Sentenza 12 giugno 2013
Massime • 1
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, non può essere disposto in relazione al reato di estorsione tentata, seppure aggravata ex art. 7 D.L. 13.05.1991, n.152, convertito nella legge 12.07.1991, n. 203, stante la previsione espressa della sequestrabilità esclusivamente per il reato consumato e l'inammissibilità della sua estensione "in malam partem".
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- 1. Le Sezioni unite riconoscono l'applicabilità della confiscaGiacomo Rapella · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
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Per leggere il testo della sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza in esame, le Sezioni Unite – risolvendo il contrasto venutosi a creare in seno alla giurisprudenza di legittimità in merito alla possibilità di applicare l'istituto della confisca c.d. “allargata” (e di disporre, in precedenza, il sequestro preventivo) ai delitti tentati aggravati dal c.d. “metodo mafioso” – hanno affermato il seguente principio di diritto: “Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevista dall'art. 12-sexies decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge n. 356 del 1992 (attuale art. 240-bis cod. pen.) può essere disposto per uno dei reati presupposto …
Leggi di più… - 3. Mafia: confisca allargata anche per il tentativoAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 4 ottobre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/06/2013, n. 2164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2164 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 12/06/2013
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - rel. Consigliere - N. 1008
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 11317/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NN VI N. IL 30/08/1978;
IN SA N. IL 26/04/1979;
avverso l'ordinanza n. 87/2013 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 28/01/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA;
sentite le conclusioni del PG Dott. D'Angelo NN, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Cerreti P..
RITENUTO IN FATTO
1. NN NZ e IN SA ricorrono tramite il difensore, avv. P. Cerruti, avverso l'ordinanza 28-1-2013 con la quale il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato il provvedimento del Gip della stessa sede in data 27-12-2012, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo ex L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies di beni intestati al predetto ed alla moglie,
essendo il primo indagato per il reato di estorsione, aggravata ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, in danno di UA NN, reato per il quale era stata respinta la richiesta di riesame avverso l'applicazione della custodia cautelare in carcere al NI, invece accolta sotto altri profili.
2. Quanto al fumus commissi delicti, l'organo del riesame ribadiva la motivazione a sostegno del rigetto del riesame della misura cautelare personale, evidenziando come dalle intercettazioni risultasse che il NI e tale AS avevano incaricato due appartenenti al clan AB, IE IU e SA NN, di costringere il UA a corrispondere una somma maggiore del suo debito verso il AS, da destinare in parte ai due esattori, al NI e ad altri.
3. Sotto il profilo della presunzione della illecita accumulazione patrimoniale, e quindi del periculum in mora, il tribunale ne escludeva il superamento in quanto la titolarità di beni mobili ed immobili, conti correnti e polizze assicurative in capo ai coniugi era incompatibile con i loro redditi esigui e con il loro tenore di vita, mentre la prova della lecita provenienza di detti beni non era ravvisabile nella parentela del NI con facoltosi imprenditori, nè, quanto agli immobili di Pollena Trocchia, in una donazione da parte della nonna dissimulata da una compravendita, non bastando a tale scopo il mancato deposito del corrispettivo sul conto corrente della dante causa.
4. I ricorrenti deducono violazione di legge in relazione all'art. 12 sexies, violazione di norme stabilite a pena di nullità in relazione all'art. 127 c.p.p., commi 3 e 5, motivazione omessa ed illogica.
5. In punto di fumus, si osservava che il provvedimento non aveva tenuto conto delle indagini difensive le quali avevano evidenziato l'esistenza effettiva del credito, l'identità del creditore, la mancanza di contatti tra il debitore e il NI, il mancato pagamento del debito, il che determinava la sussumibilità del fatto nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni o comunque di tentata estorsione, che non consentono il sequestro finalizzato alla confisca ex art. 12 sexies.
6. Erronea applicazione di tale ultima norma era comunque ravvisata nella ritenuta probabile provenienza dei beni da reati fiscali, estranea, per giurisprudenza di questa corte, alla ratto della norma, nonché nella valutazione complessiva, piuttosto che singola, degli immobili riferibili al NI, mentre si deduceva omessa motivazione in ordine alle giustificazioni fornite per singolo immobile in una memoria difensiva, e petizione di principio nell'unico caso in cui tale esame era stato effettuato (quello degli immobili di provenienza della nonna), laddove, a contrastare la natura simulata della compravendita, si era ritenuto impossibile escludere che il prezzo fosse stato pagato in modi diversi dal versamento sul conto corrente della nonna, trascurando che in tal caso anche tutti gli altri nipoti avrebbero effettuato il versamento in altre forme.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso nell'interesse della RI è inammissibile. Essendo la predetta terzo interessato, il difensore firmatario del gravame, oltre ad essere iscritto nello speciale albo della corte di cassazione (Cass. 711/1999), avrebbe dovuto anche, non difendendo l'indagato/imputato ma, per l'appunto, un terzo, essere munito di procura speciale (Cass. 16974/2008, 25849/2012), il che non risulta.
2. Seguono le statuizioni ex art. 616, determinandosi in Euro 1.000,00, in ragione del motivo della inammissibilità, la somma di spettanza della cassa ammende.
3. Quanto al ricorso del NI, esige esame prioritario, con assorbimento di tutte le altre questioni prospettate, la doglianza relativa alla qualificazione giuridica del reato in quanto correlata alla possibilità di disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies.
4. Premessa l'infondatezza dell'invocata sussumibilità del fatto nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in ragione del modus operandi (utilizzo di camorristi quali esattori) e dell'eccedenza della richiesta di denaro rispetto all'importo dell'asserito credito verso il UA, la doglianza è fondata sotto il profilo della possibile configurabilità del fatto come tentata estorsione dal momento che la ricostruzione del fatto, effettuata nell'ordinanza impugnata sulla base di intercettazioni, evidenzia la semplice previsione degli interlocutori che UA avrebbe pagato perché intimidito dalla personalità degli esattori.
Il che, salva l'indicazione di ulteriori elementi non ricavabili dal provvedimento, integrerebbe tentativo, alla stregua della giurisprudenza di questa corte secondo la quale il delitto di estorsione, attenendo la costrizione all'evento del reato, si consuma nel momento in cui la persona offesa provvede a fare od omettere quanto richiesto dall'estorsore, non essendo dunque sufficiente a tal fine la semplice promessa di aderire alla richiesta estorsiva (Cass. 11922/2012, 44049/2010, 24068/2008).
5. In caso di estorsione solo tentata non sarebbe applicabile, come correttamente osservato dal ricorrente, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, stante l'espressa previsione della sequestrabilità esclusivamente per il reato consumato e l'autonomia rispetto ad esso del tentativo che non consente estensioni in malam partem (Cass. 36001/2010, proprio in tema di estorsione).
6. L'ordinanza merita quindi annullamento limitatamente alla posizione NI con rinvio al giudice a quo per nuovo esame sul punto della intervenuta consumazione, o meno, del reato ascritto provvisoriamente all'indagato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di NI NZ, con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.
Dichiara inammissibile il ricorso di RI SA che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2014