Cass. pen., sez. III, sentenza 09/10/2013, n. 44273
CASS
Sentenza 9 ottobre 2013

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La contravvenzione, prevista dagli artt. 103 e 140 del D.Lgs. n. 230 del 1995, che punisce la mancata esecuzione di verifiche periodiche sul superamento delle soglie di esposizione alle radiazioni ionizzanti, ha natura di reato formale e di pericolo presunto e si realizza con la semplice omissione degli interventi di sorveglianza fisica, essendo, quindi, irrilevante la mancata violazione dei limiti di esposizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 09/10/2013, n. 44273
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 44273
    Data del deposito : 9 ottobre 2013

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