Sentenza 23 settembre 2010
Massime • 1
Non può essere disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 12-sexies D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992 n. 356 in relazione al delitto di tentata estorsione, stante l'espressa previsione della sequestrabilità esclusivamente per il reato consumato e l'autonomia, rispetto ad esso, del tentativo che non consente estensioni "in malam partem".
Commentario • 1
- 1. Mafia: confisca allargata anche per il tentativoAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 4 ottobre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/09/2010, n. 36001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36001 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 23/09/2010
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 1198
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CHINDEMI Domenico - rel. Consigliere - N. 20338/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NO LE N. IL *12/08/1986*;
avverso l'ordinanza n. 82/2010 TRIB. LIBERTÀ di BARI, del 07/04/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. PASSACANTANDO Guglielmo che ha chiesto l'annullamento senza rinvio.
OSSERVA IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Bari, con ordinanza in data 7/4/2010, confermava il decreto di sequestro preventivo, L. n. 356 del 1992, ex art. 12 sexies, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Bari in data
19/3/2010, avente ad oggetto la vettura Mini Cooper intestata a AN E\.
Il difensore di AN E\ proponeva ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
a) violazione dell'art. 125 c.p.p., dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione alla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies e nullità dell'impugnata ordinanza per mancanza di motivazione in ordine alla esistenza delle condizioni per l'applicazione della misura reale, non prevista per il reato tentato di estorsione;
b) mancanza, contraddittorietà ovvero manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancanza di proporzione tra il patrimonio nella titolarità dell'indagato e il valore dei beni di sua proprietà, indispensabile per l'applicazione della confisca ex art.321 c.p.p. e L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È fondato il primo motivo di ricorso, assorbente delle ulteriori censure mosse all'ordinanza impugnata.
La questione controversa concerne l'applicabilità del sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, L. n. 356 del 1992, ex art. 12 sexies, al tentativo di estorsione.
Invero in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca il D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 1992, n. 356, fa espresso riferimento, tra gli altri, al delitto di cui all'art. 629 c.p., con riferimento al solo reato consumato e non, invece, al delitto tentato che non viene menzionato dal citato art.. Non è, quindi, possibile disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12 sexies L. cit., in quanto le ipotesi criminose che rimangono incluse nella sua operatività concernono i delitti consumati - dai quali necessariamente si distinguono, per la loro autonomia, le rispettive forme tentate.
Peraltro vi è anche una ulteriore considerazione che induce a ritenere che la norma non si applichi al delitto tentato in quanto costituisce, comunque, un'ipotesi più lieve rispetto al delitto consumato e giustifica, sotto il profilo logico la omessa menzione del tentativo nel corpo della norma.
Non è quindi, possibile disporre il sequestro preventivo, ex art.321 c.p.p., comma 2, nel caso di reato tentato che costituisce fattispecie criminosa autonoma, risultante dalla combinazione di una norma principale - la norma incriminatrice - e di una norma secondaria, prevista dall'art. 56 c.p., con la conseguenza che gli effetti sfavorevoli, previsti con specifico richiamo a determinate norme incriminatrici debbono intendersi riferite alla sola ipotesi di reato consumato e non anche al tentativo in quanto le norme sfavorevole devono ritenersi di stretta interpretazione, e non possono estendersi anche, salvo espressa previsione normativa, anche al delitto tentato.
A titolo esemplificativo questo collegio ritiene che l'esclusione della causa di non punibilità per l'estorsione prevista dall'art.649 cod. pen., u.c. per fatti commessi a danno di congiunti sia applicabile solamente al reato consumato e non al reato tentato, che costituisce figura criminosa autonoma a sè stante e da luogo ad autonomo titolo di reato (in tal senso cfr Sez. 2, Sentenza n. 229 del 20/01/1984 Cc. (dep. 13/02/1984). Infatti l'ultimo comma del citato art. 649 c.p. fa espresso riferimento agli artt. 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persona e, in forza del principio del favor rei, non si ritiene ammissibile una interpretazione in malam partem che imporrebbe di dare al comma 3 un significato precettivo più ampio di quello previsto dalla stessa norma.
A sostegno dell'orientamento di questo Collegio può farsi riferimento alla giurisprudenza di legittimità che ha costantemente affermato, in tema di esclusioni oggettive dall'amnistia e dall'indulto e in tema di arresto in flagranza, che le relative norme operano solo nelle ipotesi di reato consumato, quando solo queste siano indicate.
Allorché il legislatore ha voluto ricomprendere il tentativo lo ha espressamente previsto, come nel caso di cui all'art. 380 c.p.p., che consente l'arresto obbligatorio in flagranza per chi è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce una determinata pena.
Pertanto il sequestro preventivo a fine di confisca, disciplinato dalla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, deve intendersi limitato solamente al delitto consumato di estorsione e non al relativo delitto tentato, in quanto tale norma, non menzionando espressamente anche il tentativo, non può essere interpretata estensivamente, vertendosi in una materia in cui non può praticarsi un esercizio ermeneutico in malam partem, in ragione del favor rei;
Va, conseguentemente annullata senza rinvio l'impugnata ordinanza e il decreto di sequestro.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza e il decreto di sequestro. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2010