Sentenza 10 gennaio 2003
Massime • 2
In materia di contratti stipulati dalla P.A., organo rappresentativo abilitato a concludere negozi giuridici (unilaterali) e contratti in nome e per conto dell'amministrazione comunale è il Sindaco, il quale non è equiparabile al "nuncius" nemmeno in caso di inesistenza della volontà contrattuale dell'organo deliberativo (giunta municipale o Consiglio comunale), in tale ipotesi configurandosi, invece, una fattispecie "in itinere" o a formazione progressiva assimilabile al negozio concluso dal "falsus procurator", caratterizzata da una fase interinale destinata a protrarsi fino a quando intervenga la ratifica da parte dell'organo competente, ovvero fino a quando la ratifica venga negata.
In materia di contratti stipulati dall'amministrazione comunale, il recesso dal contratto, esercitato dal Sindaco senza la previa delibera dell'organo competente (nella specie, la Giunta comunale) può essere, quale atto unilaterale di natura negoziale, da quest'ultimo ratificato ai sensi dell'art. 1399 cod. civ.(applicabile, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 1324 cod. civ., anche agli atti unilaterali), e va considerato tempestivo anche se la detta ratifica intervenga dopo la scadenza del termine utile per l'esercizio del recesso medesimo; ciò in virtù del retroagire degli effetti della rettifica al momento in cui il recesso è stato esercitato.
Commentari • 2
- 1. Presunzione ex art. 1352 c.c e validità del recesso.Dott. Giovanni Berti · https://www.avvocatoandreani.it/ · 1 giugno 2022
- 2. Recesso: necessario osservare la forma contrattualmente previstaAccesso limitatoIrene Marconi · https://www.altalex.com/ · 18 luglio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/01/2003, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO NICASTRO - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - rel. Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SECUR SRL, con sede in Belluno, in persona del legale rappresentante geom. Aldo Coronati, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FONTANELLA BORGHESE 72, presso lo studio dell'avvocato FRANCO VOLTAGGIO, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato ALBERTO STECCANELLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI BELLUNO, in persona del Sindaco pro tempore Avv. Maurizio Fistarol, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato BRUNO BAREL, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 425/99 della Corte d'Appello di VENEZIA, Sezione 1^ Civile, emessa il 04/03/99 e depositata il 30/03/99 (R.G. 1253/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/05/02 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato Franco VOLTAGGIO LUCCHESI;
udito l'Avvocato Carlo ALBINI (per delega Avv. Luigi MANZI);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
La Secur s.r.l. conveniva il Comune di Belluno innanzi al tribunale del luogo, chiedendo che venisse dichiarata la risoluzione per inadempimento del contratto, con il quale il Comune le aveva affidato la gestione dei parcheggi a pagamento in alcune zone cittadine, e pronunciata condanna del Comune al risarcimento dei danni quantificati in lire 70.000.000, salvo diverse determinazioni in corso di causa.
A sostegno della domanda deduceva che la comunicazione di recesso fatta dal sindaco sul falso presupposto dell'esistenza di delibera della G.M. era priva di effetti, sicché il contratto era vincolante per le parti e l'avere il Comune regolato la gestione dei parcheggi, prescindendone completamente, concretava inadempimento. Il Comune resisteva ed in via riconvenzionale chiedeva la condanna della società attrice al pagamento della somma di lire 29.326.337.
Il tribunale rigettava la domanda attrice ed accoglieva quella riconvenzionale, pronunciando condanna al pagamento di somma maggiore di quella richiesta (lire 163.675.353).
Su gravame della società Secur la corte di appello di Venezia, con sentenza resa il 4.3.1999, riduceva la condanna alla somma pretesa, considerando - per quanto ancora interessa - che l'avere il Sindaco comunicato il recesso, nonostante la G.M. non l'avesse deliberato, non ne comportava l'inefficacia, avendolo la stessa G.M. ratificato con la delibera, a mezzo della quale aveva affidato la gestione dei parcheggi ad altri;
che la somma pretesa era dovuta effettivamente in quanto era stata corrisposta la somma di lire 154.349.145, mentre doveva essere corrisposta la somma di lire 183.675.488.
