Sentenza 24 ottobre 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/10/2003, n. 16035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16035 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2003 |
Testo completo
1 b u 3 5 7 0 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A CORTE SUP EM Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE asseguo oliveraill omposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: it. Mario Presidente DELLI PRISCOLI R.G.N. 14198/01 S t. Francesco Maria FIORETTI Cron.32644 Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere Rep . Dott. Sergio DI AMATO - Consigliere Ud.20/06/03 Dott. Luigi SALVATO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UL AN, elettivamente domiciliato in ROMA,VIA ANTONIO VIVALDI 15, presso l'avvocato FRANCO BECCACECI, che 10 rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURO PADRONI, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente
contro
SS CE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI SANTA COSTANZA 46, presso l'avvocato LUIGI MANCINI, che la rappresenta e difende, giusta procura 2003 a margine del controricorso;
controricorrente 1735 Canfolehost. -1- avverso la sentenza n. 554/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 05/02/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/06/2003 dal Consigliere Dott. Luigi SALVATO;
udito per il ricorrente l'Avvocato gentile per delega dell'Avvocato Padroni depositata in udienza, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'inammissibilità о in subordine il rigetto del ricorso;
-2- UF at Svolgimento del processo Il Tribunale di Roma, con decreto del 18 maggio 1999, in accoglimento della domanda proposta da FA GI, revocava l'assegno divorzile stabilito a su☑ carico in favore dell'ex coniuge, ET RR, con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, resa il 15 gennaio 1982, quantificato in lire 160.000 mensili, ed ammontante a lire 385.000 a seguito dell'incremento per la svalutazione monetaria, in quanto riteneva venuta meno l'originaria situazione di sperequazione economica, poiché la RR avrebbe svolto attività di intermediazione immobiliare. Il decreto era impugnato da ET RR, che eccepiva l'erroneità e la carenza della motivazione, deducendo che il provvedimento era fondato su erronei presupposti di fatto. FA GI si costituiva nel procedimento contestando la fondatezza del reclamo. Ricostituitosi il contraddittorio, la Corte d'appello di con decreto depositato il 5 febbraio 2001, in accoglimento Roma, del reclamo, riformava il provvedimento impugnato, dichiarava FA GI tenuto a corrispondere l'assegno divorziale e rigettava la domanda da questi proposta, dichiarando compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi. Per la cassazione di questo provvedimento ha proposto resiste con ricorso FA GI, affidato ad un motivo;
Kufello A. 3 controricorso ET RR. Motivi della decisione Il ricorrente, con un unico motivo, denuncia 1. «Inosservanza, erronea applicazione, violazione della legge processuale civile, in particolare dell'articolo 360 n. 3 e 5, in relazione agli artt. 116 e 437 sec comma e 345 1° ed ultimo comma». A suo avviso, il giudice di secondo grado avrebbe erroneamente ritenuto perdurante la situazione di squilibrio economico tra le parti, escludendo che la RR avrebbe svolto attività di intermediazione immobiliare, nonostante abbia riconosciuto che gli immobili da lui indicati erano stati compravenduti in favore della predetta. Inoltre, egli avrebbe dimostrato, producendo le buste paga, le dichiarazioni dei redditi ed i documenti comprovanti gli oneri a suo carico, di essere titolare di un reddito che non gli permetterebbe di corrispondere l'assegno divorzile, in quanto -come accertato dal Tribunale- godrebbe di un reddito m netto di lire 700.000 l'importo dell'assegno mensili, dal quale andrebbe detratto divorzile. A fronte della dimostrazione di queste circostanze di fatto, nulla avrebbe provato la RR, che neppure avrebbe ottemperato all'ordinanza con la quale la Corte d'appello le aveva ordinato di produrre le dichiarazioni dei redditi. Secondo il ricorrente, poiché «il giudice d'appello ha esclusivamente conosciuto le prove» che egli avrebbe offerto, limitandosi ad esaminarle parzialmente soltanto per la parte J.Kufelle. 