Cass. civ., sez. III, sentenza 10/01/2003, n. 195
CASS
Sentenza 10 gennaio 2003

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In materia di contratti stipulati dalla P.A., organo rappresentativo abilitato a concludere negozi giuridici (unilaterali) e contratti in nome e per conto dell'amministrazione comunale è il Sindaco, il quale non è equiparabile al "nuncius" nemmeno in caso di inesistenza della volontà contrattuale dell'organo deliberativo (giunta municipale o Consiglio comunale), in tale ipotesi configurandosi, invece, una fattispecie "in itinere" o a formazione progressiva assimilabile al negozio concluso dal "falsus procurator", caratterizzata da una fase interinale destinata a protrarsi fino a quando intervenga la ratifica da parte dell'organo competente, ovvero fino a quando la ratifica venga negata.

In materia di contratti stipulati dall'amministrazione comunale, il recesso dal contratto, esercitato dal Sindaco senza la previa delibera dell'organo competente (nella specie, la Giunta comunale) può essere, quale atto unilaterale di natura negoziale, da quest'ultimo ratificato ai sensi dell'art. 1399 cod. civ.(applicabile, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 1324 cod. civ., anche agli atti unilaterali), e va considerato tempestivo anche se la detta ratifica intervenga dopo la scadenza del termine utile per l'esercizio del recesso medesimo; ciò in virtù del retroagire degli effetti della rettifica al momento in cui il recesso è stato esercitato.

Commentari2

  • 1Presunzione ex art. 1352 c.c e validità del recesso.
    Dott. Giovanni Berti · https://www.avvocatoandreani.it/ · 1 giugno 2022

  • 2Recesso: necessario osservare la forma contrattualmente previstaAccesso limitato
    Irene Marconi · https://www.altalex.com/ · 18 luglio 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 10/01/2003, n. 195
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 195
Data del deposito : 10 gennaio 2003

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