CASS
Sentenza 9 febbraio 2023
Sentenza 9 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/02/2023, n. 5638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5638 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ER RE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/07/2022 del TRIB. LIBERTA' di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
lette le conclusioni del PG GIUSEPPINA CASELLA la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 5638 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 13/12/2022 RITENUTO IN FATTO LI! Tribunale di Ancona, in sede di riesame cautelare, con ordinanza in data 22 Luglio 2022 ha confermato la ordinanza de libertate del Gip di Macerata che aveva disposto nei confronti di ER RE la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di rapina impropria pluriaggravata e di resistenza a pubblico ufficiale. 2. Quanto ai gravi indizi di colpevolezza, il Tribunale confermava la gravità indiziaria anche in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale laddove le due complici, una volta raggiunte da una volante della polizia giudiziaria che le aveva inseguite subito dopo la perpetrazione del furto di denaro e di gioielli presso l'appartamento della persona offesa, si erano date alla fuga dopo avere opposto resistenza all'intervento degli agenti di PG, che avevano intimato l'alt, aprendo improvvisamente la portiera dell'auto e provocando la caduta a terra di uno degli operanti. Quanto alla ricorrenza di esigenze cautelari connesse alla ripetizione di condotte della stessa specie il giudice del riesame delineava la personalità della ricorrente quale soggetto dedito stabilmente alla realizzazione di reati contro il patrimonio, avendo la stessa riportato ben diciannove condanne per il reato di furto, realizzato abitualmente all'interno di luoghi di privata dimora ed essendo stata sottoposta in plurime occasioni a misura cautelare coercitiva, risultando peraltro vana qualsiasi tipo di coercizione, avendo la stessa stabilmente ripreso il proprio percorso delinquenziale. A tale proposito assumeva che anche una cautela domiciliare, accompagnata da strumenti di controllo elettronico a distanza non sarebbe stata idonea a fronteggiare il pericolo di recidivanza criminosa, tenuto conto dei collegamenti criminosi intrattenuti a livello familiare, che le avrebbero consentito di programmare ed organizzare ulteriori azioni delittuose che neppure i presidi elettronici sarebbero stati in grado di impedire. 3. La difesa di ER RE ha avanzato ricorso per la cassazione del provvedimento impugnato articolando due motivi di ricorso. Con un primo motivo deduce illogicità della motivazione in ordine alla riconosciuta esigenza del pericolo di reiterazione criminosa laddove il ragionamento seguito dal tribunale del riesame risultava del tutto ipotetico e non sorretto dai profili di concretezza ed attualità richiesti dal legislatore. 3.1 Con una seconda articolazione lamenta violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla ricorrenza di gravità indiziaria con riferimento al reato di rapina impropria e, conseguentemente, in ordine alla adeguatezza e proporzionalità della cautela domiciliare richiesta, atteso che la condotta posta in essere dalle indagate era diretta ad opporsi all'arresto e a difendere la propria incolumità ma non ad arrecare pregiudizio alle forze dell'ordine per allontanarsi con la refurtiva, tenuto conto che l'agente di PG era incorso nella caduta nel tentativo di aprire lo sportello del veicolo. Ne conseguiva che le modalità del fatto, che escludevano la ipotesi di rapina impropria in uno con la condotta confessoria e riparativa della ricorrente, giustificavano l'adozione di misura cautelare meno invasiva di quella della custodia cautelare in carcere. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile. Come questa Corte ha ripetutamente affermato in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente "i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione. Il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari" (cfr. ex plurimis Cass. S.U. 27/09/1995, Serafino;
