Sentenza 30 ottobre 2008
Massime • 1
È illegittima l'adozione, da parte del giudice dell'esecuzione, della procedura "de plano", nel giudizio di rinvio seguito ad annullamento della Corte di cassazione di una ordinanza emessa all'esito di procedimento in contraddittorio. (Conf. sez. I, 30 ottobre 2008 n. 42102, Stara, non massimata)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/10/2008, n. 42101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42101 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 30/10/2008
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 2904
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 012624/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ST LV N. IL 14/05/1941;
avverso DECRETO del 19/02/2008 CORTE APPELLO di CAGLIARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, Dott. Iacoviello Francesco Mauro, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e per la trasmissione degli atti al giudice della esecuzione.
RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con ordinanza, deliberata il 19 febbraio 2008 e depositata quello stesso giorno, il Presidente della Corte di appello di Cagliari, provvedendo su rinvio di questa Corte, giusta sentenza 6 ottobre 2004 n. 42912, ha dichiarato inammissibile de plano l'incidente proposto da ST OR avverso l'invito al pagamento (della somma di Euro 1.516,00) spedito dalla cancelleria di quella Corte in esecuzione della condanna al versamento della somma di Euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende, inflittagli da questa Corte con ordinanza del 21 febbraio 2003. Il giudice a quo ha motivato che l'incidente è manifestamente infondato, in quanto contrariamente alle tesi del condannato la ingiunzione di pagamento non deve essere corredata dalla allegazione titolo sul quale si fonda;
l'ordinanza 21 febbraio 2003 della Corte suprema di cassazione di inammissibilità del ricorso proposto dall'avvocato ST e di condanna al pagamento della somma di Euro 1.500,00 a favore della cassa della ammende costituisce titolo esecutivo;
tale provvedimento, trasmesso "in copia conforme per estratto", non deve essere preventivamente notificato al condannato;
nè è sindacabile dal giudice della esecuzione.
2. - Ricorre per cassazione il condannato, personalmente, mediante atto recante la data del 15 marzo 2008 col quale sviluppa cinque motivi, denunziando promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione, sotto i profili: a) della mancata notificazione, preventiva o, quanto meno, contestuale del titolo esecutivo su cui si fonda l'ingiunzione; b) della carenza in atti del supposto titolo;
c) della omessa indicazione nel preteso estratto conforme del "numero di pubblicazione" del provvedimento e della mancanza di prova della stessa pubblicazione e, conseguentemente, della giuridica esistenza della ordinanza di condanna;
d) della impugnabilità dei provvedimenti della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. e dell'art. 625 bis c.p.p., exempli gratia a cagione della giuridica inesistenza;
e) dell'illegittimo e immotivato ricorso al rito planano, in violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa e non ostante il giudice a quo provvedesse su rinvio della cassazione, per effetto dell'annullamento della precedente ordinanza deliberata il 10 giugno 2004, con l'osservanza delle forme del rito camerale partecipato.
3. - Il Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 20 giugno 2008, rileva che l'ultimo motivo di ricorso è fondato e assorbente: illegittimo è il ricorso del giudice a quo alla procedura de plano, fuori delle ipotesi contemplate dal secondo comma dell'art. 666 c.p.p., laddove il condannato aveva proposto questioni di fatto, in ordine alla quali doveva essere instaurato il contraddittorio in camera di consiglio.
4. - Preliminare e assorbente è l'esame del quinto motivo, in rito, del ricorso.
Il motivo è fondato.
Il giudice della esecuzione ha deliberato de plano, fuori dei casi previsti dall'art. 666 c.p.p., comma 2, artt. 667 e 676 c.p.p.. La previsione della declaratoria di inammissibilità, mediante decreto ai sensi dell'art. 666 c.p.p., comma 2, non concerne indiscriminatamente tutti i casi di manifesta infondatezza della richiesta (ad esempio, perché basata sulla prospettazione di elementi di fatto che per tabulas risultano insussistenti); ma è espressamente circoscritta dalla norma - mediante la locuzione che segue nel testo della disposizione - alla particolare ipotesi della manifesta infondatezza "per difetto delle condizioni di legge". La legge esige, pertanto, che la richiesta, per la forma o per il contenuto, appaia ictu oculi difforme dal modello dell'incidente di esecuzione esperibile, con riferimento al provvedimento indicato e in relazione alla tutela accordata dell'ordinamento, sicché la possibilità dell'accoglimento resta esclusa in astratto, sulla (sola) base della mera qualificazione giuridica della istanza. Nella specie, invece, come esattamente rilevato dal procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il ricorrente eccepisce - tra l'altro - la inesistenza giuridica del titolo;
e tanto importa la soluzione di una quaestio facti con accertamento di merito, che, indipendentemente dalla fondatezza della questione, non è, evidentemente, riconducibile alla particolare previsione della "richiesta manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge", non potendo il giudice della esecuzione esimersi dalla verifica fattuale ex actis della esistenza (in concreto) del titolo esecutivo e avendo, peraltro, il presidente della Corte territoriale in tal senso proceduto (ritenendo, infine, positivamente risolta la questione alla stregua dell'esame della "copia conforme per estratto", contenuta nel fascicolo e contestata dal ricorrente). Sicché era necessario instaurare il rito camerale partecipato. La violazione del contraddittorio e la lesione del diritto di difesa rendono invalida la deliberazione impugnata.
Infatti, "il mancato avviso ... della data di udienza camerale fissata per i provvedimenti di cui all'art. 674 c.p.p., comporta la nullità assoluta ed insanabile ex art. 178 c.p.p., lett. c) per violazione del diritto di difesa. Ed invero, il giudice dell'esecuzione in tale procedimento deve osservare quanto stabilito in generale dall'art. 666 c.p.p. ed, in particolare, dal comma 3 di detta norma che prescrive l'obbligo di comunicare o notificare alle parti e ai difensori l'avviso della data di udienza camerale fissata per la trattazione del ricorso" (Sez. 2^, 17 novembre 1999, n. 5495, Esposito, massima n. 216349).
Conseguono l'annullamento, senza rinvio, del decreto impugnato e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Cagliari per il corso ulteriore ai sensi dell'art. 666 c.p.p., comma 3.
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti Corte di appello di Cagliari per il corso ulteriore. Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2008