Sentenza 28 maggio 2013
Massime • 1
La confisca ex art. 12 sexies D.L. del 8 giugno 1992 n. 306, conv. in l. 8 luglio 1992 n. 356, può essere disposta anche in conseguenza di una condanna per tentativo di estorsione in quanto il richiamo contenuto nell'art. 12 sexies citato al delitto previsto dall'art. 629 cod. pen., in mancanza di ulteriori specificazioni, non autorizza alcuna distinzione fra la fattispecie consumata e quella tentata.
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Per leggere il testo dell'ordinanza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con l'ordinanza qui illustrata, la seconda sezione penale della Corte di Cassazione torna ad analizzare la questione della possibilità di disporre il sequestro preventivo finalizzato alla cd. confisca "allargata" ex art. 12-sexies D.L. 8.06.1992 n. 306, conv. nella L. 356/92 e succ. mod., nel caso di violazione dei reati contemplati dalla predetta norma, anche nella forma del tentativo aggravato dall'art. 7 L. n. 203/91". In particolare, la Suprema Corte preso atto del cristallizzato contrasto giurisprudenziale formatosi all'interno delle sezioni prima, seconda e quinta della medesima rimette il ricorso alle …
Leggi di più… - 2. Le Sezioni unite riconoscono l'applicabilità della confiscaGiacomo Rapella · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
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Per leggere il testo della sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza in esame, le Sezioni Unite – risolvendo il contrasto venutosi a creare in seno alla giurisprudenza di legittimità in merito alla possibilità di applicare l'istituto della confisca c.d. “allargata” (e di disporre, in precedenza, il sequestro preventivo) ai delitti tentati aggravati dal c.d. “metodo mafioso” – hanno affermato il seguente principio di diritto: “Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevista dall'art. 12-sexies decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge n. 356 del 1992 (attuale art. 240-bis cod. pen.) può essere disposto per uno dei reati presupposto …
Leggi di più… - 4. Mafia: confisca allargata anche per il tentativoAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 4 ottobre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/05/2013, n. 27189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27189 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 28/05/2013
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi - Consigliere - N. 19471
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - N. 29110/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER IA n. il 14 luglio 1959;
avverso l'ordinanza 25 gennaio 2012 e l'ordinanza 9 luglio 2012 - Tribunale di Pescara;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte dei rappresentante del Pubblico Ministero, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto per entrambi i provvedimenti gravati il rigetto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza deliberata in data 25 gennaio 2012, depositata in cancelleria il 26 gennaio 2012, rigettava l'opposizione avanzata nell'interesse di ER IA avverso il decreto di sequestro preventivo e confisca D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sexies, convertito dalla L. 7 agosto 1992, n. 336 di tre unità immobiliari di proprietà della ER, provvedimento emesso dal Tribunale di Pescara in data 18 novembre 2011.
In via di premessa, il giudice chiariva che la ER aveva riportato condanna per il delitto di tentata estorsione continuata (reato commesso in Pescara da settembre 1998 all'aprile 1999) con sentenza del Tribunale di Pescara in data 21 maggio 2001 e che il provvedimento di sequestro e confisca era stato emesso sulla base della ritenuta sproporzione tra il valore economico di detti beni e la mancanza di qualsivoglia fonte di reddito della ER con conseguente assenza di una giustificazione plausibile circa la provenienza lecita di essi.
Il giudice argomentava la propria decisione rilevando l'infondatezza dei motivi di opposizione e la ricorrenza dei presupposti per disporre il sequestro preventivo e la confisca dei beni. Con istanza di revoca depositata il 25 febbraio 2012, nelle more del giudizio di cassazione avverso la decisione 25 gennaio 2012, i difensori della ER proponevano ulteriore opposizione che il Tribunale dichiarava inammissibile in data 9 luglio 2012, depositata in pari data, in quanto meramente ripropositiva di quella già rigettata con ordinanza 26 gennaio 2012. 2. - Avverso il citato provvedimento 25 gennaio 2012, tramite i propri difensori avv.ti Giancarlo De Marco e avv. Mario RA, hanno interposto tempestivo ricorso per cassazione ER IA chiedendone l'annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali.
