Cass. pen., sez. V, sentenza 12/06/2013, n. 2164
CASS
Sentenza 12 giugno 2013

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Massime1

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, non può essere disposto in relazione al reato di estorsione tentata, seppure aggravata ex art. 7 D.L. 13.05.1991, n.152, convertito nella legge 12.07.1991, n. 203, stante la previsione espressa della sequestrabilità esclusivamente per il reato consumato e l'inammissibilità della sua estensione "in malam partem".

Commentari3

  • 1Le Sezioni unite riconoscono l'applicabilità della confisca
    Giacomo Rapella · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

  • 2Le Sezioni unite riconoscono l'applicabilità della confisca
    Giacomo Rapella · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo della sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza in esame, le Sezioni Unite – risolvendo il contrasto venutosi a creare in seno alla giurisprudenza di legittimità in merito alla possibilità di applicare l'istituto della confisca c.d. “allargata” (e di disporre, in precedenza, il sequestro preventivo) ai delitti tentati aggravati dal c.d. “metodo mafioso” – hanno affermato il seguente principio di diritto: “Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevista dall'art. 12-sexies decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge n. 356 del 1992 (attuale art. 240-bis cod. pen.) può essere disposto per uno dei reati presupposto …

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  • 3Mafia: confisca allargata anche per il tentativoAccesso limitato
    Anna Larussa · https://www.altalex.com/ · 4 ottobre 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 12/06/2013, n. 2164
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2164
Data del deposito : 12 giugno 2013

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