Sentenza 17 marzo 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/03/2003, n. 3878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3878 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2003 |
Testo completo
A N IA 8 L A E 2 IT N 2 A O C I 6 $ I 8 Z L 9 ZIONE B A 1 A B C.C. / R I U 4 T P / R S E 6 I RA IA LI CASSAZIONE0 3878/03 A 2 R G T . T E .R U . IS R P N . B I 5 D EG - A R 8 L D R E T . D IN NOME DEL POPOL ITALIANO, L E L I T A S N N . E E B S S A R E J T Oggetto E A 1 T 3 1 A BEZIONE TRIBUTARIA Tributaria . W 3 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Presidente R.G.N. 20686/C Cron. 8916 - Consigliere Dott. Massimo ODDO Dott. Eugenio AMARI Consigliere Rep. CECCHERINI Rel Consigliere Ud. 02/07/02 Dott. Aldo Dott. Paolo GIULIANI - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 72288 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, O STATO, che presso 1'AVVOCATURA GENERALS DELL appresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
INCOLLINGO FRANCO;
- intimato avverso la se:Lenzä Π. 219/99 della Commissione tributaria regionale di CAMPOBASSO, depositata il 2002 30/09/99: 3034 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del CECCHERI NI;
udito per il ri che si rimette udilo i_ P.M. Generzie Dott. rigetto. 02/07/02 dal Consigliere Dott. Aldo corrente l'Avvocato deiio Stato MELILLO agli scritti;
in persona del Sostituto Procuratore Carlo DESTRO che ha concluso per il ->- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione tributaria regionale del Molise, sentenza depositata in data 30 settembre 1999, con confermò la decisione di primo grado, che aveva an- nullato la cartella esattoriale notificata a RA IG per Irpef 1985. Con la predetta cartella, 1'Amministrazione aveva iscritto a ruolo le imposte dovute sulla premessa che erano state a suo avviso illegittimamente detratte dalla base imponibile le Somme relative alle imposte sospese in relazione agli eventi sismici del maggio 1984.
Contro
La sentenza di appello ha proposto ri- corso per cassazione il Ministero delle finanze, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Sta- to, con un motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Nel ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 28 della 1. 13 maggio 1999 n. 133, dell'art. 3 comma 2 bis del d.1. 30 dicem- bre 1985 . 791, dell'art. 13, comma primo 1. 27 dicembre 1997 n. 449, dell'art. 10 1. 28 febbraio 597 del 1973 e1986 n. 46, dell'art. 2 d. P. R. Π. n. 202 convertito dalla del d.l. 29 maggio 1989 legge n. 263 del 1989; e si deduce che la prima delle disposizioni citate, sopravvenuta alla sen- tenza impugnata, impone di interpretare l'art. 3 d.l. n. 791/1985 ê l'art. 13 1. n. 449/1997 nel senso che le stesse somme non costituiscono un one- re deducibile per il corrispondente importo ai fini della determinazione delle imposte sui redditi. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la forma agevolativa è da intendere nel sen- so che le somme relative alla sospensione delle im- poste dirette sopra ricordate, nonché dei contribu- assistenziali e previdenziali "non concOIIONO ti alla formazione dell'imponibile ai fini dell'irpof e dell'ilor", e che essa si configura come una de- roga alla disciplina generale contenuta nell'art. 3 del d. P. R. 29 settembre 1973 n. 597, sulla determi- nazione delia base imponibile costituita dal reddi- to complessivo (comma primo) e sulle relative ecce- zioni;
mentre l'agevolazione di cui si controverte non deve essere confusa con la disciplina della de- ducibilità delle imposte pagate al termine del pe- riodo di sospensione, avendo la norma di interpre- tazione autentica dell'art. 28 della 1. 13 maggio 133 chiarito che l'art. 3 comma 2 bis d.l. 1999 n. n. 791 deve intendersi nel senso che le somme dovu- a titolo di imposta, il cui pagamento sia stato te sospeso per calamità pubbliche, non costituiscono Il cons.tel. est. dr. Aldo ccheriniesperini un onere deducibile per il corrispondente importo ai fini de la determinazione delle imposte sui red- dizi, ma che si applica l'art. 11 della legge 18 febbraio 1999 Π. 28 sopra ricordata;
pertanto, la sospensione o il differimento del pagamento delle imposte dirette non costituiscono autonomno titolo per la deduzione delle imposle medesime dal reddito del periodo d'imposta nel quale sono state pagate, sicché l'esclusione dal concersO alla formazione della base imponibile in un periodo d'imposta non autorizza altresi la deduzione dell'imposta, già sospesa, nel successivo periodo in cui sia pagata, se ciò non sia provisto da speciali diverse dispo- sizioni ai legge. Poiché non sono addotti argomenti nuovi, che impongano una rinnovata considerazione della que- stione, il ricorso deve cssere rigettato. Non aven- do l'intimato resistito al ricorso non v'è luogo a pronuncia sulle spese.
P. q. m.
La Corte rigetta il ricorso. Cosi deciso a Roma, in camera di consiglio, il giorno 2 Luglio 2002. Il Presidente. Il Cons. est. photo Cr co Cristarella Orestano) (Aldo Ceccherini) DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 1.7 MAR 2003 Analdo Gapanor t he hous