Sentenza 21 dicembre 2012
Massime • 1
In tema di misure cautelari, la vicinanza temporale del termine finale della sanzione espianda, quale desumibile da condanne non definitive, non determina alcun automatismo in ordine alla caducazione della misura cautelare; tuttavia, i necessari criteri di flessibilità e di individualizzazione, che devono ispirare il giudice nella scelta della misura adeguata e proporzionata al caso concreto, devono tener conto, alla luce del principio di ragionevolezza, della effettiva utilità del perdurare di una restrizione prossima a venir meno, con riguardo alle specifiche esigenze cautelari ritenute rilevanti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/12/2012, n. 9377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9377 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZECCA G. - Presidente - del 21/12/2012
Dott. SAVANI Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. MICHELI P. - rel. Consigliere - N. 1513
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 36756/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA TT, nato a [...] il [...]:
avverso l'ordinanza dell'11/06/2012 del Tribunale di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
udito per il ricorrente l'Avv. Mercurio Pantaleone, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Milano, su appello ex art. 310 cod. proc. pen. avanzato - avverso un'ordinanza del G.u.p. dello stesso Tribunale emessa il 16/05/2012 - nell'interesse di TT CA, rigettava il gravame, confermando la misura cautelare degli arresti domiciliari in atto a carico dell'imputato.
Il Tribunale dava atto dei vari provvedimenti intervenuti in punto di status libertatis dell'appellante, rappresentando che l'iniziale misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti nel giugno 2011 - in ordine a varie contestazioni di bancarotta, relative al fallimento di quattro società - era stata sostituita già con ordinanza del 25/08/2011, sul presupposto della registrazione di un "atteggiamento collaborativo tenuto dagli indagati, seppure verosimilmente indotto dalla consapevolezza via via acquisita in ordine all'importanza ed alla solidità dei risultati dell'attività investigativa". Con successiva istanza ex art. 299 cod. proc. pen., la difesa aveva sottoposto all'attenzione dell'A.G.
procedente alcuni fatti ritenuti nuovi, idonei ad una rivalutazione dell'attualità e della concretezza delle esigenze cautelari (l'intervenuta notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, nonché il versamento in favore delle procedure concorsuali della somma di 880.000,00 Euro, oltre alla prestazione di garanzia reale su un immobile sito in Bologna), ma il G.i.p. di Milano rigettava la richiesta, sulla quale era peraltro intervenuto il parere favorevole del P.M., rilevando l'insufficienza del mero decorso del tempo in punto di attenuazione del pericolo di recidiva specifica e sollevando dubbi circa la pertinenza di quelle erogazioni - non provenienti dall'indagato quale persona fisica - ai fatti di cui al procedimento, mentre doveva ancora affermarsi la perdurante capacità del CA di "condizionare scelte operative di soggetti terzi, a prescindere dalla formale attribuzione di cariche sociali". Il provvedimento del G.i.p. trovava conferma da parte del Tribunale di Milano con ordinanza del 26/01/2012, e il successivo ricorso per cassazione veniva rigettato da questa Corte con sentenza del 17/05/2012. Il 09/05/2012, la difesa aveva però già nuovamente chiesto la revoca della misura, segnalando l'intervenuta definizione del processo in primo grado con la condanna del CA alla pena di anni 4 di reclusione, e che all'atto della pronuncia era stato dato atto della resipiscenza dell'imputato il quale - in ragione dell'ormai consistente entità della restrizione presofferta - si trovava nella condizione di espiare la pena nelle forme dell'affidamento in prova al servizio sociale. Il G.u.p., rigettando la nuova istanza, assumeva l'irrilevanza della prospettiva per il CA di espiare la sanzione con modalità alternative alla detenzione in carcere, e segnalava la permanente pericolosità sociale del medesimo, che fra l'altro non aveva comunque fornito elementi da cui inferire quale destinazione fosse stata data alle rilevanti risorse economiche sottratte alle società fallite. Esaminando l'ulteriore appello proposto dalla difesa nei riguardi di quest'ultimo provvedimento, il Tribunale di Milano richiamava, con espressa riproduzione virgolettata, la precedente decisione del 26/01/2012, a sua volta contenente ampi rinvii per relationem all'ordinanza adottata ex art. 309 cod. proc. pen.; rilevava pertanto che unico fatto nuovo fosse costituito in definitiva dalla sentenza di condanna, considerando "irrilevanti le considerazioni difensive sulla possibilità di accedere ai benefici dell'ordinamento penitenziario, che presuppongono il passaggio in giudicato della sentenza". Invocando un precedente giurisprudenziale di legittimità (la sentenza di questa Sezione n. 17986 del 09/01/2009, ric. Massone Brega), il Tribunale osservava che per rivalutare aspetti oramai coperti da giudicato cautelare sarebbe stato necessario dimostrare un successivo, apprezzabile mutamento del fatto, in ipotesi conseguente ad acquisizioni probatorie sopravvenute a quelle valutate al momento della prima decisione: principio, secondo l'ordinanza oggi impugnata, "riferibile sia alle questioni dedotte in tema di gravi indizi che a quelle (come nella fattispecie in esame) in tema di esigenze cautelari".
