Sentenza 10 aprile 1999
Massime • 1
Elementi essenziali e sufficienti perché un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile, ai fini della sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità contabile, sono soltanto il carattere pubblico dell'ente per il quale tale soggetto agisca e del denaro o del bene oggetto della sua gestione, mentre resta irrilevante, oltre che l'eventuale assenza, da parte di quel soggetto, di contestazione della responsabilità stessa, il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi indifferentemente secondo gli schemi generali, previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto od in parte (alla stregua di tale principio le Sezioni Unite, confermando la decisione dei giudici di merito, hanno ritenuto che rientrasse nella giurisdizione della Corte dei Conti la controversia fra l'Ente Poste Italiane ed una società incaricata dell'esecuzione del servizio di trasporto dei dispacci e, quindi, da qualificare agente contabile, concernente una domanda riconvenzionale con la quale, a fronte della domanda, proposta in via principale da parte di tale società, del pagamento del corrispettivo, l'Ente aveva chiesto il risarcimento dei danni sofferti per la sottrazione di un dispaccio speciale e per avere dovuto versare ad altro appaltatore, incaricato dello stesso servizio dopo l'anticipata risoluzione del rapporto con la società, un maggior compenso, a nulla potendo rilevare l'eventuale riconoscimento della responsabilità contabile da parte della società, nel presupposto del quale l'Ente aveva invece invocato la giurisdizione del giudice ordinario - ritenuta dai giudici di merito soltanto sulla domanda principale - sostenendo che occorresse esclusivamente procedere ad una compensazione fra i due crediti).
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 5978 del 23https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. un., 23/02/2022, (ud. 08/02/2022, dep. 23/02/2022), n.5978 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f. – Dott. MANNA Antonio – Presidente di sez. – Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere – Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere – Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere – Dott. DI GIUSTI Alberto – Consigliere – Dott. MANCINO Rossana – Consigliere – Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere – Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17594/2021 R.G. proposto da: M.G., rappresentato e difeso dall'Avv. LUCENTE ALFREDO, con …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 23 maggio 2017 la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato di primo grado, che condannava L. Pantaleone Daniele alla pena di anni due di reclusione, oltre alle sanzioni accessorie di legge ed al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile (Comune di Torino), per il delitto di peculato continuato commesso per avere incassato nei primi tre trimestri dell'anno 2015, quale rappresentante legale di una struttura alberghiera, somme di denaro per l'importo complessivo di 15.000,00 euro a titolo di imposta di soggiorno, senza corrisponderle al Comune di Torino. 2. Avverso la su …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/04/1999, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 10 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco FAVARA - Primo Presidente F.F. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - rel. Consigliere -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ENTE POSTE ITALIANE, in persona del legale rappresentante pro- tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
FUTURA TRASPORTI SPINEA S.N.C.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 863/96 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 05/07/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/11/98 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito l'Avvocato Michele DIPACE, dell'Avvocatura Generale dello Stato, per il ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso per il rigetto;
affermazione della giurisdizione della Corte dei Conti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel procedimento promosso davanti al Tribunale di Venezia dalla società Futura Trasporti Spinea per ottenere il pagamento del corrispettivo del servizio di trasporto di valori postali dall'Ente Poste Italiane, quest'ultimo propose domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno, che assumeva di avere subito dalla sottrazione di un dispaccio speciale e dal versamento di un compenso maggiore che aveva dovuto eseguire ad un altro appaltatore incaricato dello stesso servizio dopo la risoluzione anticipata del rapporto con l'attrice determinata dal suo comportamento illegittimo. Con sentenza del 3 agosto 1993 il Tribunale accolse la domanda della società e dichiarò che l'esame delle pretese del convenuto era di competenza della Corte dei Conti e non dell'Autorità giudiziaria ordinaria essendosi con esse chiesto il risarcimento del danno da responsabilità contabile, giacché l'attrice aveva svolto le mansioni di agente contabile come incaricata del trasporto di dispacci speciali contenenti e "sovvenzioni e versamenti in titoli o numerario eseguiti dall'Ente poste a favore dei suoi uffici periferici".
Entrambe le parti proposero impugnazione, ma la Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 5 luglio 1996, ha confermato la decisione di primo grado.
L'Ente Poste Italiane ricorre per cassazione con un motivo. La società Futura Trasporti Spinea non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE
Denunziandosi la violazione dell'art. 44 del t.u. n.1214 del 1924 in relazione all'art. 360 n. 3 del codice di procedura civile, si sostiene che si sarebbe dovuta dichiarare la giurisdizione del Giudice ordinario per le seguenti ragioni:
A.- se è vero che, in relazione alla custodia e al maneggio di valori pubblici l'accollatario del servizio di trasporto è agente contabile, è anche vero, però, che nella specie la società Futura, tramite il proprio rappresentante, aveva ammesso la propria responsabilità. Non dovendosi, perciò, accertare la pretesa dell'Ente poste, sarebbe spettato al Giudice ordinario e non alla Corte dei Conti procedere alla compensazione dei crediti;
B.- si sarebbe dovuta dichiarare la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria anche per il danno causato dal maggiore costo del servizio di trasporto, trattandosi di pregiudizio derivato da inadempimento contrattuale e non da responsabilità contabile. Il ricorso è infondato.
Secondo la giurisprudenza di queste Sezioni Unite elementi essenziali e sufficienti perché un soggetto rivesta la qualità di agente contabile sono soltanto il carattere pubblico dell'ente per il quale egli agisce e del denaro o del bene oggetto della sua gestione, per cui irrilevanti sono il titolo in base al quale la gestione stessa è svolta (che può consistere in un rapporto d'impiego pubblico o di servizio, in una concessione amministrativa o in un contratto e perfino mancare del tutto), e la natura del rapporto che può modellarsi sugli schemi previsti e disciplinati in via generale dalla legge o discostarsene in tutto o in parte (sent. n. 846 del 1974). Nella specie in ordine all'azione di responsabilità per la sottrazione del dispaccio speciale sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti, perché la società Futura eseguiva il servizio di trasporto dei dispacci per conto dell'Ente pubblico Poste Italiane nella qualità di agente contabile. Irrilevante, come correttamente ha rilevato la Corte d'appello è, pertanto, la obiezione dell'Amministrazione secondo cui, avendo la società Futura ammesso la propria responsabilità, la competenza apparterrebbe al Giudice ordinario, e ciò a prescindere dal fatto che nessuna ammissione in tal senso si desume dal suo comportamento processuale. La giurisdizione del Giudice speciale deve ritenersi estesa alla pretesa risarcitoria dell'Amministrazione fondata sul "maggiore costo del servizio" in quanto l'inadempimento da cui sarebbe derivato il danno è pur sempre ascrivibile alla società Futura nella sua veste di agente contabile.
Consegue che si deve rigettare il ricorso e dichiarare la giurisdizione della Corte dei Conti.
Nessun provvedimento deve essere emesso sulle spese di questo giudizio non avendo la società Futura depositato il controricorso, nè partecipato alla discussione orale.
P.T.M.
La Corte di Cassazione a sezioni unite rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 1999