CASS
Sentenza 18 settembre 2023
Sentenza 18 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/09/2023, n. 38156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38156 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EO AR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Luigi Giordano, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, nonché memoria di replica nell'interesse dell'imputato, con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 38156 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: DE MARZO GIUSEPPE Data Udienza: 07/09/2023 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 23 settembre 2022 la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione RC NE, avendolo ritenuto responsabile dei delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, attribuitigli, quale presidente del c.d.a. e, alternativamente, di amministratore unico, dalla costituzione sino al 23 gennaio 2011 e, quindi, nuovamente dal 24 ottobre 2022 sino alla dichiarazione di fallimento del 10 maggio 2013 della TCS Impianti s.r.l. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità, per avere la Corte territoriale fondato la sua decisione su mere congetture, senza indicare le prove idonee a dimostrare l'attribuibilità al NE di tutte le condotte ascrittegli, peraltro neppur descritte nella sentenza impugnata. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione alla determinazione della pena, alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 219, secondo comma, n. 1, I. fall., e al giudizio di bilanciamento delle circostanze. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Luigi Giordano, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, nonché memoria di replica nell'interesse dell'imputato, con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è infondato. L'attribuzione allo Sportelli dei fatti di bancarotta contestatigli scaturisce, nella razionale ricostruzione dei giudici di merito, da una pluralità di elementi costituiti: a) dall'ampio arco temporale di amministrazione legale della società, interrotto solo per il periodo sopra ricordato (ma, come detto, seguito dalla riassunzione della carica sino alla data del fallimento); b) dal mantenimento di una quota partecipativa paritaria con la moglie (separatamente giudicata e amministratrice nel periodo dal 23 gennaio 2011 al 24 ottobre 2012) in una struttura societaria priva di altri interessati;
c) dall'individuazione dei beneficiari 1 dei prelievi (il NE stesso, la moglie e altri componenti della famiglia NE) - peraltro avvenuti in larghissima parte quando il NE ricopriva anche formalmente un ruolo amministrativo (ossia nel 2009 e nel 2010). Si tratta di considerazioni che non esibiscono alcuna manifesta illogicità e che fondano razionalmente la conclusione in forza della quale il NE, anche nel periodo in cui non aveva assunto alcuna carica amministrativa, era stato coinvolto nella gestione della società, con la conseguenza che gli sono stati attribuiti tutti i fatti distrattivi contestati e le carenze contabili, queste ultime peraltro concernenti gli anni antecedenti al 2011. 2. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Va premesso, in generale, che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre, se si considera che è stata applicata una pena di poco superiore al minimo edittale. D'altra parte la circostanza aggravante fondata sulla pluralità dei fatti di bancarotta non può essere esclusa per le ragioni sviluppate nell'esame del primo motivo di ricorso, dal momento che discende appunto dall'affermazione di responsabilità per i più delitti di bancarotta attribuiti al NE. Con riguardo, infine, al giudizio di bilanciamento, si rileva che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità quando, come nella specie, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (nel caso concreto espressa attraverso un esplicito rinvio all'esame della concreta posizione dell'imputato), tale dovendo ritenersi anche quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). 3. Alla pronuncia di rigetto consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 07/09/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Luigi Giordano, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, nonché memoria di replica nell'interesse dell'imputato, con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 38156 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: DE MARZO GIUSEPPE Data Udienza: 07/09/2023 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 23 settembre 2022 la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione RC NE, avendolo ritenuto responsabile dei delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, attribuitigli, quale presidente del c.d.a. e, alternativamente, di amministratore unico, dalla costituzione sino al 23 gennaio 2011 e, quindi, nuovamente dal 24 ottobre 2022 sino alla dichiarazione di fallimento del 10 maggio 2013 della TCS Impianti s.r.l. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità, per avere la Corte territoriale fondato la sua decisione su mere congetture, senza indicare le prove idonee a dimostrare l'attribuibilità al NE di tutte le condotte ascrittegli, peraltro neppur descritte nella sentenza impugnata. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione alla determinazione della pena, alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 219, secondo comma, n. 1, I. fall., e al giudizio di bilanciamento delle circostanze. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Luigi Giordano, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, nonché memoria di replica nell'interesse dell'imputato, con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è infondato. L'attribuzione allo Sportelli dei fatti di bancarotta contestatigli scaturisce, nella razionale ricostruzione dei giudici di merito, da una pluralità di elementi costituiti: a) dall'ampio arco temporale di amministrazione legale della società, interrotto solo per il periodo sopra ricordato (ma, come detto, seguito dalla riassunzione della carica sino alla data del fallimento); b) dal mantenimento di una quota partecipativa paritaria con la moglie (separatamente giudicata e amministratrice nel periodo dal 23 gennaio 2011 al 24 ottobre 2012) in una struttura societaria priva di altri interessati;
c) dall'individuazione dei beneficiari 1 dei prelievi (il NE stesso, la moglie e altri componenti della famiglia NE) - peraltro avvenuti in larghissima parte quando il NE ricopriva anche formalmente un ruolo amministrativo (ossia nel 2009 e nel 2010). Si tratta di considerazioni che non esibiscono alcuna manifesta illogicità e che fondano razionalmente la conclusione in forza della quale il NE, anche nel periodo in cui non aveva assunto alcuna carica amministrativa, era stato coinvolto nella gestione della società, con la conseguenza che gli sono stati attribuiti tutti i fatti distrattivi contestati e le carenze contabili, queste ultime peraltro concernenti gli anni antecedenti al 2011. 2. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Va premesso, in generale, che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre, se si considera che è stata applicata una pena di poco superiore al minimo edittale. D'altra parte la circostanza aggravante fondata sulla pluralità dei fatti di bancarotta non può essere esclusa per le ragioni sviluppate nell'esame del primo motivo di ricorso, dal momento che discende appunto dall'affermazione di responsabilità per i più delitti di bancarotta attribuiti al NE. Con riguardo, infine, al giudizio di bilanciamento, si rileva che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità quando, come nella specie, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (nel caso concreto espressa attraverso un esplicito rinvio all'esame della concreta posizione dell'imputato), tale dovendo ritenersi anche quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). 3. Alla pronuncia di rigetto consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 07/09/2023