2. Nell'interesse di TT CA viene proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi.
2.1 Con il primo motivo, si deduce nullità dell'ordinanza impugnata per inosservanza degli art. 275 c.p.p., comma 2, e art. 299 c.p.p., comma 2, in relazione al principio di proporzione delle misure cautelari, sul quale la giurisprudenza di legittimità ha già evidenziato la necessità di valutare la ragionevolezza del permanere della limitazione della libertà personale di un soggetto attinto da provvedimenti restrittivi, tenendo conto del prevedibile risultato finale del processo. Necessità cui l'Autorità Giudiziaria procedente deve avere riguardo, conformemente alle indicazioni delle stesse Sezioni Unite, sia al momento della scelta iniziale della misura, sia nel corso della esecuzione della stessa in concreto. I termini massimi della pena che il CA potrà venire a soffrire risultano, nella fattispecie, oramai fissati in 4 anni, non essendo stato proposto appello dal P.M. nei riguardi della sentenza di condanna (impugnata invece dalla difesa), perciò - in ragione del presofferto ormai maturato - deve considerarsi ineludibile la prospettiva dell'applicazione nei confronti dell'imputato della misura alternativa dell'affidamento in prova, stante la inequivoca manifestazione di atteggiamento collaborativo da parte sua.
2.2 Con il secondo motivo, si lamenta carenza e manifesta illogicità della motivazione quanto alla valutazione dei fatti nuovi sottoposti al giudice procedente, considerando che:
- le somme complessivamente versate in favore delle procedure ammontano oggi a 1.470.000,00 Euro, e il CA risulta essersi attivato per disinvestire disponibilità a lui riferibili, ancora nella prospettiva di ristorare i danni conseguenti ai presunti reati, nella misura di ulteriori 430.000,00 Euro circa;
- lo stesso Tribunale, il 25/08/2011, aveva sostituito l'iniziale custodia in carcere con gli arresti domiciliari fondando la propria decisione anche sulla presa d'atto del decorso di due mesi e mezzo dall'applicazione della misura, risultando quindi contraddittorio e illogico non dare oggi contezza di un protrarsi della restrizione per oltre un anno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è in parte fondato, con esclusivo riguardo al secondo dei motivi proposti.
In concreto, il CA risulta:
- essere stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere nel giugno 2011;
- agli arresti domiciliari già dal successivo mese di agosto, in virtù di un provvedimento di sostituzione della iniziale misura che era stato motivato anche sulla base della significatività di una restrizione in carcere per circa due mesi, in una prospettiva di attenuazione delle esigenze cautelari già ritenute sussistenti;
- condannato in primo grado alla pena di anni 4 di reclusione, con successiva riduzione di mesi 2 in appello (come da documentazione prodotta dal difensore nel corso dell'udienza dinanzi a questa Corte);
- avere versato (od essersi attivato perché fossero versate) alle curatele fallimentari, con riguardo alle procedure concorsuali nel cui ambito si assumono essere stati commessi gli addebiti, somme per complessivi Euro 1.900.000,00 circa, in parte attraverso altra società ed in parte con erogazioni dirette;
- l'unico soggetto ancora in vinculis, atteso che nei riguardi del coimputato VI la Corte di appello di Milano avrebbe disposto la revoca della misura in atto (ciò ancora in base ai documenti offerti da ultimo in produzione).