Con ricorso redatto a ministero dell'avv. De Marco, sono stati sviluppati tre motivi di gravame:
a) con il primo motivo di doglianza veniva lamentata la carenza delle condizioni per addivenire alla misura imposta stante la condanna della ER per reato tentato e non per reato consumato;
b) con il secondo motivo di doglianza veniva censurata la motivazione del provvedimento gravato là ove si afferma che la confisca è da ritenersi legittima per il fatto che i beni sono di provenienza illecita in quanto derivanti da evasione fiscale;
la norma di cui alla L. n. 346 del 1992, art. 12 sexies, esclude per vero la possibilità del sequestro e quindi della confisca quando il possesso dei beni trova giustificazione nel reddito dichiarato o nell'attività economica comunque svolta;
c) con il terzo motivo di doglianza veniva censurata la ritenuta legittimità della confisca da parte del Tribunale, posto che la ricorrente ha invece dimostrato, depositando all'uopo la documentazione, di aver acquistato i tre immobili confiscati sia con i proventi della sua attività di cartomante, sia con l'aiuto economico del fratello CO, poi defunto, sia con un prestito di L. 140.000.000 erogatole da LL AM TO, sia con la corresponsione da parte degli affittuari dell'azienda di ristorazione, sia infine mediante accollo del debito portato da cambiali Ipotecarie che i venditori avevano verso una società finanziaria e con residuo in contanti.
Con ricorso redatto a ministero dell'avv. RA, sono stati sviluppati tre motivi di gravame:
a) con il primo motivo di doglianza è stato censurato il provvedimento impugnato sotto il profilo che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, non rientra nella competenza riservata al giudice dell'esecuzione posto che l'art. 676 cod. proc. pen. riserva a questo giudice esclusivamente il potere di delibare in ordine ai provvedimenti in materia di confisca quando però il sequestro sia stato già disposto dal giudice ordinario, cosa non avvenuta. L'intervenuto giudicato impediva pertanto che il provvedimento di sequestro potesse intervenire nella fase esecutiva;
b) con il secondo motivo di doglianza veniva censurata la manifesta illogicità della motivazione e la violazione dei canoni valutativi della prova sia in relazione al fumus commissi delicti che al periculum in mora. Nella fattispecie la ragione per la quale la ER si era indotta a commettere l'illecito essendo convinta di essere lei la legittima proprietaria, sicché la sua condotta doveva essere inquadrata nell'art. 392 c.p.; in relazione al periculum, il Tribunale nulla aveva motivato in ordine alle doglianze difensive e alla documentazione prodotta;
c) con il terzo motivo di doglianza veniva contestata l'applicabilità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca L. n. 356 del 1992, ex art. 12 sexies, all'ipotesi del tentativo di estorsione.
Avverso il provvedimento In data 9 luglio 2012 che dichiarava la inammissibilità sulla nuova istanza difensiva avverso il medesimo decreto 18 novembre 2011 con ricorso redatto a ministero dell'avv. RA sono stati sviluppati i seguenti motivi di gravame:
a) con il primo motivo di doglianza veniva censurata la declaratoria di inammissibilità, posto che la precedente ordinanza non era ancora divenuta definitiva. Inoltre con la nuova istanza era diversa dalla prima.
b) con i residuali motivi veniva reiterate le medesime censure di cui sopra.
2.1 - Con memoria difensiva di replica, e fatta pervenire a mezzo fax in data 21 maggio 2012, i difensori di ER IA, hanno ripreso e approfondito le doglianze già espresse in ricorso, insistendo per l'accoglimento delle medesime.
OSSERVA IN DIRITTO
3. - I ricorsi sono destituiti di fondamento e vanno rigettati. 3.1 - Sul primo motivo di gravame dell'avv. De Marco, questo Collegio intende dar continuità al principio di diritto già espresso da questa Corte e che condivide secondo cui il chiaro richiamo contenuto nell'art. 12 sexies, comma 1, al caso di condanna per il delitto di cui all'art. 629 c.p., in mancanza di ulteriori specificazioni, non autorizza alcuna distinzione fra reato consumato e reato tentato, in quanto non collega la confisca al provento o al profitto di quel reato, bensì ai beni di cui il condannato non può giustificare la provenienza lecita, indipendentemente dalla loro fonte che si presume derivante dalla complessiva attività illecita del soggetto. In ogni caso ed indipendentemente dalla specifica disposizione di cui all'art. 12 sexies la confisca delle cambiali sarebbe stata imposta anche in base alla disciplina generale di cui all'art. 240 c.p., poiché le cambiali rilasciate dalla vittima del reato di tentata estorsione, collegato alla usura, costituivano, come documento, il mezzo per la realizzazione del provento della estorsione, indipendentemente dal loro sconto o Incasso che avrebbe determinato la consumazione della estorsione (Cass., Sez. 1, 10 maggio 2005, n. 22154, rv. 231665, Secchiano). 3.2 - Anche il secondo motivo di gravame è privo di pregio e va rigettato.
