Sentenza 6 luglio 2000
Massime • 3
In materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, il reato previsto dagli artt. 385 e 389 del DPR 27 aprile 1955 n. 547, relativo alla mancata fornitura di mezzi di difesa per la tutela di alcune parti del corpo del lavoratore da rischi particolari, si realizza con la semplice omissione di tale fornitura al lavoratore dipendente, atteso che la norma incriminatrice non esige anche che ne derivi una situazione di pericolo per l'incolumità.
In materia di prevenzione ed igiene dei luoghi di lavoro gli artt. 37, 39 e 40 del DPR 19 marzo 1956 n. 303 prevedono che il datore di lavoro ponga a disposizione dei lavoratori dipendenti docce, gabinetti e lavabi, spogliatoi e armadi per il vestiario con determinati requisiti di adeguatezza e di proporzionalità, tali da renderli praticamente esclusivi, per cui non è sufficiente la semplice disponibilità di altri servizi allocati in diverso impianto produttivo per ritenere soddisfatte le esigenze igieniche che la norma mira ad assicurare.
I reati previsti dalle norme sull'igiene del lavoro (D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303) sono di natura omissiva, per cui la condotta si esaurisce nel far mancare i servizi igienico-assistenziali obbligatori, ed è rispetto a tale condotta che va valutato l'elemento soggettivo ne' è richiesta la dimostrazione che la mancanza dei servizi susciti una situazione di pericolo, essendo questo presunto con l'omissione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/07/2000, n. 9216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9216 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. UMBERTO PAPADIA Presidente del 06/07/2000
Dott. NICOLA QUITADAMO Consigliere SENTENZA
Dott. SAVERIO FELICE MANNINO Consigliere N. 2747
Dott. LUIGI PICCIALLI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. AMEDEO FRANCO Consigliere N. 8237/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
LL IZ, nato il [...] a [...], Avverso la sentenza del Tribunale di Torino/Chivasso 8 ottobre 1999 n. 112, con la quale è stato dichiarato colpevole a) del reato p. e p. dagli artt. 37 e 58 lett. b) D.P.R. 1956 n. 303;
b) del reato p. e p. dagli artt. 39 e 58 lett. b) D.P.R. 1956 n. 303;
c) del reato p. e p. dagli artt. 40 e 58 lett. b) D.P.R. 1956 n. 303;
d) del reato p. e p. dagli artt. 385 e 389 lett. c) D.P.R. 1955 n. 547;
accertati in Castiglione Torinese il 24 gennaio 1996, condannato, con le attenuanti generiche e la continuazione, alla pena di L. 2 milioni di ammenda.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S.F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dott. Mario FAVALLI, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza del Tribunale di Torino/Chivasso 8 ottobre 1999 n. 112 - con la quale è stato dichiarato colpevole dei reati indicati in epigrafe perché, come procuratore della ditta E.I.S. Pulizie Industriali Organizzate s.r.l., ometteva di mettere a disposizione dei lavoratori un luogo idoneo dotato di lavandini con acqua corrente potabile;
una latrina;
un locale destinato a spogliatoio;
scarpe antisdrucciolo e stivali - IZ ON ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) in relazione all'art.192 c.p.p., perché la sentenza impugnata non tiene conto che i dipendenti avevano avuto l'autorizzazione a utilizzare i servizi igienici del Consorzio Po Sangone in conseguenza del fatto che sul posto non v'era la possibilità di installarne altri, autonomi;
2. mancanza nel ricorrente dell'elemento soggettivo e oggettivo, perché la condotta tenuta esclude il pericolo per la salute, oggetto della tutela;
3. illogicità della sentenza in ordine all'affermazione che il mancato uso delle calzature adeguate avrebbe esposto le lavoratrici a un pericolo per la loro incolumità non solo normale, ma anche largamente probabile e improbabile.
L'impugnazione è infondata.
Gli artt. 37, 39 e 40 D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 prevedono che il datore di lavoro ponga a disposizione dei lavoratori dipendenti docce, gabinetti e lavabi, spogliatoi e armadi per il vestiario con determinati requisiti di adeguatezza e di proporzionalità, tali da renderli praticamente esclusivi, per cui non è sufficiente la semplice disponibilità di altro impianto per ritenere soddisfatte le esigenze igieniche che la norma mira ad assicurare.
La decisione sul punto è, dunque, corretta e la censura mossa del tutto ingiustificata.
Analogamente si deve concludere per quanto riguarda il secondo motivo.
I reati previsti dalle norme sull'igiene del lavoro sono di natura omissiva, per cui la condotta si esaurisce nel far mancare i servizi obbligatori e rispetto ad essa si valuta l'elemento soggettivo, ne' si richiede la dimostrazione che la mancanza dei servizi susciti una situazione di pericolo, essendo questo presunto con l'omissione. Lo stesso vale per il reato previsto dagli artt. 385 e 389 D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, riguardanti i mezzi di difesa per la tutela di alcune parti del corpo da rischi particolari, che si realizza con la semplice omissione della fornitura al lavoratore dipendente, in quanto la norma incriminatrice non esige anche che ne derivi una situazione di pericolo per l'incolumità.
Anche il terzo motivo è, perciò, infondato.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2000.
Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2000