Quest'ultima circostanza non può certamente essere presa in considerazione in sede di giudizio di legittimità: in presenza di un'ipotetica disparità di trattamento, magari fondata sul rilievo che il VI sarebbe stato ritenuto non più in grado di commettere nuovi reati della stessa specie sulla base di argomenti che sarebbero validi anche per il CA (l'intervenuta dismissione di cariche sociali, come evidenziato dalla difesa), sarebbe stato - e sarebbe ancora - doveroso presentare una nuova istanza ex art. 299 cod. proc. pen. alla A.G. procedente.
Debbono invece essere valutati i problemi del perdurare della proporzionalità della misura rispetto all'entità della pena inflitta (ergo, e soprattutto, anche su quella della sanzione ancora da espiare) e dell'incidenza del decorso del tempo dall'inizio della restrizione della libertà personale, quale fattore incidente sull'attualità del pericolo di recidiva ai sensi dell'art. 274 c.p.p., lett. e), non avendo i giudici di merito rilevato la sussistenza di esigenze cautelari di tipo diverso.
2. Sotto il primo profilo, in definitiva, il ricorrente avrebbe ad oggi scontato circa 18 mesi sui 46 complessivamente a lui inflitti (non essendo peraltro possibile un trattamento deteriore in caso di ulteriori pronunce a seguito di nuovi gravami, in difetto di una iniziale impugnazione da parte del P.M.), con un residuo massimo ipotizzabile di poco più di 2 anni di reclusione.
La sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte invocata dalla difesa (n. 16085 del 31/03/2011, Khalil), nel descrivere i tratti essenziali delle linee interpretative oggetto del contrasto giurisprudenziale allora emerso, segnalava che secondo un primo indirizzo si rilevava .come al giudice che procede sia sempre imposta una valutazione globale e complessiva della vicenda cautelare, che si radica su una serie di parametri di apprezzamento, di natura tanto oggettiva che soggettiva. Nel novero di tali parametri si iscrive anche il principio di proporzionalità, il quale - secondo la quasi totalità delle pronunce che si collocano in tale filone interpretativo - è destinato a spiegare i suoi effetti tanto nella fase genetica della applicazione della misura, che nel suo aspetto funzionale della relativa protrazione. Procedere, dunque, ad una valutazione rigida del rapporto di proporzionalità della durata della misura con la entità della pena inflitta, evocando a criterio di ragguaglio il limite dei due terzi della pena inflitta, sulla falsariga del limite finale della durata della custodia cautelare, sancito dall'art. 304 c.p.p., comma 6, equivarrebbe a frustrare la disciplina dei termini scandita dagli artt. 303 e 304 cod. proc. pen., introducendo arbitrariamente nel sistema un meccanismo di automatica estinzione della custodia cautelare che finirebbe per obliterare totalmente la esigenza, postulata dal codice di rito, di un apprezzamento non parcellizzato dell'intero iter cautelare, nel cui ambito non può non ricomprendersi, anche, l'apprezzamento in concreto dei pericula in liberiate che dovessero in ipotesi residuare. La dimensione temporale della misura in rapporto alla pena inflitta, non è, quindi, un parametro inconferente ai fini della decisione sul mantenimento della misura stessa, posto che il canone della proporzionalità, di cui all'art. 275 c.p.p., comma 2, entra in causa proprio agli effetti di tale scrutinio. Ciò che, invece, tale orientamento decisamente respinge, è la possibilità di desumere dal sistema un principio in forza del quale, al raggiungimento di una rigida e predeterminata proporzione tra durata della custodia e quantum di pena inflitta, la restrizione della libertà personale debba comunque cessare, a prescindere da qualsiasi apprezzamento delle esigenze cautelari. Il diverso orientamento trae invece origine dalla affermazione secondo la quale l'art. 275 c.p.p., comma 2, e art. 299 c.p.p., comma 2, attuativi della direttiva di cui all'art. 2, n. 59, della Legge-
Delega sul codice di procedura penale, fissano un principio, per così dire, autosufficiente, nella parte in cui stabiliscono che il giudice è chiamato a valutare la ragionevolezza del permanere della limitazione della libertà personale derivante dall'applicazione della misura cautelare, in relazione al prevedibile risultato finale del processo. Al giudice, pertanto, sarebbe innanzi tutto richiesto di effettuare una prognosi, ovviamente provvisoria e circoscritta negli effetti, in ordine alla sanzione che potrà essere inflitta in caso di condanna, e, in secondo luogo, di valutare se, tenuto conto della presumibile decisione finale e della durata che la misura cautelare ha già avuto, sia proporzionato - e, dunque, ragionevole - il protrarsi della stessa. In tale prospettiva, si è affermato, il difetto di proporzione sarà tanto più certo, quanto più la specifica situazione risulterà prossima ai parametri indicati dall'art. 304 c.p.p., comma 4 ... . All'interno di tale filone interpretativo si sono poi iscritte altre pronunce, nella sostanza non dissonanti dagli approdi ermeneutici cui è pervenuto il provvedimento impugnato, anche se, peraltro, in nessuna di esse risulta affermato il principio - enunciato dai giudici a quibus - secondo il quale la custodia cautelare deve cessare quando dal suo inizio sia decorso un periodo pari ad almeno due terzi della pena in concreto inflitta.