3.2.1 - Questo Collegio ritiene che l'adozione della misura di sicurezza patrimoniale prevista dalla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, si fondi sulla presunzione della illegittima provenienza delle risorse patrimoniali accumulate da un soggetto, ritenuto responsabile di determinati reati, deve escludersi che, in presenza di fonti lecite e proporzionate di produzione, quali che esse siano, di dette risorse, possa farsi ricorso alla misura di cui si discute. In sostanza, non rileva che tali fonti siano costituite dal reddito dichiarato ai fini fiscali ovvero dal giro di affari comunque connesso all'attività economica svolta, anche se non evidenziato, in toto o in parte, nella dichiarazione dei redditi: la non proporzionalità del primo finisce con l'essere superata dalla proporzionalità del secondo. Diversamente opinando, si finirebbe per penalizzare il soggetto sul piano patrimoniale non per la provenienza illecita delle risorse accumulate, ma per l'evasione fiscale posta in essere, condotta antigiuridica quest'ultima che, pur sanzionabile sotto il profilo fiscale, esula dalla ratio e dal campo operativo dell'istituto previsto dal richiamato art. 12 sexies (Sez. 6, 15 dicembre 2011, n. 21265, rv. 252855, P.G., Bianco e altri;
Sez. 6, 31 maggio 2011, Tarabugi). Ciò posto, ancorché nel provvedimento gravato si sostenga diversamente, deve rilevarsi che, come sarò evidenziato nel prosieguo, non è stata sufficientemente provata la provenienza lecita dei cespiti personali della ricorrente e ciò proprio per il fatto che, trattandosi di redditi sottratti al fisco, (e dunque illeciti di per sè e autonomamente aggredibili, in quanto tali, con confisca, cfr. Sez. 2, 27 marzo 2012, n. 27037, rv. 253405, Bini) non risultano denunciati sicché il loro effettivo introito risulta di difficile comprovazione. L'accertamento testimoniale, chiamato in via di surroga a fornire quella prova documentale che risulta mancante, tuttavia, proprio perché interveniente ex post a supplire una dichiarata irregolarità fiscale, deve essere oggetto, come accaduto nella fattispecie, di un pregnante vaglio da parte del giudice di merito potendo dette prove dichiarative infatti essere espressione di quella medesima capacità deviante che aveva indotto il soggetto a evadere quegli stessi cespiti della cui esistenza ora ha interesse a provare solo perché ritiene conveniente farlo.
3.3 - Parimenti destituito di fondamento è il terzo motivo di impugnazione.
3.3.1 - Secondo quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il legislatore, nell'individuare i reati dalla cui condanna discende la confiscabilità dei beni ex D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, commi 1 e 2, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 1992, n. 356, non ha presupposto la derivazione di tali beni dall'episodio criminoso singolo per cui la condanna è intervenuta, ma ha correlato la confisca alla sola condanna del soggetto che di quei beni dispone. Il giudice, pertanto, non deve ricercare alcun nesso di derivazione tra i beni confiscabili e il reato per cui ha pronunziato condanna e nemmeno tra questi stessi beni e l'attività criminosa del condannato, dovendo la confisca essere sempre ordinata quando sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il valore economico dei beni di cui il condannato ha la disponibilità e il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica, e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza delle cose.
Non solo, ma al fine di disporre la confisca conseguente a condanna per uno dei reati indicati nella citata legge, art. 12 sexies, allorché sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato dal condannato o i proventi della sua attività economica e il valore economico dei beni da confiscare e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi, è necessario che, ai fini della "sproporzione", i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, siano fissati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche non al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti.
34 Ne| caso di specie, il Tribunale ha dato dimostrazione di aver tenuto conto di tali principi di diritto. Si osserva innanzitutto che quanto assunto dalla ricorrente non ha trovato riscontro alcuno attesa che la medesima ha presentato dichiarazione dei redditi nel 1994, nel 1998, nel 2001 e nel 2001, (per importi del tutto insufficienti a giustificare l'acquisto del tre immobili nel 1992 che la Guardia di Finanza ha accertato avere valore commerciale attuale pari a 342 milioni circa di Euro) mentre alcun reddito è stato dichiarato negli altri anni sino ad oggi. I supposti cespiti dell'attività di cartomante non sono stati provati quanto alla loro entità non essendo stata fornita alcuna valida indicazione sulla attività medesima, così come priva di dimostrazione è l'asserita riscossione dei canoni di affitto dell'azienda di ristorazione e di aver destinato tali proventi (non dichiarati al fisco) all'acquisto dei beni confiscati anziché ad altre esigenze di vita. Non dimostrato è anche l'effettivo prestito effettuato dal LL. Sul punto vi è solo una insufficiente dichiarazione del teste senza nessun riscontro di attendibilità in relazione alla disponibilità e alla elargizione di un così cospicuo importo senza la costituzione di garanzie e una prova documentale di supporto;
sicché è argomentata e comprensibile la perplessità del giudice di non comprendere come tale ingente somma potesse essere stata da una parte e-largita (in ragione di una causa dichiarata come meramente amicale) e dall'altra restituita a fronte di una redditività nulla della ricorrente.
