Sentenza 29 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/07/2003, n. 11643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11643 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 1 1643/03 donazione vidrethe collecour Composta dagli Il mi Si g.ri M - Presidente- R.G.N. 17865/01 Dott. Franco PONTORIERI Cron. 25518 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Rep. 3143 Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA Consigliere Ud. 04/03/03 Dott. Francesco Paolo FIORE Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: NN EN, elettivamente domiciliato in ROMA PLE DELLE BELLE ARTI 8, presso lo studio dell'avvocato IGNAZIO ABRIGNANI, difeso dall'avvocato SALVATORE SANGIORGI MANCUSO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
NN IN, NN ON, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LUTEZIA 8, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO NUCCI, difesi dall'avvocato GIROLAMO MONTELEONE, giusta delega in atti;
controricorrenti 2003 avversO la sentenza n. 7/01 della Corte d'Appello di 371 -1- PALERMO, depositata il 15/01/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/03/03 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito l'Avvocato SANGIORGI MANCUSO Salvatore, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il 27 marzo 1993, decedeva in Palermo RO IS ved. RE, lasciando ai figli VA ed IO RE la quota indivisa di un terzo ciascu- no del suo patrimonio ed ai nipoti IR ed AN, figli di VA, l'intera quota disponi- bile. Il 5 ottobre 1993, decedeva VA RE, la- sciando come unici eredi i figli IR ed t AN. Con citazione del 29 novembre 1993, IR ed AN RE, agendo sia nella qualità di eredi diretti della nonna RO IS che in quella di eredi del padre VA, per la quota a lui spettante dell'eredità della IS, convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Palermo, lo zio IO RE perché si dividesse l'eredità della nonna e si convalidasse il sequestro giudiziario, ottenuto su titoli e denaro della de cuius presso la Banca Nazionale del Lavoro. IO RE, nel costituirsi, non si opponeva alla divisione, ma chiedeva che fossero dapprima annullati, per incapacità naturale della IS, sia il testamento che le due donazioni, fatte il 13 maggio 1987 in favore del figlio VA e della 3 nipote IR, e che, così recuperati i beni donati, fosse riconosciuto il suo diritto, quale erede legittimo, alla metà dell'eredità materna. IR ed AN RE resistevano alle domande dello zio e, a loro volta, chiedevano anche: a) la collazione della donazione indiretta, effettuata dalla nonna a favore dello zio, con due scritture collegate dell'11 gennaio e del 9 febbraio 1968, in force Vdelle quali VA RE aveva venduto al fratel- lo IO ed alla madre RO IS la sua quota indivisa dell'eredità paterna, di cui era parte anche l'azienda Arti Grafiche RE, per il prezzo di lire 50.000.000, interamente pagato con cessione di alcuni immobili della IS;
b) la collazione delle donazioni indirette, effettuate dalla nonna a favore dello zio, con il contratto in forza del 14 febbraio 1983, Y'del quale la IS aveva ceduto al figlio IO la sua quota indivisa di proprietà dell'azienda Arti Grafiche RE per il prezzo di lire 217.605.031, notevolmente inferiore al reale valore, ed aveva per di più concordato la divisione dei rimanenti beni dell'eredità di AN RE, attribuendo per sé beni di valore inferiore alla sua quota di eredità. Con sentenza non definitiva dell'8 febbraio 2000, ५ il Tribunale di Palermo accoglieva la domanda di IR ed AN RE, relativa alla collazione della donazione indiretta, di cui alle scritture del 1968, disponendo che venisse conferita la somma di lire 45.000.000, pari alla parte di prezzo corrisposta dalla IS, e rigettava, invece, l'analoga domanda, relativa al successivo contratto del 14 febbraio 1983. Le parti interponevano gravame: IR ed AN RE, in via principale, ed IO RE, in via t incidentale. La Banca Nazionale del Lavoro restava contumace. Con sentenza non definitiva del 15 gennaio 2001, la d'appello di Palermo, in parziale riformaCorte della decisione del primo giudice, disponeva che IO RE doveva portare in collazione non già la somma di lire 45.000.000, bensì quella corri- spondente al valore, alla data del 27 marzo 1993, dei nove decimi della metà della quota ereditaria da lui acquistata, insieme alla madre, dal fratello VA, con atto notaio Tanteri dell'11 gennaio 1968. Con separata ordinanza, provvedeva per l'istruzione ulteriore della causa, al fine di accertare il valore innanzi indicato e di decidere sulla colla- zione della donazione indiretta, di cui al contrat- to del 14 febbraio 1983. Rilevava la Corte che la cessione della quota d'eredità paterna, fatta 1'11 gennaio 1968 da VA RE a favore della madre e del fratello IO, era stata pagata con mezzi economici, forniti soltanto dalla seconda (cessioni di immobi- li), all'infuori del limitato contributo di lire e, quindi, che il 5.000.000, versato da IO, contratto era servito anche come strumento formale per il trasferimento gratuito di una parte di quella