Evidenziati i precedenti della Corte costituzionale di maggiore significatività nella materia in esame, la stessa sentenza delle Sezioni Unite giungeva quindi ad affermare che "tanto l'applicazione quanto il mantenimento delle misure cautelari personali non può in nessun caso fondarsi esclusivamente su una prognosi di colpevolezza, nè mirare a soddisfare le finalità tipiche della pena - pur nelle sue ben note connotazioni di polifunzionalità - ne', infine, essere o risultare in itinere priva di un suo specifico e circoscritto scopo, cronologicamente e funzionalmente correlato allo svolgimento del processo. Il necessario raccordo che deve sussistere tra la misura e la funzione cautelare che le è propria, comporta, poi - sul versante del quomodo attraverso il quale si realizza la compressione della libertà personale - che questa abbia luogo secondo un paradigma di rigorosa gradualità, così da riservare alla più intensa limitazione della libertà, attuata mediante le misure di tipo custodiale "fisicamente" simmetriche rispetto alle pene detentive, e, dunque, da tenere nettamente distinte sul piano funzionale - il carattere residuale di extrema ratio ... . Da qui, la logica che sostiene i principi enunciati nella direttiva n. 59 della Legge-Delega 16 febbraio 1987, n. 81, sul nuovo codice di procedura penale, ed il recepimento, all'interno del sistema delle cautele
(art. 275 c.p.p., comma 2), del duplice e concorrente canone della adeguatezza, in forza del quale il giudice deve parametrare la specifica idoneità della misura a fronteggiare le esigenze cautelari che si ravvisano nel caso concreto, secondo il paradigma di gradualità di cui si è detto, ed il criterio di proporzionalità, per il quale "ogni" misura deve essere proporzionata "all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata" ... . Ed è del tutto evidente che i postulati della flessibilità e della individualizzazione che caratterizzano l'intera dinamica delle misure restrittive della libertà, non possono che assumere connotazioni "bidirezionali", nel senso di precludere tendenzialmente qualsiasi automatismo - che inibisca la verifica del caso concreto - non soltanto in chiave, per così dire, repressiva, ma anche sul versante "liberatorio".
L'insegnamento delle Sezioni Unite è dunque nel senso che la vicenda cautelare presuppone una visione unitaria e diacronica dei presupposti che la legittimano, nel senso che le condizioni cui l'ordinamento subordina l'applicabilità di una determinata misura devono sussistere non soltanto all'atto della applicazione del provvedimento cautelare, ma anche per tutta la durata della relativa applicazione. Adeguatezza e proporzionalità devono quindi assistere la misura - "quella" specifica misura - non soltanto nella fase genetica, ma per l'intero arco della sua "vita" nel processo, giacché, ove così non fosse, si assisterebbe ad una compressione della libertà personale qualitativamente o quantitativamente inadeguata alla funzione che essa deve soddisfare: con evidente compromissione del quadro costituzionale di cui si è innanzi detto. Ciò basta, dunque, a sgombrare subito il campo da quell'orientamento minoritario, secondo il quale la valutazione sulla proporzionalità della custodia cautelare alla pena irrogata o irrogabile andrebbe operata esclusivamente nel momento applicativo della misura e non anche successivamente, nel corso della sua esecuzione, escludendosi, dunque, che la misura stessa possa essere revocata quando sia trascorso un termine ritenuto congruo dal giudice ... . È ben vero che a favore di tale soluzione, per così dire drastica, è stato evocato, quale argomento testuale indubbiamente suggestivo, il disposto dell'art. 299 c.p.p., comma 2, ove è stabilito che, nella ipotesi in cui venga meno il requisito della proporzionalità tra la misura cautelare e l'entità del fatto o della sanzione che si ritiene possa essere irrogata, il giudice è facoltizzato ad operare la sostituzione in mitius della misura, mentre non è testualmente prevista la possibilità della relativa revoca. Ma si tratta di argomento sistematicamente flebile, sia perché contrastato dal tenore della direttiva 59 della Legge-Delega (al cui espresso tenore deve, come è noto, conformarsi la lettura della disposizione delegata, altrimenti contra constitutionem) secondo la quale si sancisce la "previsione della sostituzione