sez.2, n.1083 del 20/02/1998, Martorana). In particolare è stato affermato dal giudice di legittimità in relazione alla impugnazione delle misure cautelari personali, che il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. Vale il principio secondo cui, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza oppure inattualità ed assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del 2 provvedimento impugnato, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (sez.5, n.46124 del 8/10/2008 Pagliaro;
sez.6 n.11194 del 8/03/2012, Lupo) con la conseguenza che non è possibile procedersi a rinnovare l'apprezzamento sviluppato sulla interpretazione della condotta della ricorrente, tesa a sottrarsi all'arresto e a mantenere il possesso della refurtiva con comportamento ostruzionistico e violento peraltro del tutto compatibile con la ipotesi accusatoria prospettata (sez.2, n.51576 del 4/11/2016, Di Maggio e altro, Rv.269502). 2. Quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari e della adeguatezza della misura cautelare appare evidente che gli elementi addotti a sostegno della applicazione della massima delle cautele appare logica e priva di contraddizioni. Corretto in particolare è l'apprezzamento sviluppato in ordine sia alla concretezza sia all'attualità delle esigenze cautelari, in linea con il novum introdotto alla legge n. 47 del 2015 sul disposto della lettera c) dell'articolo 274 c.p.p. Come è noto, l —attualità" dell'esigenza cautelare non costituisce un predicato della sua "concretezza". Si tratta, infatti, di concetti distinti, legati l'uno (la concretezza) alla capacità a delinquere del reo, l'altro (l'attualità) alla presenza di occasioni prossime al reato, la cui sussistenza, anche se desumibile dai medesimi indici rivelatori (specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell'indagato o imputato), deve essere autonomamente e separatamente valutata, non risclvendosi il giudizio di concretezza in quella di attualità e viceversa (Sezione III, 18 dicembre 2015, Gattuso). Ma il giudice del riesame ha rispettato questo principio e, nel contempo, non ha certo trascurato il decorso del tempo tra la misura e i fatti sub iudice, mettendo in evidenza la ripetitività dei fatti reato, la abitualità della condotta predatoria da parte della ricorrente, di regola realizzata all'interno di private dimore, la professionalità dimostrata nell'azione delittuosa e nella successiva fuga, espressione di collaudata tecnica e capacità delinquenziale, peraltro confermata dal c:urriculum criminale che evidenzia 19 condanne per furto, tre per ricettazione e una per resistenza a pubblico ufficiale. 2.1 In questa prospettiva, risulta evidente che le doglianze appaiano generiche e prive di confronto con la motivazione della ordinanza impugnata. Il giudice del riesame ha rispettato pertanto l'obbligo motivazionale di evidenziare le ragioni per cui ha ritenuto sussistere una alta probabilità di reiterazione di condotte criminose della stessa specie), 3 così da riconoscere una prossima, seppure non imminente, occasione di delinquere (sez.3, n.34154 del 24.4.2018, Ruggerini, Rv.273674.01; sez.5, n.11250 del 29/11/2018, Avolio, Rv.277242.01; n.1154 del 11/11/2021, Magliulo, Rv.282779). In tema di esigenze cautelari invero il pericolo di recidiva è attuale ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate;
ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede), sia sull'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo. 3. Le indicate modalità e le caratteristiche della condotta crirninosa e i profili afferenti alla personalità della prevenuta (precedenti penali, attività criminosa predatoria e decettiva, condotta violenta per sottrarsi alla cattura) costituiscono espressione della concretezza, ma ancora della attualità delle esigenze cautelari connesse al pericolo di recidivazione criminosa che, anche in ragione dei collegamenti criminali a livello familiare, della assoluta inefficacia delle misure contenitive alla stessa applicate in precedenza, della elevatissima propensione alla commissione di reati contro il patrimonio evocata dai precedenti penali rendono del tutto corretto e privo di vizi logico giuridici il ragionamento del giudice del riesame che ha escluso per la ricorrente ER la adeguatezza di presidi cautelari meno afflittivi della custodia in carcere. 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero di responsabilità per assenza di colpa, al versamento ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen. di una multa in favore della Cassa delle Ammende, determinata come in dispositivo;
