Sentenza 30 gennaio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/01/2002, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2002 |
Testo completo
E 6 8 N 9 O 1 I / Z 5 4 / A . A 6 I 0066594 R N 2 T R . - S R I A . B P G T . . IONE0 1 1 85 02 ON E L D U L R REPUBBLICA ITALIANA L B A I E A . D R B D I T A S IN NOME DEL POROLO ITALIA A T E N I E T R S 3 N E I 1 E LA CA A T S . Oggetto E A N M SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria I IMPOSTA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: REGISTRO Dott. Giovanni OLLA Presidente - R.G.N. 22016/99 Consigliere Cron. 2995 Dott. Enrico PAPA Dott. Massimo ODDO Consigliere Rep. Consigliere Ud. 10/05/01 Dott. Aldo CECCHERINI Dott. Achille MELONCELLI Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE ha pronunciato la seguente S ENT ENZ A 66594 sul ricorso proposto da: N. CHIOLERIO PAOLA, RICCO' NN CHIOLERIO ANDREA, PIAZZA CAVOUR, presso la domiciliati in ROMA canccelleria della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, difesi dagli avvocati PROSPERO DE FERRARI, STEFANO DE FERRARI, CARLO DE FERRARI, giusta delega delega a margine;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI 2001 PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO 1170 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
-1- controricorrente avversO la sentenza n. 67/98 della Commissione tributaria regionale di GENOVA, depositata il 07/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/01 dal Consigliere Dott. Achille MELONCELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il M rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo 1.1. I signori AN e PA ER e NA RI ricorrono per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Genova 29 aprile 1998, n. 67, depositata il 7 ottobre 1998, con la quale è stato accolto par- zialmente l'appello dell'Ufficio del registro della Spezia contro la sentenza della Commissione tributaria di primo grado della Spezia 29 gennaio 1996, n. 341, che, in accoglimento parziale del ricorso dei contribuenti avverso l'avviso di ac- certamento n. 911V 001969, aveva ridotto il valore accertato di beni immobili compravenduti da lire 608.000.000 a lire 234.000.000. 1.2. I presupposti di fatto, quali si desumono dalla sentenza della Com- missione tributaria regionale di Genova, sono i seguenti: - il 23 agosto 1991 viene registrato un atto di compravendita di una por- zione di fabbricato, sito nella Spezia (due cantine per mq 105, un fondo com- merciale di mq 220 ed un cortile retrostante di circa mq 160), per il quale viene dichiarato un valore di lire 195.000.000; - l'Ufficio del registro della Spezia, sulla scorta di una perizia nell'UTE, innalza il valore dichiarato a lire 608.000.000; -il ricorso dei contribuenti è parzialmente accolto dalla Commissione tributaria di primo grado della Spezia con sentenza 29 gennaio 1996, n. 341, nel senso che il valore accertato è ridotto a lire 234.000.000 per le seguenti ragioni: la pregiudiziale eccezione di nullità dell'avviso di accertamento va respinta per- ché l'atto impugnato è sufficientemente motivato sulla base della perizia del- l'UTE ad esso allegata ed è, quindi, idoneo a consentire l'esercizio della difesa;
il valore attribuito al fondo risulta scollegato (lire 2.500.000 per metro quadrato) da quello di mercato, in quanto sito in zona decentrata, di vecchia costruzione ed in mediocre condizione d'uso; si deve, inoltre, tener conto della perizia tecnico estimativa del geometra Cena, prodotta in atti, nella quale erano stati valutati tutti i beni degli eredi ER, che, in base a convenzione, prodotta in atti, con il sistema bancario, al fine di evitare il fallimento, sarebbero stati ceduti a terzi per coprire i debiti verso le banche;
al riguardo il bene in questione veniva sti- mato in lire 135.000.000, quale valore di realizzo minimo riferito al 1989, men- tre la vendita è stata effettuata nel 1991 per lire 195.000.000 alla SPEI Leasing Spa;
pertanto, la Commissione ritiene equo e più aderente alla realtà fissare lire 800.000 al mq il valore di detto fondo pari a lire 176.000.000, confermando gli altri valori accertati.