quota ereditaria in favore di quest'ultimo, così realizzando un atto atipico di liberalità, soggetto alla disposizione dell'art. 809 C.C.. Esponeva, quindi, che la collazione di tale dona- zione indiretta doveva avere ad oggetto non già il prezzo di cessione della detta quota ereditaria, pagato dalla IS per il figlio IO, bensì il valore, alla data di apertura della successione della IS, dei nove decimi della metà della quota ereditaria acquistata da IO. Osservava, poi, al contempo evidenziando la necessità di istruzione sul punto, che il primo giudice aveva rigettato, erroneamente, la domanda di collazione delle donazioni indirette, di cui al contratto di b compravendita e di divisione del 14 febbraio 1983. La decisione del primo giudice, infatti, precisava la Corte, era stata resa in forza di una supposta impugnazione per simulazione relativa di quel contratto, con correlati e non superati limiti di prova, quando, invece, la proposta domanda di collazione delle donazioni, indirettamente realiz- zate attraverso quel contratto, non implicava alcuna simulazione negoziale. Rilevava, infine, la Corte, che il primo giudice non aveva reso alcuna pronuncia sulla domanda di IO RE di colla- zione della donazione d'immobili, fatta da RO IS in favore del figlio VA, e della donazione di titoli in contestuale (o successiva) favore della nipote IR. Per la cassazione di tale sentenza, IO RE ha proposto ricorso in forza di sette motivi. IR ed AN RE hanno resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso espone sette motivi. Con il primo motivo, denunciando violazione di giudicato interno, il ricorrente si duole che la Corte di merito abbia dato della scrittura dell'11 7 gennaio 1968 e, in particolare, della sua clausola conclusiva, una interpretazione diversa da quella resa dal primo giudice, senza che i controricorren- ti avessero impugnato tale decisione, in parte qua, laddove "implicava" che l'intento di liberalità della IS in favore di esso ricorrente si era anticipazione manifestato non al momento della all'acquisto, ma successivamente, dell'occorrente con la rinuncia tacita a chiedere il rimborso di quanto anticipato. Il motivo è infondato. Ed invero, al di là di ogni altra considerazione, la denunciata esistenza di giudicato interno, che si vorrebbe violato, è smentita dal fatto che la decisione del primo giudice sulla sopraindicata scrittura, quale donazione indiretta in favore del ricorrente, fu impugnata sia dallo stesso ricorren- te che dai controricorrenti, sotto diversi profili, connessi a tale interpretazione e qualificazione di contratto, così da non residuare spazio di giudica- to interno sul punto. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole che la Corte di merito, con motivazione insufficiente e contraddittoria, abbia ritenuto che la scrittura dell'11 gennaio 1968 raffigurasse una donazione 8 indiretta in suo favore, quando invece tale non era. Il motivo è inammissibile. Ed invero, al di là della formale prospettazione come vizi di motivazione, la doglianza del ricor- rente si risolve, palesemente, in una sostanziale e, in sede di legittimità, non consentita richiesta di riesame del merito della controversia, "in parte qua", attraverso una nuova e diversa interpretazione della citata scrittura, che, senza neppure prospet- t tare la violazione specifica di canoni di ermeneu- tica contrattuale, il ricorrente contrappone a quella resa dalla Corte di merito, adeguatamente e coerentemente motivata sul rilievo che dalla scrittura dell'11 gennaio 1968 in notar Tanteri, con la quale VA RE ha venduto alla madre RO IS ed al fratello IO la sua quota indivisa dell'eredità paterna, risulta con chiarez- za che.. il prezzo della vendita è stato in gran parte pagato da RO IS mediante promessa, poi mantenuta.. In nessuna parte del documento, contrariamente а quanto asserisce l'appellante incidentale, vi è riserva di rivalsa della IS RO nei confronti del figlio IO.. " Con il terzo motivo, rubricato "violazione dello art. 112 c.p.c.; omessa valutazione circa un punto decisivo della controversia: art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.", il ricorrente si duole che la Corte di merito non abbia valutato l'eccepita prescrizione del credito della IS al rimborso delle somme anticipate per l'acquisto comune della quota di eredità del figlio VA. Il motivo non ha pregio. Ed invero, sia pure implicitamente, avendo accolto -appunto la domanda di collazione della donazione indiretta, realizzata tramite l'acquisto comune di quella quota di eredità, la Corte di merito mostra di avere esaminato e respinto l'eccezione de qua, peraltro connessa ad una ricostruzione della vicenda negoziale, diversa da quella accertata in sentenza. Con il quarto motivo, denunciando contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, il ricorrente si duole che la Corte di merito abbia previsto che la somma da portare in collazione sia quella corrispondente al valore dei " 9/10" della metà della quota d'eredità paterna, ad esso ricor- rente