o della revoca della misura della custodia cautelare in carcere, qualora l'ulteriore protrarsi di questa risulti non proporzionata alla entità del fatto ed alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata"; sia perché in contrasto con la logica del "minor sacrificio possibile" per la libertà personale, che informa, come si è accennato, non soltanto la "statica" del sistema cautelare, ma anche la relativa "dinamica" ... . Risulterebbe, quindi, palesemente regressivo rispetto alla stessa storia dell'istituto della proporzionalità un sistema che, in presenza di una misura divenuta appunto "sproporzionata", consentisse al giudice soltanto di affievolirne l'incidenza sulla libertà (sostituendola con altra meno grave o disponendone l'applicazione con modalità meno gravose), ma non di rimuoverla in toto. D'altra parte, se è indubitabile che, ove nel corso del procedimento muti in senso sfavorevole all'imputato il giudizio prognostico circa il quantum di pena irrogabile in caso di condanna, sia senz'altro consentita l'applicazione ex novo di una misura cautelare, non v'è ragione alcuna per ritenere preclusa l'ipotesi reciproca, ammettendo, dunque, la revocabilità di qualsiasi misura, ove lo scrutinio del caso conduca a ritenere funzionalmente superfluo il perdurare della cautela, in rapporto al "tipo" di condanna che si prevede verrà pronunciata.
La conclusione del percorso argomentativo adottato dal massimo organo di nomofilachia è perciò nel senso che adeguatezza e proporzionalità rappresentano paradigmi di apprezzamento che si chiariscono solo nel quadro delle specifiche esigenze cautelari ravvisabili nel caso concreto e nel momento in cui lo scrutinio di adeguatezza e proporzionalità viene ad essere compiuto. Ove si postulasse, infatti ..., che l'ipotetico raggiungimento del limite della proporzionalità sconti ex se l'automatica (e perciò stesso inammissibile, per quel che si è detto) dissoluzione delle esigenze cautelari che potessero comunque residuare, ne deriverebbe che l'altrettanto automatico venir meno della cautela, risulterebbe del tutto privo di "causa normativa", posto che - nel quadro del sistema, come positivamente delineato - il permanere intonso delle condizioni di applicabilità della misura (ivi compresi, evidentemente, i relativi limiti di durata) non soltanto legittima, ma impone il relativo mantenimento. D'altra parte, che il canone della proporzionalità non possa essere semplicisticamente risolto sulla base di una supposta, quanto arbitraria, verifica di tipo aritmetico tra la durata della misura e l'entità della pena che in via di prognosi potrà essere applicata all'esito del giudizio, è dimostrato dalla circostanza che il legislatore colloca - in termini perfettamente simmetrici ed equivalenti ai fini del relativo scrutinio - accanto alla "entità della sanzione", anche la "entità del fatto": a sottolineare, quindi, come sia imposta una verifica non soltanto quantitativa ma anche qualitativa del fatto e, dunque, delle esigenze che la relativa gravità può continuare a far emergere. Con l'ulteriore e conseguente affermazione del principio di diritto secondo cui "la proporzionalità, come parametro di apprezzamento, è ... principio tendenziale, che non sopporta automatismi aritmetici, sia perché, ove così fosse, sarebbe chiamato ad operare soltanto in chiave di durata della misura (surrogando, contra ius, la disciplina dei termini di cui agli artt. 303 e 304 cod. proc. pen.) e non anche in fase di prima applicazione, sia perché, concettualmente, il sindacato sulla "proporzione" non può non refluire sulle esigenze cautelari e viceversa. Se, per disposto costituzionale, al legislatore è fatto obbligo di prevedere dei termini di durata massima dei provvedimenti che limitano la libertà personale, è del tutto evidente che ove si ravvisino (in ipotesi anche al massimo grado) le condizioni e le esigenze che impongono il permanere della misura cautelare, risulterebbe addirittura contraddittorio rispetto alla garanzia costituzionale circa i limiti massimi di durata, un sistema che consentisse provvedimenti liberatori automatici anticipati (e senza "causa" cautelare) rispetto al relativo spirare. È dunque evidente che l'approccio ermeneutico adottato dalle Sezioni Unite muove in una direzione affatto diversa rispetto a quella propugnata nell'interesse del ricorrente: soltanto