Sentenza 4 settembre 2012
Massime • 1
In tema di durata della custodia cautelare, ai fini della individuazione del termine di fase nel caso di condanna (in primo o in secondo grado) per più reati avvinti dalla continuazione, occorre aver riguardo alla pena complessivamente irrogata per tutti i reati per i quali è in corso la misura coercitiva e non alle singole componenti della sanzione inflitta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 04/09/2012, n. 35012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35012 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2012 |
Testo completo
35012/12 M REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE FERIALE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 04/09/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ANTONIO AGRO' Presidente SENTENZA N. 81/2012 - Rel. Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO REGISTRO GENERALE N. 30262/2012 Dott. LUCA VITELLI CASELLA - Consigliere - Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO - Consigliere - Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) ALVARO CARMINE N. IL 16/06/1953 avverso l'ordinanza n. 4212/2012 TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA, del 21/06/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. : Udit i difenser Av میری CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE FERIALE Ricorso n. 30.262/2012 R.G. Udienza del 4 settembre 2012* Udito, altresì, in camera di consiglio, il Pubblico Ministero in persona del dott. Federico Sorrentino, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il qua- le ha concluso per il rigetto del ricorso e per la condanna del ri- corrente al pagamento delle spese processuali. Rileva 1.- Con ordinanza, deliberata il 21 giugno 2012 e depositata in pari data, il Tribunale ordinario di Reggio di Calabria, in fun- zione di giudice distrettuale nei procedimenti incidentali di ap- pello delle ordinanze in materia di misure cautelari personali, ha confermato l'ordinanza della Corte di appello, 8 maggio 2012, di rigetto della richiesta di scarcerazione – per estinzione - della custodia cautelare in carcere in ordine al delitto associa- tivo (in dipendenza della anticipata espiazione della pena rela- tiva) e per scadenza del termine di fase del giudizio di secondo grado, quanto al residuo delitto di riciclaggio avanzata da MI AR, imputato ricorrente per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio di Calabria, 20 aprile 2011, di condanna alla pena della reclusione in complessivi an- ni quattro per i succitati reati ritenuti in continuazione. Il Collegio ha motivato: il precedente di legittimità invocato dall' appellante, ai fini della scomposizione della pena inflitta per il reato continuato e della autonoma considerazione, in re- : lazione a ciascun delitto, della pena detentiva pertinente, in re- lazione alla estinzione della misura, a' sensi dell'articolo 300, comma 4, cod. proc. pen., e/o alla determinazione del termine di fase, non si attaglia al caso in esame;
l'arresto citato concer- ne, infatti, la ipotesi – affatto differente della instaurazione - - della misura cautelare soltanto in relazione ad alcuni dei reati uniti in continuazione;
sicché, in tal caso, dalla pena comples- siva deve evidentemente essere scorporata la sanzione irrogata per i reati non costituenti titolo di coercizione;
mentre, nella specie, l'appellante è ristretto per entrambi i delitti ritenuti in 2 7 SEZIONE FERIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - Udienza del 4 settembre 2012 Ricorso n. 30.262/2012 R.G. * continuazione pei quali ha riportato condanna;
e, in termini, soccorre il principio di diritto, fissato dalla Corte suprema di cassazione a Sezioni Unite, secondo il quale deve aversi "ri- guardo alla pena complessivamente inflitta [..] unitariamente quantificata a seguito della applicazione del cumulo materiale o giuridico per effetto del riconoscimento della continuazione" (sen- tenza 31 maggio 2007, n. 23381). -2. Ricorre l'imputato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Antonio Managò, mediante atto recante la data del 10 luglio 2012, col quale dichiara promiscuamente di denunzia- re, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere c) ed e), cod. proc. pen., inosservanza di norme processuali, stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza, in relazione agli articoli 303, comma 1, lettera c), numero 1, e 300, comma 4, cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddit- torietà e manifesta illogicità della motivazione. Il difensore ripropone la tesi disattesa dal Tribunale ordinario invocando gli arresti delle Sezioni Unite 26 febbraio 1997, n. 1, Mammoliti e 26 marzo 2009, n. 25956, Vitale, e deduce: la pena (base) pertinente al delitto associativo, non espressamente in- dicata dalla Corte territoriale, la quale ha ridotto la pena com- plessiva (da anni sei) ad anni quattro di reclusione, deve rite- nersi alla luce del criterio seguito dal giudice di primo grado · contenuta nella misura di tre anni, due mesi e dodici giorni;