La società Secur ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi;
il Comune di Belluno ha resistito con controricorso;
le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si lamenta omessa motivazione su punto decisivo;
in particolare si deduce che la corte di merito non ha preso in considerazione la tesi, secondo la quale il recesso più che inefficace è nullo o inesistente, posto che il Sindaco non ha esercitato un potere che comunque gli competeva, ma si è limitato a comunicare una delibera della G.M. che in realtà non esisteva, sicché ha agito nella veste di e non quale "falsus procurator". Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione ed erronea applicazione dell'art. 1399 c.c.; si sostiene che, qualora l'atto sia compiuto dal "falsus procurator" entro i termini di decadenza, ma sia ratificato al di là di essi (come nella specie il recesso che è stato comunicato dal Sindaco il 5.12.1989 e ratificato dalla G.M. il 7.3.1990), la ratifica è inefficace in quanto la retroattività di essa trova limite nella decadenza nella quale è incorso il "dominus".
I motivi, che si esaminano congiuntamente per connessione, non possono non possono essere accolti.
L'errore della società ricorrente consiste nel non considerare che il Sindaco rimane organo rappresentativo del Comune e non è equiparabile al "nuncius" neppure quando manifesti una volontà contrattuale della G.M. o del Consiglio comunale che non esiste. La situazione che in questo caso si configura è assimilabile al negozio concluso dal "falsus procuratore" è soggetta alla relativa disciplina, sicché il negozio non è invalido, ma dà luogo ad una fattispecie "in itinere" o a formazione progressiva che si perfeziona con la ratifica dell'interessato (Cass. 29.8.1995, n. 9051; Cass. 5.3.1993, n. 2681). In altri termini, l'inesistenza della volontà dell'organo deliberativo del Comune si traduce in carenza di potere rappresentativo del Sindaco e questa apre una fase interinale destinata a protrarsi fino a quando la ratifica è concessa o negata. In virtù dell'art. 1324 c.c. la regola si estende ai negozi unilaterali, per cui anche questi negozi, ove siano posti in essere da "falsus procurator", possono essere ratificati dal rappresentato, al cui interesse viene in questo modo accordata prevalenza su quello del terzo destinatario (Cass. 24.11.1997, n. 11733). Nella specie non viene in discussione il principio più volte affermato da questa Corte, secondo il quale la ratifica ha effetto retroattivo di tal che il negozio concluso dal "falsus procurator" acquista efficacia fin dall'origine come se fosse stato concluso dal rappresentante legittimato (ex plurimis Cass. 16.2.2000, n. 1708;
Cass. 18.9.1980, n. 5308); principio che si ribadisce, rilevando che la ratifica fa rientrare nella sfera giuridica del "dominus" l'operato del "falsus procurator" mediante conferimento allo stesso "ex post" ma con effetto "ex tunc" della posizione di legittimazione che avrebbe dovuto avere al momento della conclusione del negozio (Cass. 9.3.1985, n. 1901). Si pone, viceversa, la questione se la ratifica del recesso dal contratto, esercitato dal Sindaco senza che lo abbia deliberato la G.M., comporta che il recesso si debba ritenere tempestivo anche se la ratifica intervenga dopo la scadenza del termine utile per il suo esercizio.
Questa Corte ha dato soluzione affermativa alla questione dell'efficacia della disdetta del contratto di locazione intimata dal "falsus procurator" entro il termine e ratificata dal locatore dopo, considerando che sul piano del diritto sostanziale la ratifica impedisce la decadenza del locatore (Cass. 30.5.1995, n. 6075);
identica soluzione va data al caso in esame, valendo anche in questo caso la ratifica a fare retroagire gli effetti del recesso al momento in cui lo ha esercitato il Sindaco.
Le sentenze di questa Corte richiamate dalla società ricorrente (Cass. 2801/1971; Cass. 4934/1978; Cass. 652/1980; Cass. 2179/1987;
Cass. 1036/1990; Cass. 2374/1998) si riferiscono a fattispecie diverse e non rilevano.
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta omesso esame di risultanze documentali decisive e, più precisamente, si deduce che la Corte di merito è pervenuta alla conclusione che il credito del Comune è di lire 29.326.335 perché ha ritenuto che il 39% degli incassi e l'importo fisso (lire 20.000.000) dovessero essere maggiorati di IVA, mentre l'esatto contrario si evince dalle risultanze processuali (art. 16 della convenzione;
fatture emesse dal comune).
Il motivo è inammissibile in quanto per il tramite strumentale dell'art. 360, n. 5, cpc., si pretende il riesame delle risultanze probatorie, inibito al giudice di legittimità.
In conclusione, il ricorso va rigettato;
concorrono tuttavia, giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 28 maggio 2002. Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2003