in via residuale e di generale avvertenza, la pronuncia in esame segnala conclusivamente che tutto ciò non toglie, peraltro, che l'intero sviluppo della vicenda cautelare debba essere sottoposto a costante ed attenta verifica circa la effettiva rispondenza dei tempi e dei modi di limitazione della libertà personale al quadro delle specifiche esigenze, dinamicamente apprezzabili, proprio alla stregua dei criteri di adeguatezza e proporzionalità, posto che, se, da un lato, l'approssimarsi di un limite temporale di applicazione della misura custodiale a quello della pena espianda non può risolversi nella automatica perenzione della misura stessa, è peraltro elemento da apprezzare con ogni cautela, proprio sul versante della quantità e qualità delle esigenze che residuano nel caso di specie e sulla correlativa adeguatezza della misura in corso di applicazione. Può, dunque, conclusivamente affermarsi che il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza di cui all'art.275 c.p.p., comma 2, opera come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, tanto al momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità di quella specifica misura a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale.
In sostanza, non vi è alcun automatismo, quanto alla possibile caducazione di una misura cautelare in atto, in ragione della vicinanza temporale del termine finale della sanzione espianda, quale desumibile da condanne non definitive eventualmente già intervenute:
al più, i necessari criteri di flessibilità ed individualizzazione che debbono ispirare il giudice nella scelta della misura adeguata e proporzionata al caso concreto dovranno tenere conto, alla luce di un più generale principio di ragionevolezza, della effettiva utilità del perdurare di una restrizione oramai prossima a venire meno, con riguardo alle specifiche esigenze ex art. 274 cod. proc. pen. che in quella vicenda cautelare abbiano assunto e si ritenga che continuino ad assumere rilievo. Perciò, procedendo ad una sommaria esemplificazione, dinanzi a pene irrogande oramai scontate quasi per intiero non sarà ragionevole continuare ad ammettere un possibile pericolo di fuga, come pure un eventuale rischio di recidiva da riferire a reati che richiedano comunque una prolungata attività preparatoria.
Ne deriva, considerando come i principi appena ricordati possano trovare applicazione nella fattispecie qui in esame, che la prospettiva di un'espiazione di là ad oltre due anni non possa avere ex se alcuna valenza dirimente: e deve certamente reputarsi corretta l'osservazione dei giudici di merito, secondo la quale non ha alcun senso discutere oggi di probabile affidamento in prova al servizio sociale o di qualunque altra modalità di esecuzione della pena definitiva, alternativa rispetto alla detenzione in carcere (temi che dovranno giocoforza essere oggetto di valutazione da parte del Tribunale di Sorveglianza, laddove adito, e con riguardo ad una ipotesi concreta di espiazione da verificare al momento, non suscettibile di essere prefigurata in astratto).
3. Con riguardo al diverso, seppure correlato, problema della rilevanza del tempo già trascorso in vinculis, il ricorrente richiama un precedente giurisprudenziale la cui massima ufficiale recita: in tema di sostituzione di misure cautelari personali per colui che è già detenuto da tempo la prognosi va posta in relazione ai fatti dei quali è chiamato a rispondere ed agli eventuali precedenti penali. Il tempo trascorso nello stato di custodia in carcere ha certamente una sua incidenza, che si accresce in senso favorevole con il suo trascorrere, allontanandosi lo stimolo alla commissione di altri illeciti, ma da solo non determina l'obbligo della sostituzione della misura cautelare con altra meno afflittiva. Il giudice ha il dovere di prevedere le probabili conseguenze della sostituzione e di spiegare in modo convincente i motivi della scelta operata" (Cass., Sez. 3, n. 744 del 23/02/1998, Massaro, Rv 210515). Già la lettura della massima appena riportata impone pertanto un netto ridimensionamento di quanto evidenziato in ricorso, laddove il principio di diritto risulta virgolettato solo fino all'affermazione del crescente rilievo dell'incidenza del decorso del tempo, quasi a volerne ammettere una rilevanza favorevole tout court per il soggetto in stato di restrizione della libertà.