seguono le statuizioni concernenti la comunicazione del presente provvedimento. 4
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 co.1 ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 13.12.2022
lette le conclusioni del PG GIUSEPPINA CASELLA la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 5638 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 13/12/2022 RITENUTO IN FATTO LI! Tribunale di Ancona, in sede di riesame cautelare, con ordinanza in data 22 Luglio 2022 ha confermato la ordinanza de libertate del Gip di Macerata che aveva disposto nei confronti di ER RE la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di rapina impropria pluriaggravata e di resistenza a pubblico ufficiale. 2. Quanto ai gravi indizi di colpevolezza, il Tribunale confermava la gravità indiziaria anche in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale laddove le due complici, una volta raggiunte da una volante della polizia giudiziaria che le aveva inseguite subito dopo la perpetrazione del furto di denaro e di gioielli presso l'appartamento della persona offesa, si erano date alla fuga dopo avere opposto resistenza all'intervento degli agenti di PG, che avevano intimato l'alt, aprendo improvvisamente la portiera dell'auto e provocando la caduta a terra di uno degli operanti. Quanto alla ricorrenza di esigenze cautelari connesse alla ripetizione di condotte della stessa specie il giudice del riesame delineava la personalità della ricorrente quale soggetto dedito stabilmente alla realizzazione di reati contro il patrimonio, avendo la stessa riportato ben diciannove condanne per il reato di furto, realizzato abitualmente all'interno di luoghi di privata dimora ed essendo stata sottoposta in plurime occasioni a misura cautelare coercitiva, risultando peraltro vana qualsiasi tipo di coercizione, avendo la stessa stabilmente ripreso il proprio percorso delinquenziale. A tale proposito assumeva che anche una cautela domiciliare, accompagnata da strumenti di controllo elettronico a distanza non sarebbe stata idonea a fronteggiare il pericolo di recidivanza criminosa, tenuto conto dei collegamenti criminosi intrattenuti a livello familiare, che le avrebbero consentito di programmare ed organizzare ulteriori azioni delittuose che neppure i presidi elettronici sarebbero stati in grado di impedire. 3. La difesa di ER RE ha avanzato ricorso per la cassazione del provvedimento impugnato articolando due motivi di ricorso. Con un primo motivo deduce illogicità della motivazione in ordine alla riconosciuta esigenza del pericolo di reiterazione criminosa laddove il ragionamento seguito dal tribunale del riesame risultava del tutto ipotetico e non sorretto dai profili di concretezza ed attualità richiesti dal legislatore. 3.1 Con una seconda articolazione lamenta violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla ricorrenza di gravità indiziaria con riferimento al reato di rapina impropria e, conseguentemente, in ordine alla adeguatezza e proporzionalità della cautela domiciliare richiesta, atteso che la condotta posta in essere dalle indagate era diretta ad opporsi all'arresto e a difendere la propria incolumità ma non ad arrecare pregiudizio alle forze dell'ordine per allontanarsi con la refurtiva, tenuto conto che l'agente di PG era incorso nella caduta nel tentativo di aprire lo sportello del veicolo. Ne conseguiva che le modalità del fatto, che escludevano la ipotesi di rapina impropria in uno con la condotta confessoria e riparativa della ricorrente, giustificavano l'adozione di misura cautelare meno invasiva di quella della custodia cautelare in carcere. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile. Come questa Corte ha ripetutamente affermato in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente "i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione. Il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari" (cfr. ex plurimis Cass. S.U. 27/09/1995, Serafino;
sez.2, n.1083 del 20/02/1998, Martorana). In particolare è stato affermato dal giudice di legittimità in relazione alla impugnazione delle misure cautelari personali, che il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. Vale il principio secondo cui, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza oppure inattualità ed assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del 2 provvedimento impugnato, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (sez.5, n.46124 del 8/10/2008 Pagliaro;