relativamente a tale pena, la custodia cautelare in carcere, su- bita ininterrottamente dal 24 febbraio 2009, è estinta “alla da- ta del 3 maggio 2012", ai sensi dell'articolo 300, comma 4, cod. proc. pen.; in relazione al residuo delitto in continuazione, era già scaduto nelle more del giudizio di secondo grado, il relativo termine di fase (di mesi nove), essendo la pena pertinente irro- gata (otto mesi e ventotto giorni) non superiore ai tre anni di reclusione;
la massima di legittimità citata dal Tribunale con- cerne i termini di fase stabiliti dall'articolo 303, comma 1, let- tere c) e d), cod. proc. pen. e non rileva “ai fini del calcolo della durata massima o per l'accertamento della avvenuta espiazione می ں 3 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE FERIALE Ricorso n. 30.262/2012 R.G. * Udienza del 4 settembre 2012 della pena"; peraltro il ricorrente ha interesse alla declaratoria della estinzione della misura cautelare in ordine al delitto asso- ciativo, trattandosi di titolo di reato che osta alla applicazione degli arresti domiciliari. 3. - Il ricorso è infondato. 3.1 - La Corte premette che non sono denunciabili con il ricorso per cassazione “i vizi della motivazione nelle questioni di diritto affrontate dal giudice di merito in rela- zione alla argomentazioni giuridiche delle parti" (Cass., Sez. V, 22 febbraio 1994, n. 4173, massima n. 197993), in quanto o le medesime “sono fondate, e allora il fatto che il giudice le abbia di- sattese (motivatamente o meno) dà luogo al diverso motivo di cen- sura costituito dalla violazione di legge;
ovvero sono infondate, e allora che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche ri- guardo al disposto di cui all'art. 619, comma primo, c.p.p., che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta" (Cass., Sez. I, 17 di- cembre 1991, n. 4931, massima n. 188913). -3.2 Entrambi gli arresti delle Sezioni Unite, invocati dal ri- corrente, non hanno attinenza col caso in esame, concernendo la diversa ipotesi della custodia cautelare in carcere appli- cata non per tutti (come nella specie), bensì per alcuni sol- tanto dei reati ritenuti in continuazione. E affatto privo di pregio è il richiamo alla precedente pronun- cia della Sezione Prima Penale (4 giugno 1999, De Nuzzo), che concorse a innescare il contrasto di giurisprudenza ormai risol- to dalle Sezioni Unite colla sentenza del 31 maggio 2007, n. 23381, Keci, nel senso che ai fini della individuazione del ter- mine di fase allorché vi sia stata sentenza di condanna, in pri- mo o in secondo grado, occorre aver riguardo allapena com- میر CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE FERIALE Ricorso n. 30.262/2012 R.G. * Udienza del 4 settembre 2012 plessivamente inflitta per tutti i reati per i quali è in corso la misura della custodia cautelare, e, quindi, alla pena unitariamente quantificata a seguito dell'ap- plicazione del cumulo materiale o giuridico per effetto del rico- noscimento del vincolo della continuazione. -3.3 Pur se il succitato arresto concerne come esattamente rileva il ricorrente esclusivamente il termine di fase successi- vo alla sentenza di primo o di secondo grado, nel motivare la decisione le Sezioni Unite hanno chiarito che «la formula 'se vi è stata condanna alla pena di ...', impiegata ai numeri 1, 2 e 3 del comma 1 lettera c) dell'articolo 303 c.p.p., trova agevole riferimen- to, in caso di pluralità di reati, nel comma 2 del successivo articolo 533, il quale testualmente recita: 'se la condanna riguarda più re- ati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi de- termina la pena che deve essere applicata in osservanza delle nor- me sul concorso di reati e di pene o sulla continuazione'. Collega- mento da cui si ricava che l'espressione 'condanna alla pena' indi- ca la determinazione complessiva e non le singole componenti di questa, la cui commisurazione attiene ad una fase precedente la ri- soluzione finale. L'uso terminologico del codice di rito si adegua perfettamente, del resto, al trattamento sostanziale previsto dagli articoli 73 ss. c.p., che considera come pena unica la concorrenza di pene detentive irrogate per singoli reati». Orbene, la medesima conclusione si impone in relazione alla previsione dell'articolo 300, comma 4, cod. proc. pen. (della e- stinzione della misura cautelare per effetto della pronuncia di determinate sentenze), erroneamente invocata dal ricorrente. Infatti il riferimento alla 'pena irrogata' colla “sentenza di con- danna', contenuto nella disposizione in parola, per le ragioni indicate dalle Sezioni Unite, alla stregua del collegamento si- stematico con l'articolo 533 cod. proc. pen., concerne alla e- - videnza - 'la determinazione complessiva e non le singole componenti' della sanzione inflitta. ли 150 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE FERIALE Ricorso n. 30.262/2012 R.G. * Udienza del 4 settembre 2012 3.4 Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricor rente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di rito ai sensi dell'articolo 94 disp. att. cod. proc. pen.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all' articolo 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 4 settembre 2012. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE (doff.do bio Prof (Massimo Vecchio) Assa no Veccles DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 12 SET 2012 IL CANCELLIERE Claudia Pianelli 6