1.3. La sentenza della Commissione tributaria di primo grado della Spe- zia è impugnata con appello principale dell'Ufficio del registro della Spezia e in via incidentale dai contribuenti. 2 1.4. La Commissione tributaria regionale di Genova, in parziale riforma beniVire mdella sentenza di primo grado, determina il valore complessivo dei beni lire 478.000.000 per le seguenti ragioni: 1) anzitutto non sono censurabili per carenza assoluta di motivazione né l'avviso di accertamento di valore notificato dall'Ufficio unitamente all'allegata stima dell'UTE della Spezia né la sentenza della Commissione tributaria di pri- mo grado;
infatti, l'atto di accertamento ha assunto consistenza perché il maggior valore è stato determinato con riferimento alla stima dell'UTE, allegata al prov- vedimento tributario, della quale non si può non tener conto al fine di valutare la sufficienza della motivazione;
in essa risultano contenuti gli elementi utili a ga- rantire l'esercizio della difesa, con riferimento al tempo, al luogo, all'oggetto ed alle sue caratteristiche intrinseche ed estrinseche, per le quali è stato quantifica- to, in rapporto ai metri quadrati, il valore controverso;
sul punto la questione è stata chiusa con la decisione di primo grado che la parte interessata non ha im- pugnato;
2) non è poi giustificata la doglianza dell'Ufficio appellante in relazione alla motivazione assunta dalla Commissione di primo grado, in quanto la deci- sione ha fornito l'esposizione, ancorché concisa, della soluzione adottata, così da 3 consentirne il controllo alle parti ed al giudice d'appello senza necessità di av- valersi di elementi ed atti estrinseci;
3) entrando nel merito, il collegio osserva che allo stato resta controverso unicamente il valore attribuibile al fondo commerciale di mq 220, al quale l'Uf- ficio aveva attribuito il valore di lire 550.000.000, e che la Commissione tributa- ria di primo grado ha poi ridotto a lire 176.000.000, facendo riferimento alla pe- rizia di stima del geometra Cena, quale parametro di valutazione relativa;
al ri- guardo occorre tener presente che tale perizia era finalizzata ad una transazione finanziaria, per la quale il professionista era stato chiamato a stimare, non già il valore venale relativo al tributo, bensì il valore minimo reale da intendersi quale prezzo probabile minimo di realizzo;
pertanto, essa, pur non essendo diretta ai fini della valutazione in questione, costituisce un elemento di parametro per la дисс rideterminazione del valore che questo collegio ritiene di dover fissare, con D quella più puntuale adeguatezza che tenga conto di tutte le osservazioni dedotte da entrambe le parti, in lire 420.000.00, con ciò quantificando il valore comples- sivo dei beni compravenduti in lire 478.000.000. 2.1. I signori AN e PA ER e NA RI propongono ricor- so per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Genova 29 aprile 1998, n. 67, adducendo i seguenti motivi: 1) violazione e/o er- All ronea applicazione degli art. 51 e 52 DPR 26 aprile 1986, n. 131; 2) omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto della controversia prospettato dalla parte e comunque rilevabile d'ufficio in relazione all'art. 360, n. 5, cpc.
2.2. I ricorrenti concludono chiedendo che, in accoglimento del ricorso, sia cassata la sentenza impugnata, con Le tu电1½ conseguenza di legge anche in ordine lete 1/4 alle spese del presente giudizio.