4 utile a concludere che allo stato sussiste squilibrio reddituale>>> а svantaggio della RR, le motivazioni dell'avversato della Corte d'appello sono decreto contraddittorie, erronee ed in violazione di legge», quindi viziate da «violazione e/o erronea applicazione degli artt. 116 e 360 n. 5 c.p.c.>>, nella parte in cui hanno affermato che, «valutate comparativamente la situazione economica delle parti (...), si ritiene di dover confermare il modesto onere contributivo а carico del GI». Infine, la RR ha prodotto in appello «alcuni tagliandi attestanti che è titolare di una pensione di invalidità», benché detta circostanza fosse stata indicata nella comparsa di costituzione in 1° grado, senza alcun conforto documentale né testimoniale»>, cosicché trattandosi non di prova nuova, sul punto opera la preclusione di cui all'art. 345>>> e 437 c.p.c. Infatti, conclude il ricorrente, il principio secondo il quale il giudice d'appello, ex art. 437, cod. proc. civ., può ammettere prove nuove, precostituite troverebbe un temperamento ed un limite nel carattere effettivamente nuovo che la documentazione offerta in sede di impugnazione deve avere». 2. - Il ricorso è infondato e va rigettato. In linea preliminare, occorre Osservare che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il decreto con il quale la Corte di Appello provvede, su reclamo delle parti, alla revisione delle disposizioni relative ai coniugi, è ricorribile S Aufable it. per cassazione ai sensi dell'art. 111, Cost., solo per violazione di legge. La censura con la quale si denuncia il vizio di motivazione è, quindi, ammissibile soltanto quando detto vizio si traduca nella mancanza della motivazione, e cioè quando si accerti una radicale carenza della medesima, con la conseguente nullità del provvedimento per difetto di un requisito di forma indispensabile ex art. 737, c.p.c., ovvero quando essa si estrinsechi in argomentazioni assolutamente inidonee a rivelare la ratio decidendi (cd. motivazione apparente) о fra loro logicamente inconciliabili о comunque obiettivamente incomprensibili (cd. motivazione perplessa), sempre che tali vizi emergano dal provvedimento in sé, senza alcuna possibilità di verifica della sufficienza e razionalità della motivazione in relazione alle risultanze probatorie (per tutte, Cass. n. 13860 del 2002; n. 7558 del 2000; n. 6567 del 1997) Nel quadro di questi principi, che il Collegio fa propri e reputa di dovere ribadire, il profilo della censura con il quale il ricorrente deduce che le motivazioni del decreto sono «contraddittorie»>> e che la Corte avrebbe motivato in modo illogico e contraddittorio» è inammissibile. Il decreto, con motivazione sorretta da argomentazioni logicamente coerenti e congruenti, ha infatti dato puntuale applicazione ai principi più volte enunciati da questa Corte, secondo i quali la domanda di revoca dell'assegno divorzile -e, 6 Xufollo it. più in generale, di modifica del medesimo, ai sensi dell'art. 9, legge n. 898 del 1970- implica una reiterata valutazione della situazione economica delle parti, tenendo comparativa con ilconto dei redditi di ciascuna, allo scopo di assicurare, minore sacrificio possibile per l'obbligato, il mantenimento per il titolare dell'assegno del tenore di vita che l'art. 5 della stessa legge ha inteso, almeno in linea tendenziale, garantire (Cass., n. 14004 del 2002; n. 8654 del 1998; n. 6974 del 1995). Il giudice del merito deve dunque accertare se i mutamenti sopravvenuti abbiano determinato l'esigenza di un riequilibrio rispettive situazioni economiche (Cass., n. 2873 deldelle 1994), verificando l'esistenza di un nesso di causalità fra questi e l'instaurarsi di una nuova situazione, tale da giustificare il convincimento in ordine alla circostanza che l'ex coniuge abbia acquistato la disponibilità di mezzi adeguati, ossia idonei a permettergli di conservare un tenore di vita analogo a quello in costanza di matrimonio (Cass., n.8654 del 1998), anche qualora egli non percepisca più l'assegno divorzile. con ampie argomentazioni, ha Il decreto impugnato, puntualmente preso in esame le risultanze documentali, esplicitando le ragioni per le quali la Corte d'appello le ha ritenute inidonee sia a dimostrare lo svolgimento da parte della RR di