Sentenza 26 giugno 2003
Massime • 1
Integra il reato di cui all'art. 323 cod.pen. la condotta di un magistrato della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello, che incaricato dal dirigente dell'ufficio di svolgere una indagine amministrativa diretta ad acquisire informazioni su di un'istanza di rimessione del processo, conduca una vera e propria indagine preliminare, senza essere legittimato, nei confronti di magistrato dello stesso distretto di Corte d'appello, in tal modo cagionando loro intenzionalmente un danno ingiusto.
Commentario • 1
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 21 ottobre 2015, la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di condanna pronunciata dal Tribunale di Roma, ha assolto perché il fatto non costituisce reato Gioacchino Genchi e Luigi De Magistris dai reati di abuso di ufficio agli stessi ascritti (Capi A, B, C, D, E, F, G, e H della rubrica), con conseguente caducazione delle statuizioni in favore delle costituite parti civili. L'accusa mossa ai due imputati è di avere, il De Magistris quale sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, ed il Genchi quale consulente tecnico del magistrato, agendo in concorso tra loro e nell'ambito di un procedimento in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/06/2003, n. 35127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35127 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2003 |
Testo completo
35 1 27 /03
REPUBBLICA ITALIANA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
27 FICIO COPIE
TRIPOD In nome del popolo italiano Richiesta copia studio 2,32 dal Sig. LALLARA 17 MAG. '2007 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 396 per diritti il 20-01-2014 VI Sezione penale
IL CANCELLIERE
composta dagli III.mi signori:
Udienza pubblica del 26 giugno 2003 dott. Francesco Romano Presidente
" Giovanni De Roberto Consigliere
Adolfo Di Virginio R.G. n. 34002/02
Antonio Stefano Agrò "
Carlo Di Casola 66
SAJORELL Sent. n. 1036
2,32 25 MAR. 2008 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso promosso da PA IT contro la sentenza 18 marzo 2002 della Corte d'Appello di Messina.
Udita la relazione del Consigliere Antonio Stefano Agrò. Udito il P.G. Elisabetta Cesqui che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito per il ricorrente l'avvocato Antonio Managò.
Ritenuto in fatto
1. PA IT è stato imputato di abuso d'ufficio, perché quale sostituto Procuratore Generale della Corte d'Appello di Reggio Calabria, al fine di recare un danno ingiusto ai magistrati IN Macri e
Giuliano AE dello stesso distretto di Corte d'Appello, in violazione degli artt.11 e 412 c.p.p., poneva in essere attività di indagine interrogando persone informate dei fatti su vicende, per le quali il RÌ poteva assumere la qualità di indagato o di persona offesa, e su eventuali rapporti di amicizia e di interesse tra il AE e noti politici coinvolti in numerosi procedimenti penali.
2. Il Tribunale, ritenendo provata la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'abuso ad eccezione di quello soggettivo, e cioè l' intenzione di recare un danno ingiusto, assolveva l'IT perché il
3. Ricorre 1' IT che, con unico motivo di ricorso, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione da parte di tale pronunzia. In primo luogo erroneamente s'era negato che l'attività compiuta dal ricorrente, non di sua iniziativa ma su delega del Procuratore Generale, rientrasse nei poteri di vigilanza previsti dall'art. 16 della legge sulle
Guarentigie della Magistratura.
Tanto emergeva dalle dichiarazioni del Procuratore Generale e da quelle della vedova dell'onorevole TO e se l'incarico era quello di
"esaminare la pratica e di riferire", malamente si sarebbe ritenuto anomalo che l'IT, senza redigere una relazione, avesse trasmesso direttamente gli atti alla Procura della Repubblica di Messina. S'era infatti chiarito che, a seguito della nuova conformazione della posizione dei sostituti nell'ambito delle Procure, era prassi che i sostituti, incaricati della pratica, prendessero le iniziative del caso, senza la necessità di riferire preventivamente al Capo dell'Ufficio. E d'altronde l'IT ha sempre dichiarato di aver riferito, sia pur verbalmente, al Procuratore Generale.
