Sentenza 27 aprile 2017
Massime • 1
In tema di falsità inerenti all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l'accertamento del reddito imponibile, ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, deve essere incidentalmente condotto dal giudice penale in piena autonomia, nel contraddittorio con l'imputato e con l'osservanza delle regole dettate dal codice di rito in materia di valutazione della prova, a nulla rilevando la contestuale pendenza di procedimenti amministrativi o tributari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2017, n. 38018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38018 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2017 |
Testo completo
38 01 8 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da -Presidente Sez. 1475 Sent. n. Sez. Aldo Cavallo -PU 27/04/2017 Donatella Galterio R.G.N. 6343/2017 -Relatore - Aldo Aceto motivazione semplificata Antonella Di Stasi Emanuela Gai ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ME SA, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 24/10/2016 della Corte di appello di Cagliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il sig. SA ME ricorre per l'annullamento della sentenza del 24/10/2016 della Corte di appello di Cagliari che, decidendo in sede rescissoria, ha confermato quella del 21/11/2014 del Tribunale di Oristano, da lui impugnata, che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 95, d.P.R. n. 115 del 2002, commesso in Oristano il 07/02/2009, e lo aveva condannato, tenuto conto dell'aumento per la contestata recidiva e della circostanza aggravante dell'aver conseguito l'ottenimento dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, alla pena di un anno e otto mesi di reclusione.
1.1.Con unico motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 95, d.P.R. n. 115 del 2002. 548, commi 2 e 3, cod. proc. pen.. Deduce, a tal fine, che l'accertamento del reddito imponibile si è invariabilmente fondato, sin dal primo grado, su mere presunzioni, in particolare su accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza nell'ambito di procedimenti penali diversi, non ancora definiti, relativi a una società amministrata da una delle sue figlie. La presunzione della riconduzione a lui di tale società non solo non è mai stata superata, ma è stata addirittura vinta dalle testimonianze di amici e parenti che hanno riferito del suo modesto tenore di vita. Solleva, inoltre, questione di legittimità costituzionale degli artt. 76, 79 e 95, d.P.R. n. 115 del 2002 per contrasto con gli artt. 3, 24, secondo e terzo comma, e 27, cpv., Cost., in relazione all'art. 47 della Carta di Nizza, nella parte in cui non prevedono un innalzamento delle condizioni reddituali dell'interessato contemporaneamente sottoposto a più processi penali al fine di adeguare la reale capacità economica del soggetto tenuto a retribuire il difensore impegnato in più processi penali.
2.Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.
3.Il ricorrente è imputato del reato di cui all'art. 95, d.P.R. n. 115 del 2002 perché nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato aveva falsamente dichiarato che il proprio reddito imponibile complessivo era pari a zero laddove, in base al fatturato della propria impresa individuale, aveva conseguito redditi pari a € 136.800,00 nel 2007 e ad € 67.400,00 nel 2008. 3.1. La condanna si fonda sul rinvenimento, nella sua abitazione, di fatture emesse dall'impresa di trasporti di cui è titolare nei confronti di soggetti economici che svolgevano la loro attività in locali di sua proprietà concessi in locazione, nonché di un contratto di locazione. Gli importi di tali fatture documentano redditi di per sé superiori ai limiti richiesti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sicché la stessa Corte di appello (e il Tribunale ancor prima) ha espressamente prescisso dagli esiti degli ulteriori accertamenti fiscali a carico del ricorrente (evasore totale), aggiungendo al dato riveniente dalle fatture anche le sue numerose proprietà immobiliari.
3.2.L'odierno ricorso, che riprendendo pressoché alla lettera l'atto di appello prescinde completamente dalle ragioni della sua condanna concentrandosi solo sugli accertamenti fiscali (che peraltro la Corte di appello non contraddetta sul 2 punto afferma essere definitivi), si caratterizza, di conseguenza, per la sua assoluta genericità.
3.3.Come reiteratamente affermato da questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano).
3.4.La questione di legittimità costituzionale, pur confusamente proposta e già esaurientemente respinta dalla Corte di appello, non è rilevante nel presente processo nel quale all'imputato si contesta di aver falsamente dichiarato un reddito pari a zero, in contrasto con i dati inconfutabili emersi dal rinvenimento delle fatture e dalle sue proprietà immobiliari. Come autorevolmente affermato da questa Corte, integrano il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio (Sez. U, n. 6591 del 27/11/2008, Infanti, Rv. 242152).
3.5. Inoltre, premesso che, come detto, gli accertamenti fiscali sono definitivi e che la condanna si fonda su ben altro quadro probatorio, l'accertamento del reddito imponibile ai fini del reato di cui all'art. 95, d.P.R. n. 115 del 2002, deve essere incidentalmente condotto dal giudice penale in piena autonomia (art. 3, cod. proc. pen.), nel contraddittorio con l'imputato e con l'osservanza delle regole dettate dal codice di rito in materia di valutazione della prova, senza alcuna pregiudiziale amministrativa o tributaria.
3.6.La contemporanea soggezione dell'imputato a più procedimenti penali non impedisce certamente di accedere al beneficio per ognuno di essi, né al difensore (che si iscrive all'albo su base volontaria;
art. 81, d.P.R. n. 115 del 2002) di percepire i compensi previsti per legge per ciascuna, distinta prestazione professionale. Sicché le censure genericamente mosse, oltre a riguardare scelte legislative non sindacabili, sono totalmente infondate.
3.7.Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento 3 nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 27/04/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Aceto Aldo Cavallo дель Са ки Hols Neel DEPOSITATA IN CANCELLERIA 31 LUG 2017 IL CANCELLIERE Luana Mariani 4