CASS
Sentenza 25 gennaio 2023
Sentenza 25 gennaio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/01/2023, n. 3119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3119 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN NC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/03/2022 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
ieprocedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020'; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Serrao D'IN ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 3119 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 20/10/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1./IITribunale di Roma, sezione per il riesame delle misure cautelari reali, decidendo sulla richiesta di riesame proposta contro il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, confermava il decreto impugnato, ritenendo sussistente la motivazione sia in ordine al fumus commissi delícti, che al periculum in mora. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen.): sarebbe totalmente assente la motivazione in ordine al periculum in mora, in quanto le argomentazioni offerte in ordine alla sua sussistenza sarebbero apparenti o quantomeno contraddittorie. Si deduceva che alla base del sequestro non vi era alcun riferimento a condotte poste in essere dalla ricorrente, ma solo a condotte riferibili al coindagato EO DO, il che renderebbe illogica la motivazione, in quanto il pericolo cautelare veniva ritenuto sulla base di condotte riferibili a persone diverse dalla ricorrente. 2.2. Premesso che con il ricorso per cassazione proposto contro in materia di misure cautelari reali è possibile dedurre solo violazioni di legge - tra le quali deve essere compresa anche la motivazione assente o apparente - il collegio rileva che, contrariamente a quanto dedotto, nel caso in esame non si vede in un caso di motivazione apparente, in quanto il Tribunale offriva un'articolata ed esaustiva motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo cautelare. Segnatamente: veniva rilevato che l'immobile, sequestrato per finalità impeditive, fosse da vincolare al fine di evitare l'aggravamento delle conseguenze del reato e, dunque, al fine di impedire la sua definitiva dispersione. Veniva rilevato come l'evento non fosse ipotetico, ma altamente prevedibile, visto che durante le indagini venivano accertate condotte volte a vanificare le probabili confische: il DO e, dunque anche la AL, avevano disperso le capacità patrimoniali arrivando a trasferimenti fittizi di beni grazie all'impiego di prestanome tra i quali proprio l'indagata (pag. 7 della sentenza impugnata). 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'ad. 616 cod. proc. pen., la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro 3000,00.
P.Q.M.
2 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata Così deciso in Roma, il giorno 20 ottobre 2022 L'estensore Il Presid nte
ieprocedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020'; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Serrao D'IN ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 3119 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 20/10/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1./IITribunale di Roma, sezione per il riesame delle misure cautelari reali, decidendo sulla richiesta di riesame proposta contro il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, confermava il decreto impugnato, ritenendo sussistente la motivazione sia in ordine al fumus commissi delícti, che al periculum in mora. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen.): sarebbe totalmente assente la motivazione in ordine al periculum in mora, in quanto le argomentazioni offerte in ordine alla sua sussistenza sarebbero apparenti o quantomeno contraddittorie. Si deduceva che alla base del sequestro non vi era alcun riferimento a condotte poste in essere dalla ricorrente, ma solo a condotte riferibili al coindagato EO DO, il che renderebbe illogica la motivazione, in quanto il pericolo cautelare veniva ritenuto sulla base di condotte riferibili a persone diverse dalla ricorrente. 2.2. Premesso che con il ricorso per cassazione proposto contro in materia di misure cautelari reali è possibile dedurre solo violazioni di legge - tra le quali deve essere compresa anche la motivazione assente o apparente - il collegio rileva che, contrariamente a quanto dedotto, nel caso in esame non si vede in un caso di motivazione apparente, in quanto il Tribunale offriva un'articolata ed esaustiva motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo cautelare. Segnatamente: veniva rilevato che l'immobile, sequestrato per finalità impeditive, fosse da vincolare al fine di evitare l'aggravamento delle conseguenze del reato e, dunque, al fine di impedire la sua definitiva dispersione. Veniva rilevato come l'evento non fosse ipotetico, ma altamente prevedibile, visto che durante le indagini venivano accertate condotte volte a vanificare le probabili confische: il DO e, dunque anche la AL, avevano disperso le capacità patrimoniali arrivando a trasferimenti fittizi di beni grazie all'impiego di prestanome tra i quali proprio l'indagata (pag. 7 della sentenza impugnata). 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'ad. 616 cod. proc. pen., la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro 3000,00.
P.Q.M.
2 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata Così deciso in Roma, il giorno 20 ottobre 2022 L'estensore Il Presid nte