D'altronde elementi contrari non si potevano trarre nemmeno dalla missiva di trasmissione dagli atti alla Procura della Repubblica di Messina: il trasferimento degli atti a tale ufficio, ex art.11 c.p.p., presupponeva che a carico dei magistrati fossero apparsi degli elementi penalmente rilevati ed in tal senso la missiva di trasmissione doveva essere puntualmente motivata.
4. In secondo luogo la materialità dell'art.323 c.p. doveva essere esclusa anche per l'insussistenza, nella specie, dell'ingiusto danno. Se infatti questo deve discendere dalla condotta dell'agente quale conseguenza intenzionale, diretta ed immediata, nel caso in esame era indubbio che l'azione rientrava nei poteri istituzionali del ricorrente, con la conseguenza che il danno era, semmai, portato naturale della condotta posta in essere dall'agente per un fine diverso, lecito e doveroso.
D'altronde il danno non derivava direttamente dall'azione dell'IT, in quanto l'iscrizione nel registro degli indagati era stata disposta dalla Procura della Repubblica di Messina, con autonoma valutazione degli atti ricevuti.
Né sarebbe configurabile un danno per l'apertura di un procedimento che si concluda con l'archiviazione, in quanto, secondo la giurisprudenza della Cassazione, il danno deve consistere nella lesione di un interesse giuridicamente protetto e in tale nozione non possono rientrare i disagi, la perdita d'autorità o di prestigio, la frustrazione e simili. E non si era comunque tenuto conto che nella specie l'iscrizione nel registro degli indagati era coperta da riservatezza (e quindi del tutto apoditticamente s'era parlato di perdita di prestigio).
5. La formula assolutoria doveva quindi essere quella "perché il fatto non sussiste".
Considerato in diritto l'IT esclude la materialità 1. Nella prima parte del ricorso, dell'abuso, ribadendo di essersi limitato a svolgere un'indagine amministrativa su incarico del Procuratore Generale, secondo le attribuzioni a quest'ultimo spettanti in forza dei poteri di vigilanza conferitigli dall'art.16 del decreto legislativo 31 maggio 1946, n, 511.
2. Ma l'assunto non ha fondamento.
Nelle decisioni di merito non si nega che al ricorrente fosse stata affidato un incarico del genere, ma si afferma, con corretta argomentazione, che l'IT ebbe a condurre una vera e propria indagine penale, non mantenendosi negli ambiti propri di una inchiesta amministrativa (i cui confini, secondo il Procuratore Generale, erano di
"esaminare la pratica e riferire"). E' stato così posto in rilievo come il ricorrente assunse a verbale, quali persone informate dei fatti, non solo l'avvocato Quattrone, autore dell'istanza di remissione il cui contenuto, al limite, avrebbe dovuto semplicemente chiarire, ma anche il teste di riferimento Eugenia MA Mammana. E tutto ciò essendo sin dall'inizio palese che le domande formulate riguardavano vicende per cui il dott. IN RÌ poteva assumere la qualità di indagato di abuso di ufficio e attenevano addirittura a illeciti rapporti di amicizia e cointeressenza tra il dott. Giuliano Gaeta e noti politici locali e nazionali coinvolti in numerosi procedimenti penali.
3. In questa modo il mandato di "esaminare la pratica e di riferire" era stato ampiamente superato e del resto che esso fosse stato solo preso a pretesto per svolgere un indebito compito istruttorio poteva anche
ricavarsi dal fatto che l'IT non ebbe affatto a riferire al
Procuratore Generale, ma concluse la cosiddetta inchiesta amministrativa, inviando una relazione alla procura della Repubblica di Messina competente per territorio, pesantemente esprimendosi in ordine alle ipotesi di reato ascrivibili al RÌ e al AE.
