Sentenza 2 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/04/2001, n. 4854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4854 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2001 |
Testo completo
ITALIAN E N O PUBBLICA I Z A 5 ее 66854 R . T N A S 6 I I - 8 9 G R B 1 . 04854 0 1 E / P . A . R 4 L D D / L 6 L A A 2 B E I . D D B R I E A T S T T N N E 1 S E A CONTE SUPREMA DI CASSAZIONE 3 A S 1 I I R E A . Oggetto E N T A TRIBUTI CONDONO SEZIONE TRIBUTARIA M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 20538/99 Dott. Giovanni OLLA Dott. Mario CICALA Consigliere - Consigliere - Cron. 10335 Dott. Eugenio AMARI Re. Consigliere Rep. Dott. Antonio MERONE Dott. Antonino DI BLASI Consigliere Ud. 07/02/01 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
e da UFF. REGISTRO ROVERETO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2001 ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE
contro
: 225 N. 66854 RA EN, RA AB, RA RI, ES MARIA;
- intimati -
Commissione avverso la sentenza n. 89/98 della tributaria II grado di TRENTO, depositata il 25/08/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/01 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito il P.M. in persona del Sost tuto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
1. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.1. Il Ministero delle Finanze, in persona del e difeso ex lege Ministro pro tempore, rappresentato dalla Avvocatura Generale dello Stato, ricorre
contro
RA RE, RA IO, RA ZA e SC MA, in atti qualificati, per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria di Secondo grado di Trento, accogliendo l'appello dei contribuenti ha ritenuto tempestiva l'istanza di condono spedita a mezzo posta ad un Uffi- cio incompetente, in data 21 giugno 1993, ultimo giorno utile per la presentazione dell'istanza stessa.
1.2. A sostegno del ricorso, il Ministero deduce la violazione dell'art. 53, comma i, legge 413/91, in quanto l'istanza stessa non può essere pervenuta 2 all'Ufficio competente entro il termine ultimo del 21 giugno 1993, essendo stata spedita proprio in tale da- ta, ma diretta ad un Ufficio incompetente.
1.3. Gli intimati non si sono costituiti.
2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1. Il ricorso è fondato.
2.2. La sentenza impugnata ha ritenuto tempestiva l'istanza di condono sulla base della considerazione che, comunque, l'Ufficio incompetente aveva inviato, a sua volta, l'istanza stessa all'Ufficio competente. Pertanto, concludono i giudici di merito, "la domanda di condono presentata in termini all'Ufficio del regi- stro di Trento [incompetente], ma passato per competen- za all'Ufficio del Registro di Rovereto [competente], ha raggiunto lo scopo previsto dalla legge".
2.3. L'affermazione dei giudici di appello potrebbe essere condivisa se la questione sub judice fosse sol- tanto quella degli effetti della domanda di condono presentata tempestivamente ad un ufficio incompetente. Infatti, la conclusione alla quale giungono i giudici di merito potrebbe trovare un forte argomento di soste- gno nell'art. 6, comma 4, della legge 212/2000 (c.d. statuto del contribuente) dal quale si evince il prin- cipio della utilizzazione ed efficacia dei documenti comunque disponibili da parte della Amministrazione. 1 Nel caso di specie, però, il problema è quello del- la tempestività della "presentazione” della istanza di condono, a prescindere dalla competenza dell'Ufficio destinatario. Come è noto, il termine per la presentazione delle istanze di condono, di cui all'art. 53 della L.413/91, è stato definitivamente fissato alla data del 20 giugno 1993, in forza dell'art. 3, comma 4, del d.l. 23 gen- naio 1993, conv. in 1. 24 marzo 1993, n. 75 e, quindi, l'istanza "spedita" il 21 giugno certamente stata presentata tardivamente, quale che fosse l'Ufficio de- stinatario. Non in quanto il termine fosse già scadu- to, dato che il 20 giugno 1993 cadeva di domenica, ma perché l'art. 3, comma 4, del d.l. 16/93, stabiliva, a differenza di quanto disposto dall'art. 53, comma 8, della legge 413/91 (che prevedeva la "presentazione" o la "spedizione” delle istanze entro il termine di ses- santa giorni dalla entrata in vigore della legge), che le istanze potessero essere soltanto "presentate" fino al 20 giugno 1993. Quindi, una spedizione effettuata l'ultimo giorno è da ritenersi presentata tardivamente, a meno che il contribuente non dimostri che, comunque, l'istanza era giunta a destinazione lo stesso giorno (ipotesi remota, ma possibile nel caso in cui mittente e destinatario si trovino nella stessa località). Nella specie, dalla sentenza impugnata e dal ricorso non ri- sulta che i contribuenti risiedono nel comune di uno dei due uffici interessati alla vicenda e, comunque, non è stata fornita la prova che l'istanza sia pervenu- ta almeno all'Ufficio destinatario, benché incompeten- te, nello stesso giorno della spedizione.
2.3. Conseguentemente, il ricorso deve essere ac- colto e la sentenza impugnata va cassata. La causa può essere decisa nel merito, in quanto con il ricorso ori- ginario i contribuenti avevano impugnato il silenzio istanza di rimborso, sul pre- rifiuto seguito ad una supposto che era stata presentata una valida istanza di condono. Il venir meno del presupposto determina la vanificazione delle pretese basate sul medesimo pre- supposto, senza che si rendano necessari ulteriori ac- certamenti in punto di fatto. Quindi, in forza dell'art. 384 c.p.c., va rigettato il ricorso origina- rio dei contribuenti.
2.4. Sussistono giusti motivi per compensare le spese, anche in ragione dell'esito dei precedenti gra- di.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza im- pugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso ori- ginario dei contribuenti. Compensa le spese. 5 Così deciso in Roma il 7 febbraio 2001. Il Presidente Il Consigliere estensore (dr. Giovanni Olla) (dr. Antonio Merone) де роги IL CANCELLIERE C1 EN ST DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi - 2. APR. 2001... IL CANCELLIERE C1 EN ST E 6 A N 8 I 5 O 9 I R 1 . / Z N A 4 A / . T R 6 U B 2 T S . . B I I L R . L G P R . E A T D R . B L E A A D A T D I I 1 S R E 3 N T 1 E E S N T . E I N A S A E M