La motivazione del provvedimento gravato da dunque ampio risalto, con argomentazioni scevre di vizi logici e giuridici, delle ragioni della reiezione dell'istanza di riesame. Sono state infatti richiamate puntualmente dal giudice di merito le approfondite ed esaurienti indagini patrimoniali svolte a carico della ricorrente e correttamente è stato osservato che le giustificazioni addotte dalla ricorrente, che suggerisce un'alternatività lecita alla provenienza dei fondi per l'acquisto dei beni in questione, sono rimaste del tutto sprovviste di prova concreta.
4. - Il primo motivo di ricorso RA (avverso il provvedimento 25 gennaio 2012) è altresì infondato.
4.1 - Sulla questione si richiama la giurisprudenza consolidata di questa Corte secondo cui rientra nella sfera di attribuzione del giudice dell'esecuzione il potere di disporre il sequestro preventivo dei beni ai sensi dell'art. 321 c.p.p., considerato che egli è competente ad adottare il provvedimento di confisca in virtù del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies (convertito nella L. 8 agosto 1992, n. 356), e che pertanto si può ben ricorrere in fase esecutiva al sequestro preventivo per salvaguardare la conservazione del medesimi beni (sez. 6 2 maggio 2005, n. 33964, rv. 232575, Morabito;
Sez. 1, 30 settembre 2005, n. 38589, rv. 232606, Foca). 4.2 - Il secondo motivo del ricorso RA non è parimenti fondato e deve essere respinto.
4.2.1 - Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che al fine di disporre la confisca conseguente a condanna per uno del reati indicati nel D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, commi 1 e 2, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 1992, n. 356, (modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa) allorché sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato dal condannato o i proventi della sua attività economica e il valore economico dei beni da confiscare e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi, è necessario, da un lato, che, ai fini della "sproporzione", i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, siano fissati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche non al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti, e, dall'altro, che la "giustificazione" credibile consista nella prova della positiva liceità della loro provenienza e non in quella negativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflitta condanna. Si è anche specificato che le condizioni necessarie e sufficienti per disporre il sequestro preventivo di beni confiscabili a norma del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, commi 1 e 2, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 1992, n. 356 (modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), consistono, quanto al fumus commissi delicti, nell'astratta conflgurabllltà, nel fatto attribuito all'indagato e in relazione alle concrete circostanze indicate dal P.M., di una delle ipotesi criminose previste dalle norme citate, senza che rilevino ne' la sussistenza degli indizi di colpevolezza, ne' la loro gravità e, quanto al periculum in mora, coincidendo quest'ultimo con la confiscabilità del bene, nella presenza di seri indizi di esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi.
4.2.3 - Ciò posto si rileva che il giudicato sulla sentenza di condanna impedisce la rivalutazione, sotto qualsivoglia punto di vista, dei profili che attengono l'accertamento della responsabilità per il reato commesso dalla ER. Quanto alla periculum si richiamano le argomentazioni spese sub paragrafo 3.3.1. 4.3. - Il terzo motivo di ricorso è destituito di fondamento e deve essere rigettato.
4.3.1 - Si richiamano le argomentazioni spese di cui al paragrafo 3.1.
5 - Il ricorso avverso il provvedimento in data 9 luglio 2012 è infondato e deve essere reietto.
5.1 - Non vi è per vero nessuna necessità che il provvedimento che decide su una istanza identica precedente passi in giudicato perché si formi la rilevata preclusione processuale. La ratio del sistema di preclusione è quello di evitare provvedimenti difformi presi su sollecitazione di richieste identiche oltre che per assicurare l'ergonomia del giudizio. Peraltro vi è da dire che se anche non fosse scattata la preclusione, la decisione su analoga richiesta andava comunque sospesa perché la precedente era sub giudice. È poi indubbio che trattasi di reiterazione della medesima richiesta la cui diversità non va ricercata nella causa petendi o nel petitum ma solo dalla produzione documentale.
6. - Al rigetto dei ricorsi consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
previa riunione del n. 35450/12, n. 3 del ruolo odierno, rigetta i ricorsi di ER IA e la condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 maggio 2013. Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2013