4. Tale conclusione è in qualche modo confermata dalle stesse argomentazioni poste a base del ricorso.
In primo luogo, nessun rilievo può avere che al teste AN sia stato chiarito che si stava svolgendo un'indagine amministrativa, a fronte del fatto che le domande poste riguardavano invece vicende penali, dinanzi alle quali l'inchiesta si sarebbe dovuta arrestare.
Quando poi si rivendica l'autonomia dei singoli componenti la Procura rispetto ai poteri già spettanti al Procuratore Generale, si entra nel campo relativo all'attività giudiziaria del pubblico ministero e si esce da quello concernente le indagini amministrative, tuttora organizzate secondo il principio gerarchico. Sicché ascrivere alla autonomia del p.m. il fatto che al termine dell'incarico l'IT non abbia sentito la necessità di riferire al P.G. (attraverso una relazione scritta) significa implicitamente connotare di rilevo giudiziario l'attività che ha effettivamente svolto. Attività che quindi era affetta da incompetenza funzionale e territoriale, siccome conclude la sentenza impugnata. Infine la formulazione specifica e commentata, nella missiva di trasmissione, degli addebiti ascrivibili ai magistrati inquisiti è tipica delle relazioni tra organi investiti delle medesime funzioni giudiziarie e non certo dei rapporti tra autorità di distinti poteri.
5. Nella seconda parte del ricorso (a parte alcune commistioni concettuali tra gli elementi soggettivi e quelli oggettivi del reato di abuso, quando si nega la possibilità di un danno in ragione del fine che muoveva il ricorrente) si afferma che un danno non può sussistere data la specifica materia in esame. Si aggiunge che questo danno, se esistente, non può qualificarsi come ingiusto e che esso non comunque riconducibile all'attività dell'IT.
6. Si tratta anche a tale riguardo di deduzioni prive di fondamento. Questa Corte ha ormai chiarito che il danno preso in considerazione dall'art.323 c.p. non è necessariamente di natura patrimoniale, ma riguarda ogni lesione alla sfera della personalità costituzionalmente tutelata, anche quando questa tutela non consista nell'attribuzione di diritti soggettivi perfetti. Ed essendo innegabile che l'assoggettamento ad un'indagine penale incide profondamente sulla personalità dell' indagato, perché tocca la sfera protetta dall'art.2 della Carta fondamentale (ansia, preoccupazione, perdita di dignità in relazione alla propria libertà personale), nulla impedisce di ritenere e tutto invece porta a concludere che l'avvio di un procedimento penale costituisca in tesi un evento atto a recare un danno rilevante ai fini della norma sull'abuso (cfr. particolarmente sez.6, 2.10.98 Arcidiacono per l'attività di polizia, non contraddetta da sez.6, 1.3.99 Scarsi in cui si nega a medesima conclusione si possa pervenire in caso di disagi derivanti da provvedimenti presi in ambito scolastico). Che poi nella specie il danno sia ingiusto o meglio che sussista il requisito della doppia ingiustizia (che cioè, pur a prescindere dalla illegittimità della condotta dell'agente, il danno recato si palesi ingiusto in sé) risulta evidente considerando come da un lato l'IT era privo di ogni competenza a svolgere attività di indagine penale e dall'altro che il procedimento avviato a seguito della trasmissione della relazione da parte dell'IT si concluse con l'archiviazione. Sussiste infine il nesso di causalità tra la condotta del ricorrente e il danno recato: l'invio di una relazione qualificata, quale quella trasmessa dall'IT, all'organo competente del p.m. comportava indefettibilmente l'iscrizione della notizia nel registro dei reati e l'avvio dell'indagine preliminare.
7. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 26 giugno 2003
Il Presidente
Framune RomansКамина Il न CANCELLIERE C1
Udia Scalia eece Depositat in
▲= SET. 2003
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