Sentenza 15 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/01/2004, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - rel. Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR ON, già elettivamente domiciliata in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 42, presso lo studio dell'avvocato ANNA CLAUDIA SALLUZZO, rappresentata e difesa dall'avvocato VENERO AR, giusta delega in atti e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S., - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO CERIONI, GIOVANNA BIONDI, PILERIO SPADAFORA, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 2271/00 del Tribunale di CATANIA, depositata il 06/05/00 R.G.N. 6182/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/03 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'ANGELO NI che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1- che il Tribunale di Catania, con sentenza del 6.5.00, confermando la decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta dalla sign. CE PA per ottenere l'indennità di maternità in relazione ad un rapporto di lavoro subordinato svoltosi con i fratelli IN e NI;
2- che il tribunale ha rilevato che non era stato provato, con rigore e precisione la sussistenza della subordinazione e della onerosità nei confronti dei predetti soggetti;
3- che la sign. PA chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da due motivi;
RITENUTO IN DIRITTO
1- che con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 244 cpc e vizi di motivazione su punto decisivo ed imputa al Tribunale di essersi limitato a riportare alcune regole sulla valutazione delle prove testimoniali senza, tuttavia, motivare per quali ragioni le prove espletate non avessero fornito la prova della subordinazione;
2- che tale censura è inammissibile,avendo omesso la ricorrente di riportare, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione il contenuto delle testimonianze impedendo alla Corte di valutarne la decisività, presupposto necessario dell'eventuale vizio di motivazione;
3- che con il secondo motivo la ricorrente denuncia le medesime violazioni della prima censura ed imputa al Tribunale di aver escluso la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato considerando ostativo allo stesso l'essere stata resa la prestazione lavorativa in favore di familiari - ignorando che tale situazione sussiste solo allorché risulti che il soggetto che assuma di aver avuto la qualità di lavoratore subordinato abbia una cointeressenza con i suoi familiari - e la qualità di comproprietaria del fondo da lei coltivato della ricorrente;
4- che la demone impugnata non contiene alcun accenno a tali circostanze ed è, come si è detto, fondata esclusivamente sul mancato assolvimento del rigoroso onere probatorio in ordine alla pretesa subordinazione;
sicché anche tale censura è infondata;
5- che il ricorso va, pertanto, rigettato. Che nulla va disposto per le spese, in carenza di controricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2004