3. Il Ministero delle finanze resiste con controricorso, chiedendo la con- ferma della sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione. Motivi della decisione 1.1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti fanno valere la violazio- ne e/o l'erronea applicazione degli art. 51 e 52 DPR 26 aprile 1986, n. 131, così argomentando: contrariamente all'apodittico orientamento della Commissione tributaria regionale, gli art. 51 e 52 DPR 26 aprile 1986, n. 131, prevedono in maniera chiara ed inequivocabile, senza possibilità di deroghe, l'obbligo di ido- neo supporto giustificativo alle valutazioni dell'Ufficio e degli organi preposti a simili stime, quali l'UTE; essi vogliano evitare che l'onere della prova si sposti dall'amministrazione finanziaria al contribuente, come purtroppo è successo an- che in questo caso;
in proposito, non si deve dimenticare la costante giurispru- denza di merito, che è univocamente orientata nel senso delineato;
in presenza di A l l 5 siffatta espressa normativa, senza motivazione logica alcuna, la Commissione tributaria regionale ha ritenuto motivato quello che motivato non era;
infatti la Corte territoriale ha statuito, con l'impugnata sentenza, una pura conferma della decisione di primo grado con una vera e propria mancata pronuncia sull'appello incidentale e per di più in assenza di motivazione.
1.2. Il motivo è infondato. Infatti, correttamente la Commissione tributaria regionale ha ritenuto che /a till la motivazione dell'avviso di accertamento fosse sufficiente e congru, perché ad esso era allegata la stima dell'UTE, nella quale erano contenuti tutti gli elementi utili a sostanziare la pretesa tributaria ed a consentire il diritto di difesa del con- tribuente. Erano, in particolare, presi in considerazione tutti gli elementi di va- lutazione relativi al tempo, al luogo, all'oggetto ed alle sue caratteristiche intrin- seche ed estrinseche.
2.1. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti fanno valere l'omessa e/o l'insufficiente motivazione circa un punto della controversia prospettato dalla parte e comunque rilevabile d'ufficio in relazione all'art. 360, n. 5, cpc.
2.2. I ricorrenti censurano quella parte della sentenza di appello nella quale, in primo luogo si afferma che nella perizia dell'UTE risultano contenuti pelomenty h gli élelemtnutili a garantire l'esercizio della difesa, con riferimento al tempo, al सप 6 luogo, all'oggetto ed alle sue caratteristiche intrinseche ed estrinseche, per le quali è stato quantificato, in rapporto ai metri quadrati, il valore controverso, e poi si aggiunge che sul punto la questione è stata chiusa con la decisione di pri- mo grado che la parte interessata non avrebbe impugnato. I conribuenti sosten- Le th gono,inveteche il punto sarebbeSatooggetto del loro appello incidentale. it 2.3. Il motivo è infondato. nano/nelleInfatti, gli stessi ricorrenti affermano/nelle argomentazioni addotte a so- stegno del secondo motivo di ricorso per cassazione, che l'assenza di motivazio- ne viene denunciata, non tanto e non solo ai fini dell'invocazione del numero 5 dell'art. 360 cpc, quanto per acentuare l'esistenza e l'entità dell'errore di diritto illustrato nel primo motivo. Al riguardo ha esattamento osservato la difesa del Ministero delle finanze che in questo modo si vorrebbe reintrodurre in sede di cassazione un inammissibile sindacato di merito, una volta dimostrato, come s'cappena fatto in occasione dell'esame del primo motivo di ricorso, che la Commissione tributaria regionale ha congruamente motivato sulle ragioni che l'hanno indotta a discostarsi in parte sia della stima dell'Ufficio sia da quella di parte del geometra Cena e a rideterminare il valore accertato dalla Commissione tributaria provinciale.
3. Il ricorso dei contribuenti dev'essere, pertanto, rigettato. All 7 4. Le spese relative al giudizio di cassazione seguono la soccombenza e же sono determinate nella misura indicata nel dispositivo della sentenza.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti alle spese re- lative al giudizio di cassazione, che sono determinate in £ 2.650.000, di cui £ 1 cm 2.500.000 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 maggio 2001. from. Sh Il Presidente Il relatore ed estensore Mikoneeth IL CANCELLERE EN TT DEPOSITATO IN CANCELLEM Oggi 3.0 5₤11. 200% IL CANCELLIERE C EN TT E N 6 O 8 I 9 Z 1 5 / A . 4 R N / T 6 - S 2 I A . B I G .R . E R L .P R L A D A T A . L E B U D D A B I I T E S T A R 1 N I N 3 T E R E S 1 S I E . E A T N A M 8