Sentenza 17 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/03/2003, n. 3879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3879 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2003 |
Testo completo
c.c. 71981 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B N. 5 0.3.8.7.9. 03 TERIA TRIBUTARIA REPUBBLICA ITALI IN NOME DELIR LOITALIA ہیں IPREMA DI CASSAZIONE Oggatto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Til.mi Sigg.ri Magistrati;
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Presidente - R.G.N. 20480/0 Dott. Massimo OLDO Consigliere Cron. 8517 \ Consigliere Rep. Dott. Eugenio AMARI CECCHERINI Rel. Consigliere - Ud. 02/07/02 Dott. Aldo GIULIANI Consigliere Dott. Paolo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato is sequence CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 71991 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE OFF I DO ISHANIA, in persona del Minis ro pro tempore, electivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope Legis;
- ricorrente
contro
TI NA;
- intimata avversc la sentenza n. 136/99 della Commissione 2002 tributaria regionale di CAMPOBASSO, depositata 3031 20/10/99; udita 1 a relazione della causa avolta nella pubblica udienza de] 02/07/02 da l Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito per i1 ricorrente 1'Avvocato dello Slato MELILLO, che si rimette agli scritti;
udi to il P.M. in persona del Sostituto Frocuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione tributaria regionale del Molise, con sentenza depositata in data 20 ottobre 1999, confermò la decisione di primo grado, che aveva an- nu ato la cartella esattoriale notificata a Giu- seppina EN, erede di RO D'VA, per Irpef cd Ilor 1985. Con la predetta cartella, l'Amministra- zione aveva iscritto a ruolo le imposte dovute, sul- la premessa che erano state a suo avviso illegitti- mamente detratte dalla base imponibile le somme re- lative alle imposle sospese in relazione agli even- ti sismici del maggio 1984. Contro la sentenza di appello ha proposto ri- corso per cassazione il Ministero delle finanze, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Sta- to, con un motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Nel ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 28 della 1. 13 maggio 1999 n. 133, dell'art. 3 comma 2 bis del d. 1. 30 dicem- bre 1985 n. 791, dell'art. 13, comma primo 1. 27 dicembre 1997 n. 449, dell'art. 10 1. 28 febbraio 1986 n. 46, dell'art. 2 d. P. R. Πε 597 del 1973 c convertito dalladel d.l. 29 maggio 1989 n. 202 legge n. 263 del 1989; e si deduce che la prima delle disposizioni citate, sopravvenuta alla scr tenza impugnata, impone di interprezare l'art. 3 791/1985 е l'art. 13 1. Π. 449/1997 neld.l. n . senso che le stesse somme non costituiscono un one- re deducibile per corrispondente importo ai fini della determinazione delle imposte sui redditi. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la norma agevolativa è da intendere nel sen- so che le somme relative alla sospensione delle im- poste dirette sopra ricordate, nonché del contribu- ti assistenziali e previdenziali "non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'irpef e dell'ilor", e che essa si configura come una de- roga alla disciplina generale contenuta nell'art. 3 del d. P. R. 29 settembre 1973 n. 597, sulla determi- nazione della base imponibile costituita dal reddi- to complessivo (comma primo) e sulle relative ecce- zioni, mentre l'agevolazione di cui si controverte non deve essere confusa con la disciplina della de- ducibilità delle imposte paçate al termine del pe- riodo di sospensione, avendo la norma di interpre- tazione autentica dell'art. 28 della 1. 13 maggio 1999 n. 133 chiarito che l'art. 3 comma 2 bis d.l. E. 791 deve intendersi nel senso che le somme dovu- te a titolo di imposta, il cui pagamento sia stato Il cons fel. est. dr. Aldo Reicherini sospeso per calamità pubbliche, non costituiscono un cnere deducibile per il corrispondente importo ai firi delia determinazione delle imposte sui red- diti, ма che si applica l'art. 11 della Legge 18 febbraio 1999 n. 28 sopra ricordata;
pertanto, la sospensione o il differimento del pagamento delle imposte dirette non costituiscono autonomo titolo per la deduzione delle imposto medesime dal reddito del periodo d'imposta nel quale sono state pagate, sicché l'esclusione dal concorso alla formazione della base imponibile in un periodo d'imposta non autorizza altresì la deduzione dell'imposta, già sospesa, nel successivo periodo in cui sia pagata, ge ciò non sia previsto da speciali diverse dispo- sizioni di legge. Poiché non вого addotti argomenti nuovi, che impongano una rinnovata considerazione della que- stione, il ricorso deve essere rigettato. Non aven- do 'intimata resistito al ricorso non v'è luogo a pronuncia sulle spese. P. q. II. La Corte rigella il ricorso. Così deciso a Ro- in camera di consiglio, il giorno 2 Luglio ma, 2002. Il Presidente. Il Cons. est. (Francesco Cristarella Orestano) (Aldo Ceccherini) - - CANCELLIERE C1 mado Casapo DEPOSITATO IN CANCELLERIA ESENTE DA REGISTRAZIONE Ogg.
1.7 MOR 2003 AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 CANCELLIESE 01 Amaica CasinoAve o N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA TRIBUTARIA Il cons rel. est dr. Aldo