un'attività commerciale, sia a far ritenere -in riferimento alla liquidazione dell'eredità paterna- Cifalilo it. 7 insussistenti circostanze sopravvenute in grado di provare una modificazione sostanziale della situazione economico- patrimoniale di quest'ultima, che possa giustificare la pronunzia di revoca dell'assegno divorzile. Inoltre, il giudice del reclamo ha puntualmente preso in esame 1 condizione economico-patrimoniale delle parti (indicando quale sia il reddito del ricorrente e tenendo anche conto degli oneri a suo carico), pervenendo all'esito della loro valutazione comparativa alla conclusione della perdurante esistenza di uno squilibrio della situazione reddituale delle parti che 10 ha condotto ad escludere la ricorrenza dei presupposti per la revoca dell'assegno divorzile. Dunque, nella specie non ricorre né il caso della motivazione apparente, né quello della motivazione perplessa, risultando la decisione sorretta da argomentazioni logicamente coerenti e congruenti, sicché, in definitiva, la censura, dietro lo schermo della deduzione della motivazione apparente e/o perplessa, in realtà critica l'impianto logico, lo sviluppo e la congruenza della motivazione del provvedimento impugnato, con conseguente inammissibilità del profilo qui in esame. Relativamente al profilo con il quale il ricorrente censura l'avvenuta produzione nella fase di reclamo dei documenti comprovanti la titolarità da parte della RR di pensione di invalidità, occorre premettere che, come questo Corte ha già affermato, il rito camerale stabilito ai sensi 8 скрылося. dell''art. 9, legge n. 898 del 1970, per la modificazione dell'assegno divorziale è disciplinato in via generale dagli artt. 737 segg., c.p.c., e, nella parte non regolata, è rimesso, nel suo svolgimento, alla disciplina dettata dal giudice, che deve garantire il rispetto del principio del contraddittorio e di quello di difesa. Nel procedimento camerale di primo grado, relativamente al procedimento di modificazione dell'assegno di divorzio, non vigono le preclusioni previste per il giudizio di cognizione ordinario, e possono quindi essere proposte per tutto il corso di esso domande nuove, anche riconvenzionali, in conformità delle direttive dettate dal giudice, nonché ammesse nuove prove, anche in correlazione con i fatti sopravvenuti dedotti nel corso del processo, che il giudice deve prendere in esame, ove dedotti, nei limiti delle domande proposte. Il reclamo costituisce un mezzo di impugnazione, ancorché devolutivo, che ha ad oggetto la revisione della decisione adottata in primo grado, nei limiti del devolutum e delle censure prospettate, in correlazione alle domande formulate in detta sede, potendo essere allegati fatti nuovi, ma non proposte domande nuove (Cass., n. 14022 del 2000). Conseguentemente, in ragione della peculiarità del rito e della sua disciplina, possono essere prodotti nuovi documenti, e peraltro, anche nel rito contenzioso, ai sensi del nuovo testo dell'art. 345, cod. proc. 9 Lufalilo et. civ. (il riferimento all'art. 437, cod. proc. civ., è erroneo non vertendosi in tema di controversia riconducibile a quelle di cui agli artt. 409 e 442, cod. proc. civ.), la produzione di nuovi documenti è consentita senza limiti (Cass., n. 60 del 2003; n. 13424 del 2002), anche se già menzionati in primo grado (Cass., n. 4765 del 2003), essendo appena il caso di ricordare come anche secondo il testo previgente la novità andava apprezzata in avvenuta 0 meno produzione in primo grado,riferimento alla senza che avesse influenza alcuna la circostanza che la parte avrebbe potuto o dovuto esibire il documento in prima istanza (cass., n. 2869 del 1988), dovendo ritenersi nuovo anche il documento indicato in primo grado, ma non prodotto (Cass., n. 6408 del 1980). è infondato e deve essere In conclusione il ricorso Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate rigettato. tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 20 giugno 2003. Lufolio St. Il Consigliere ✓ PresidenteMano used CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sex e Civile Depositato Cancelieria CANCELLIERE 24 OTT. 2003 Andrea Bianchi CANCELLIERE ESENTE DALL'IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO E DA OGNI ALTRA TASSA (Art.19 Legge 6 marzo 1987 n.74) 10