venduta dal fratello VA, per atto notaio Tanteri dell'11 gennaio 1968. con il rilievo Tale previsione contrasterebbe 10 svolto dalla stessa Corte di merito sulla corre- sponsione da parte di esso ricorrente di lire 5.000.000 sul maggiore importo di lire 50.000.000, quale prezzo d'acquisto di quella quota di eredità, per intero, insieme alla madre RO IS, che aveva versato l'importo residuo di lire 45.000.000, gravandosi, a beneficio del figlio, del così pagamento di lire 20.000.000, percentuale pari ad 8/10 (non a 9/10) del valore della metà della quota di eredità acquistata da esso ricorrente. Il motivo è inammissibile. Ed invero, se è fondata, come è, in conformità dei dati esposti nella stessa sentenza impugnata, la critica svolta dal ricorrente sulla non corrispon- denza dei "9/10" della metà della quota ereditaria, da lui acquistata dal fratello VA, ai *9/10″ del relativo prezzo, versato dalla madre, acquiren- te dell'altra metà ( : l'intera quota ereditaria venne acquistata per lire 50.000.000, di cui lire 45.000.000 corrisposte dalla madre del ricorrente e 5.000.000 dal ricorrente, così che costuilire venne a beneficiare per 8/10 dell'acquisto di metà di quella quota, per la quale aveva corrisposto solo lire 5.000.000, pari a 2/10 di lire 25.000.000), il motivo involge non già una questio- 11 ne di motivazione contraddittoria, bensì una ipotesi di mero errore di calcolo, per la quale non è ammesso il ricorso per cassazione. Le correzioni di errori materiali di calcolo, infatti, rientrano nella esclusiva competenza del giudice, che ha pronunciato il provvedimento, ai sensi dell'art. 287 c.p.c. (v. ex plurimis Cass. n. 8526/00 e n. 3551/98). Con il quinto motivo, denunciando violazione degli artt. 809, 1325 n. 2, 1414, comma secondo, e 1417 C.C., il ricorrente si duole che la Corte di merito abbia disposto l'istruzione delle domande di collazione, formulate dalle controparti con riguar- do ai supposti atti di liberalità indiretta, di cui al contratto di compravendita e di divisione del 14 febbraio 1983, che il primo giudice aveva invece respinto, valutando la fattispecie in ambito di simulazione relativa, con correlati e non superati limiti di prova. Il motivo è inammissibile. Ed invero, la doglianza del ricorrente non attiene ad enunciazioni aventi contenuto decisorio, suscet- tibili di costituire giudicato e, quindi, impugna- bili con ricorso per cassazione, ma investe mere argomentazioni, che, pure irritualmente inserite 12 nella sentenza impugnata (anziché nella correlata ordinanza), la Corte di merito ha svolto per giustificare l'esercizio del potere discrezionale, attribuito dall'art. 277 c.p.c., riservando istruzione laall'esito di apposita ed ulteriore decisione " sulle domande di AN e IR RE di collazione delle donazioni indirette che gli stessi ricollegano al contratto di compravendi- ta e di divisione del 14 febbraio 1983." Con il sesto motivo, denunciando violazione dell'art. 244 c.p.c., nonché degli artt. 2697, 2729 e 2722 C.C., il ricorrente si duole che la Corte di merito abbia già delineato il percorso argomenta- tivo che andrà a seguire nel prosieguo del giudi- zio" con riguardo alla misura ed ai limiti di prova, relativi alle sopraindicate domande di collazione delle donazioni indirette, di cui al contratto di compravendita e di divisione del 14 febbraio 1983. Il motivo è inammissibile, per ragioni affatto analoghe a quelle svolte nell'esame del precedente e connesso motivo di ricorso, dovendosi ritenere esclusa l'impugnazione con riguardo alle enuncia- zioni relative a domande, che il giudice si sia riservato di decidere con successiva sentenza, ai را sensi dell'art. 277 c.p.c.. Con il settimo motivo, denunciando insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, il ricorrente si duole che la Corte del di merito abbia ritenuto l'inammissibilità motivo di gravame, relativo alla omessa pronuncia sulla valutazione dei beni donati da RO IS al figlio VA. Il motivo è inammissibile. Ed invero, il ricorrente, pur dolendosi della ritenuta inammissibilità del motivo di gravame in oggetto, non muove alcuna, specifica censura alla ragione di decisione, adottata dalla Corte di merito, laddove, appunto, dopo aver evidenziato che il primo giudice si era riservato di decidere sulle istanze di collazione dei beni donati dalla IS al figlio VA, espone trattarsi di un passag- gio della sentenza che поп ha alcun contenuto decisiorio e che non può essere quindi oggetto di motivo di gravame." Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di cassazione sono regolate secondo principio di soccombenza.
P.Q.M.
14 La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio di cassa- zione in favore dei controricorrenti, liquidate in euro 3.000,00 per onorari, con euro 227,50, oltre accessori di legge. Così deciso il 4 marzo 2003, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. Franco OW est. for residente Il blu ceda IL CANCELLIERE 29 LUG. 2003 DEPOSITATA IN CANCELLERIA MA Di UZ AR Di UZ Oggi, IL CANCELLIERE MA Di UZ ді Диоге 15