Sentenza 3 maggio 2011
Massime • 1
Gli elementi di prova acquisiti nel corso del giudizio di cognizione, all'esito del quale è stata disposta la confisca, possono essere utilizzati anche nel procedimento di esecuzione intentato dai terzi fittizi proprietari dei beni oggetto della misura ablativa. (Fattispecie relativa all'opposizione verso il provvedimento di rigetto della richiesta di restituzione di beni confiscati ai sensi dell'art. 12 sexies l. n. 356 del 1992).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/05/2011, n. 22860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22860 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 03/05/2011
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 1666
Dott. PIRACCINI Paola - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - N. 49291/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PU FR N. IL 09/07/1961;
2) PU RA N. IL 18/12/1967;
3) PU LO N. IL 23/11/1962;
4) PU AR N. IL 23/09/1964;
5) PU LA N. IL 21/03/1969;
avverso l'ordinanza n. 69/1996 TRIBUNALE di CAGLIARI, del 23/06/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLA PIRACCINI;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. Volpe chiedeva l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il GIP del Tribunale di Cagliari, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione presentata da DD FR, SS, OR, GE e EL avverso il rigetto dell'istanza tesa ad ottenere la parziale inefficacia della confisca dell'immobile disposta nell'ambito del procedimento penale svoltosi a carico del congiunto condannato per traffico illegale di stupefacenti. La confisca era stata eseguita ai sensi della L. n. 356 del 1992, art.12 sexies essendosi raggiunta la prova dell'interposizione fittizia degli altri proprietari della villa composta da tre appartamenti costruita coi proventi del traffico illecito. Le terze intestatarie degli immobili avevano dedotto la loro buona fede e la congruità dei loro redditi rispetto al valore del bene, ma il giudice dell'esecuzione aveva ritenute infondate tali deduzioni, in quanto tali opponenti non erano risultate titolari di redditi congrui rispetto al valore dei beni posseduti. Infatti i redditi documentati erano molto modesti e l'unico titolare di un solido conto corrente, DD NO, non aveva mai intaccato i propri risparmi in modo significativo. Dalla sentenza di condanna del congiunto era emerso che costoro erano state poi del tutto estranee all'acquisto del terreno e ai rapporti con le ditte incaricate di costruire l'immobile e che DD FR aveva reso dichiarazioni confermative della sua posizione di prestanome.
Il giudice dell'esecuzione riteneva che le deduzioni delle terze interessate in sede esecutiva fossero del tutto inidonee a provare la congruità delle proprie fonti di reddito, in quanto fondate non su documenti contabili ma su dichiarazioni inerenti ad attività di vendita di legname in modo non industriale, e al lavoro di collaboratrice domestica, certamente non foriera di grandi guadagni. Nessuna novità poteva provenire dalla richiesta audizione dei fornitori, già ascoltati nel processo di merito, e che avevano affermato di aver avuto rapporti solo col condannato. Avverso la decisione presentavano ricorso le interessate e deducevano:
- erronea applicazione dell'art. 12 sexies e manifesta illogicità della motivazione risolvendosi l'ordinanza in un richiamo ad un procedimento di merito nel quale le istanti erano rimaste del tutto estranee e risolvendosi ciò in una violazione del diritto di difesa dei terzi in buona fede ed in una violazione del diritto del contraddittorio;
- violazione dell'art. 111 Cost. nella parte in cui si erano ritenute apoditticamente inidonee le allegazioni delle ricorrenti a confutare le argomentazioni contenute in una sentenza non riguardante le medesime , sottraendo loro ogni mezzo di prova e precludendo loro di partecipare fattivamente alla formazione della prova e ritenendo del tutto irrilevante che le stesse da anni vivevano in quegli immobili confiscati;
- mancata assunzione di prove decisive perché le ricorrenti avevano diritto di assistere alla assunzione delle prove e non poteva opporsi loro i risultati di prove raccolte in altro procedimento;
- violazione degli artt. 6 e 7 della CEDU in quanto la tutela del terzo in buona fede doveva essere riservata al giudizio di esecuzione che però nel caso di specie era stato svuotato di ogni significato, visto che si erano ritenute apoditticamente irrilevanti tutte le deduzioni difensive;
mentre le norme dovevano essere interpretate nel senso che in presenza di una richiesta di prova, questa doveva essere assunta dal giudice il quale solo dopo poteva giudicarle irrilevanti;
- con ulteriore memoria insistevano nelle proprie deduzioni osservando che la prova della interposizione fittizia doveva essere fornita dall'accusa in modo rigoroso e comunque le richieste istruttorie delle ricorrenti dovevano essere soddisfatte non potendosi affermare che la vendita di legname era non foriera di guadagni, e che l'attività di colf era già stata esaminata dal giudice del merito senza tenere in alcun conto la capacità di risparmio delle istanti;
inoltre non si era congruamente valutata la circostanza che il condannato non aveva svolto una signoria di fatto sui beni visto che le sorelle abitavano quegli immobili da anni. La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato. Contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, l'avvenuta acquisizione di elementi di prova ottenuto davanti al giudice del processo penale nel quale è stata disposta la confisca possono essere utilizzati anche nel procedimento di esecuzione iniziato da coloro che risultano fittiziamente intestatane dei beni immobili oggetto di confisca. Il problema infatti non è quello di inutilizzabilità di quegli elementi, ma della fondatezza degli elementi contrari che i terzi sono in grado di produrre e documentare. Nel caso in questione la prova dell'autonomia reddituale delle ricorrenti si fonda non su documenti contabili e bancari, ma bensì su deposizioni testimoniali che dovrebbero provare l'esistenza di redditi comunque non accettabili, mentre i redditi leciti ammonterebbero a cifre molto esigue.
Parimenti irrilevante è la circostanza che costoro abbiano abitato per anni in quegli immobili, trattandosi di strette parenti del condannato, sorelle, rispetto alle quali opera una presunzione di interposizione fittizia vincibile solo con una prova rigorosa della congruità dei guadagni. La richiesta di voler sentire nuovamente i fornitori dei materiali da costruzione già sentiti nel giudizio di merito non determina un obbligo del giudice dell'esecuzione di dare ingresso all'istruttoria qualora non sussista un fondamento nuovo alla richiesta. Si dimentica poi che la sorella FR aveva già reso dichiarazioni dimostrative della propria funzione di prestanome. Infatti se è vero che l'interposizione fittizia deve essere provata non solo sulla base di circostanze sintomatiche ma anche di elementi fattuali gravi precisi e concordanti, la prova diviene meno rigorosa nei confronti del coniuge o di altro familiare convivente, qualora non risulti la riconducibilità a redditi derivanti dalla attività lavorativa di quest'ultimo (Sez. 2^ 3 dicembre 2008 4479, rv. 243278).
Il terzo titolare di diritto reale o di garanzia può intervenire nel procedimento incidentale di sequestro preventivo (Sez. 1^ 21 febbraio 2008 n. 14928, rv. 240164) oppure può tutelare i propri diritti con incidente di esecuzione, dovendo provare sia l'anteriorità della trascrizione del titolo sia la buona fede (Sez. 121 novembre 2007 n. 45572, rv. 238144). Non sussiste alcun illegittimità costituzionale di tale normativa visto che sussiste ogni possibilità per il terzo di provare sia la propria buona fede sia la riconducibilità a redditi leciti della proprietà del bene confiscato. Le ricorrenti debbono essere condannate al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2011