sez.6 n.11194 del 8/03/2012, Lupo) con la conseguenza che non è possibile procedersi a rinnovare l'apprezzamento sviluppato sulla interpretazione della condotta della ricorrente, tesa a sottrarsi all'arresto e a mantenere il possesso della refurtiva con comportamento ostruzionistico e violento peraltro del tutto compatibile con la ipotesi accusatoria prospettata (sez.2, n.51576 del 4/11/2016, Di Maggio e altro, Rv.269502). 2. Quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari e della adeguatezza della misura cautelare appare evidente che gli elementi addotti a sostegno della applicazione della massima delle cautele appare logica e priva di contraddizioni. Corretto in particolare è l'apprezzamento sviluppato in ordine sia alla concretezza sia all'attualità delle esigenze cautelari, in linea con il novum introdotto alla legge n. 47 del 2015 sul disposto della lettera c) dell'articolo 274 c.p.p. Come è noto, l —attualità" dell'esigenza cautelare non costituisce un predicato della sua "concretezza". Si tratta, infatti, di concetti distinti, legati l'uno (la concretezza) alla capacità a delinquere del reo, l'altro (l'attualità) alla presenza di occasioni prossime al reato, la cui sussistenza, anche se desumibile dai medesimi indici rivelatori (specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell'indagato o imputato), deve essere autonomamente e separatamente valutata, non risclvendosi il giudizio di concretezza in quella di attualità e viceversa (Sezione III, 18 dicembre 2015, Gattuso). Ma il giudice del riesame ha rispettato questo principio e, nel contempo, non ha certo trascurato il decorso del tempo tra la misura e i fatti sub iudice, mettendo in evidenza la ripetitività dei fatti reato, la abitualità della condotta predatoria da parte della ricorrente, di regola realizzata all'interno di private dimore, la professionalità dimostrata nell'azione delittuosa e nella successiva fuga, espressione di collaudata tecnica e capacità delinquenziale, peraltro confermata dal c:urriculum criminale che evidenzia 19 condanne per furto, tre per ricettazione e una per resistenza a pubblico ufficiale. 2.1 In questa prospettiva, risulta evidente che le doglianze appaiano generiche e prive di confronto con la motivazione della ordinanza impugnata. Il giudice del riesame ha rispettato pertanto l'obbligo motivazionale di evidenziare le ragioni per cui ha ritenuto sussistere una alta probabilità di reiterazione di condotte criminose della stessa specie), 3 così da riconoscere una prossima, seppure non imminente, occasione di delinquere (sez.3, n.34154 del 24.4.2018, Ruggerini, Rv.273674.01; sez.5, n.11250 del 29/11/2018, Avolio, Rv.277242.01; n.1154 del 11/11/2021, Magliulo, Rv.282779). In tema di esigenze cautelari invero il pericolo di recidiva è attuale ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate;
ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede), sia sull'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo. 3. Le indicate modalità e le caratteristiche della condotta crirninosa e i profili afferenti alla personalità della prevenuta (precedenti penali, attività criminosa predatoria e decettiva, condotta violenta per sottrarsi alla cattura) costituiscono espressione della concretezza, ma ancora della attualità delle esigenze cautelari connesse al pericolo di recidivazione criminosa che, anche in ragione dei collegamenti criminali a livello familiare, della assoluta inefficacia delle misure contenitive alla stessa applicate in precedenza, della elevatissima propensione alla commissione di reati contro il patrimonio evocata dai precedenti penali rendono del tutto corretto e privo di vizi logico giuridici il ragionamento del giudice del riesame che ha escluso per la ricorrente ER la adeguatezza di presidi cautelari meno afflittivi della custodia in carcere. 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero di responsabilità per assenza di colpa, al versamento ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen. di una multa in favore della Cassa delle Ammende, determinata come in dispositivo;
seguono le statuizioni concernenti la comunicazione del presente provvedimento. 4
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 co.1 ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 13.12.2022