Al contrario, in conformità a numerosi altri arresti di questa Corte, è stato più di recente ribadito che l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare (Cass., Sez. 5, n. 16425 del 02/02/2010, Iurato, Rv 246868). Ergo, il perdurare della restrizione per un tempo ulteriormente apprezzabile non basta a far ritenere cessata od attenuata, in ipotesi, la pericolosità sociale della persona sottoposta a misura custodiate, nè a tal fine potrebbe rilevare la sola constatazione della regolarità di comportamento di quel soggetto in ordine alle prescrizioni impartitegli, per esempio, all'atto dell'applicazione di un ordinanza dispositiva degli arresti domiciliari o dell'obbligo di dimora con divieto di allontanamento dall'abitazione in orario notturno: occorrono elementi ulteriori, indicativi del venir meno o della riduzione di detta pericolosità.
Ciò posto, nel caso oggi In esame il Tribunale di Milano risulta aver individuato come "fatto nuovo dedotto dalla difesa" soltanto l'intervenuta sentenza di condanna in primo grado, deducendone l'irrilevanza sul presupposto del già formatosi - e, secondo il Tribunale, operante anche in punto di esigenze ex art. 274 c.p.p. - giudicato cautelare.
Va tuttavia osservato che il precedente - di questa Sezione (n. 17986 del 09/01/2009, Massone Brega) - invocato nell'ordinanza impugnata a sostegno di quanto argomentato non è del tutto pertinente: vi si affermava infatti, ma pur sempre in tema di gravi indizi di colpevolezza, l'impossibilità che l'esito di un accertamento tecnico - nelle forme vuoi di una perizia, vuoi di consulenza di parte - determinasse un apprezzabile mutamento di fatto, idoneo a superare il giudicato cautelare.
Inoltre, e soprattutto, non risulta esservi stata completa risposta a quanto dedotto dalla difesa, in punto di "elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare" (per tornare a citare la massima della sentenza Iurato di questa Sezione): oltre infatti al dato della condanna, il ricorrente aveva segnalato che agli iniziali esborsi per 830.000,00 Euro in favore delle curatele, portati da quattro assegni (ritenuti non significativi nei provvedimenti de liberiate già emessi perché provenienti da altro soggetto giuridico, la Nevio s.r.l., e comunque incapienti rispetto alla ben più pesante esposizione debitoria delle società fallite), si erano aggiunte ulteriori somme, fino a raggiungere la cifra di 1.170.000,00 Euro: vi era poi stata una successiva erogazione, ancora a titolo definitivo e indipendentemente dall'esito dei concordati di cui alla domanda presentata dalla Nevio, per 300.000,00 Euro, nonché l'avvio di pratiche di disinvestimento di fondi per poco più di 435.000,00 Euro, con utili da versare in favore delle procedure fallimentari. Si trattava, pertanto, di nuove erogazioni sulla cui significatività sarebbe stato doverosa una pronuncia da parte del Tribunale del riesame: al contrario, l'ordinanza oggetto di gravame risulta essersi limitata a riportare quanto già dedotto nel provvedimento emesso cinque mesi prima sui ricordati quattro assegni, ancorandosi poi ad un inconferente giudicato cautelare. E, seppure in linea di principio avrebbe potuto ritenersi implicito che la cifra complessiva di 1.900.000,00 euro fosse ancora insufficiente a dimostrare una volontà di concreta attenuazione delle conseguenze pregiudizievoli dei delitti commessi (le esposizioni delle società fallite nei soli confronti dell'erario erano state indicate, nell'ordinanza del 26/01/2012, in oltre 20 milioni di Euro), sarebbe stato pur sempre necessario dare atto che le ultime erogazioni si diversificavano da quelle già intervenute, sia pure al fine di confermarne la non significatività in punto di attenuazione del pericolo di recidiva specifica: ciò perché - nella ricostruzione offerta dalla difesa - si trattava di somme risultanti da versamenti effettuati o programmati dallo stesso CA e dalla di lui moglie, non già da società più o meno costituite ad hoc.
P.Q.M.
Annulla la impugnata ordinanza, con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2013