizio di legittimità.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in lire 53.000 oltre a lire 3.500.000 per onorario.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 1999