Cass. pen., sez. III, sentenza 06/07/2000, n. 9216
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Sentenza 6 luglio 2000

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In materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, il reato previsto dagli artt. 385 e 389 del DPR 27 aprile 1955 n. 547, relativo alla mancata fornitura di mezzi di difesa per la tutela di alcune parti del corpo del lavoratore da rischi particolari, si realizza con la semplice omissione di tale fornitura al lavoratore dipendente, atteso che la norma incriminatrice non esige anche che ne derivi una situazione di pericolo per l'incolumità.

In materia di prevenzione ed igiene dei luoghi di lavoro gli artt. 37, 39 e 40 del DPR 19 marzo 1956 n. 303 prevedono che il datore di lavoro ponga a disposizione dei lavoratori dipendenti docce, gabinetti e lavabi, spogliatoi e armadi per il vestiario con determinati requisiti di adeguatezza e di proporzionalità, tali da renderli praticamente esclusivi, per cui non è sufficiente la semplice disponibilità di altri servizi allocati in diverso impianto produttivo per ritenere soddisfatte le esigenze igieniche che la norma mira ad assicurare.

I reati previsti dalle norme sull'igiene del lavoro (D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303) sono di natura omissiva, per cui la condotta si esaurisce nel far mancare i servizi igienico-assistenziali obbligatori, ed è rispetto a tale condotta che va valutato l'elemento soggettivo ne' è richiesta la dimostrazione che la mancanza dei servizi susciti una situazione di pericolo, essendo questo presunto con l'omissione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 06/07/2000, n. 9216
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9216
    Data del deposito : 6 luglio 2000

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