Sentenza 21 ottobre 2009
Massime • 1
La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma - nella specie, l'art. 593 cod. proc. pen. - astrattamente incidente sulla competenza non è fatto idoneo a determinare la modifica della decisione assunta, in sede di annullamento con rinvio, dalla Corte di cassazione circa la competenza.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/10/2009, n. 42893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42893 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 21/10/2009
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - N. 2728
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 28119/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) CORTE APPELLO TRIESTE - CONFLITTO;
1) TRIBUNALE TOLMEZZO;
avverso l'ordinanza n. 735/2008 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 02/07/2002;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO;
Udito, altresì, in camera di consiglio il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Dott. GALATI Giovanni, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per la affermazione della competenza del Tribunale di Tolmezzo.
RILEVA IN FATTO E DIRITTO
1. - Con sentenza, deliberata il 20 marzo 2009 e depositata il 31 marzo 2009, il Tribunale di Tolmezzo, in composizione monocratica, pronunciando su rinvio di questa Corte - giusta sentenza 12 dicembre 2006, n. 77/2007 di annullamento della sentenza del ridetto Tribunale 10 gennaio 2006 - nel processo a carico di ON Kajsiu, ha declinato, in favore della Corte di appello di Trieste la competenza funzionale, motivando: la dichiarazione del Giudice delle leggi della illegittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., relativamente alla inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (declaratoria sopravvenuta alla pronuncia rescindente di legittimità), ha determinato la reviviscenza del diritto di appello in capo al Pubblico Ministero" e della competenza funzionale della Corte di appello per il giudizio rescissorio, ai sensi dell'art. 569 c.p.p., comma 4, nel caso di annullamento, con rinvio, della sentenza del tribunale "a seguito di ricorso immediato alla Corte di cassazione". 2. - Resiste alla declinatoria la Corte di appello di Trieste, giusta ordinanza deliberata il 2 luglio 2009 e depositata 111 luglio 2009, colla quale solleva conflitto negativo di competenza. La Corte territoriale obietta: la competenza del Tribunale di Tolmezzo è stata stabilita dalla Cassazione;
il giudice di appello è incompetente à termini dell'art. 627 c.p.p.; non ricorrono le ipotesi di cui all'art. 25 c.p.p.. 3. - Il conflitto negativo, ammissibile in rito - il Tribunale e la Corte di appello ricusano contemporaneamente di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona - deve essere risolto nel senso della affermazione della competenza del Tribunale di Tolmezzo a celebrare il giudizio di rinvio.
La declinatoria del Tribunale è viziata da un duplice errore di diritto.
Salva l'ipotesi prevista dall'art. 25 c.p.p. - e pacificamente non ricorrente nel caso in esame - della emergenza di "nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi ... la competenza di un giudice superiore", la decisione di questa Corte, in virtù del principio della irretrattabilità del foro commissorio, esaurisce la questione "della competenza attribuita con la sentenza di annullamento", sicché nel giudizio di rinvio "non è ammessa discussione" sul punto, secondo quanto testualmente dispone l'art.627 c.p.p., comma 1, (v. Cass., Sez. 1^, 13 giugno 2003, n. 30172,
Corderà, massima n. 225503, secondo la quale: "l'irretrattabilità del c.d. foro commissorio stabilita dall'art. 627 c.p.p., secondo il quale nel giudizio di rinvio non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento pronunciata dalla Corte di cassazione, costituisce principio di ordine generale e di carattere assoluto, la cui unica eccezione è quella prevista dall'articolo 25 stesso codice per il caso di sopravvenienza di fatti nuovi;
cui adde: Sez. 2^, 4 luglio 1995, n. 3440, Du Chene, massima n. 202365; Sez. 6^, 9 settembre 1997, n. 3402, Marseglia, massima n. 209299; Sez. 3^, 14 novembre 2006, n. 436/2007, De Angelis, massima n. 235503; e Sez. 1^, 11 dicembre 2007, n. 1511/2008, Lorenzo, massima n. 238844).
Epperò, in linea generale, la sopravvenuta cessazione di efficacia, ai sensi dell'art. 136 Cost., comma 1, di una norma astrattamente incidente sulla competenza foro commissorio, non ha alcuna rilevanza nei procedimenti per i quali questa Corte ha già investito il giudice del rinvio.
In secondo luogo, nel caso in esame, con la sentenza rescindente del 12 dicembre 2006, questa Corte, in accoglimento del ricorso proposto dal Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ha annullato la precedente sentenza del Tribunale di Udine per il vizio della manifesta illogicità della motivazione, inficiata da inferenza "arbitraria e irrazionale" (v. p. 3 della sentenza cit.). Consegue che l'impugnazione, vittoriosamente esperita dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tolmezzo, non è riconducibile al particolare modello del "ricorso immediato per cassazionè, previsto dall'art. 569 c.p.p., comma 1, in quanto, à termini del cit. art., comma 3, il rimedio in parola non è ammesso in relazione ai casi previsti dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) e, per l'appunto, e).
Non è, dunque, pertinente - sotto ogni profilo - il riferimento del Tribunale alla disposizione dell'art. 569 c.p.p., comma 4, in materia di determinazione del giudice del rinvio in seguito all'accoglimento del ricorso immediato.
Epperò, esclusa la deroga costituta dell'art. 569 c.p.p., comma 4, trova applicazione la disposizione generale dell'art. 623 c.p.p., comma 1, lett. d), secondo la quale "se è annullata la sentenza di un tribunale monocratico .. la Corte di Cassazione dispone che gli atti siano trasmessi allo stesso tribunale ...".
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Tolmezzo, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2009