Sentenza 12 giugno 1999
Massime • 1
Le controversie relative all'aggiudicazione degli appalti pubblici di rilevanza comunitaria (c.d. appalti di soprassoglia comunitaria) appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, anche se gli enti che indicono le relative gare d'appalto hanno natura di ente pubblico economico o sono costituiti in società per azioni od in aziende speciali, desumendosi la sussistenza di quella giurisdizione dall'art. 13 della legge n. 142 del 1992 (la quale, dando esecuzione alle direttive comunitarie in materia processuale sugli appalti, nel prevedere la proponibilità della domanda risarcitoria da parte di chi abbia ottenuto l'annullamento dell'atto lesivo da parte del giudice amministrativo, ha implicitamente affermato che la giurisdizione su detto annullamento compete al giudice amministrativo), nonché dall'art. 11 della legge n. 489 del 1992, che ha esteso l'applicazione del suddetto art. 13 della legge n. 142 del 1992 alle procedure di appalto degli enti costituiti in forma di società per azioni (di cui alla direttiva CEE del 17 novembre 1990).
Commentario • 1
- 1. Cons.Stato 15.2.2002Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 4 marzo 2002
Quando la procedura di gara è indetta con le regole dell'evidenza pubblica da un soggetto che opera nell'erogazione di servizi pubblici e che è tenuto, in generale, al rispetto di siffatte regole, la giurisdizione del giudice amministrativo sussiste anche se non vi era, in concreto, il vincolo comunitario ad utilizzare l'evidenza pubblica in quello specifico caso. — Consiglio di Stato, IV Sezione 15 febbraio 2002 n. 934 sul ricorso nr.623/1993, proposto da Consiglio Nazionale dei Chimici, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Ordine dei Chimici di Trento, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo De Caterini, elettivamente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/06/1999, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 12 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco FAVARA - Primo Presidente F.F. -
Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - rel. Consigliere -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ATAC - AZIENDA TRAMVIE AUTOBUS DEL COMUNE DI ROMA, in persona del Direttore Generale pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. 8 VICO 29, presso lo studio dell'avvocato PIERO D'AMELIO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LORENZO FALASCA, PAOLO TESAURO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
FIAT FERROVIARIA S.P.A. in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BORGHESE 3, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE GUARINO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
nonché contro
BREDA COSTRUZIONI FERROVIARIE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IV FONTANE 15, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO MOLÈ che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 7752/98 del Tribunale amministrativo regionale di ROMA;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/99 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito l'Avvocato Piero D'AMIELIO, per la ricorrente;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
giurisdizione del giudice amministrativo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società DA ON, con ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lazio, notificato il 1^ giugno 1998, impugnò la deliberazione dell'Azienda Tranvie e Autobus del Comune di Roma con la quale erano stati approvati alcuni atti del procedimento di gara per la fornitura di vetture tranviarie e, in particolare, il verbale di aggiudicazione definitiva di tale fornitura alla società Fiat Ferroviaria.
L'Atac, costituitasi in giudizio, eccepì il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo e ha successivamente proposto ricorso ai sensi dell'art. 41 del codice di procedura civile con il quale ha sostenuto la tesi della competenza giurisdizionale dell'Autorità giudiziaria ordinaria.
Le società DA ON e Fiat Ferroviaria resistono con due autonomi controricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si sostiene con il ricorso che, essendo l'Atac ai sensi dell'art.22 della legge 8 giugno 1990 n. 142 un'azienda municipalizzata equiparabile per tale sua natura agli enti pubblici economici, alla cui disciplina deve soggiacere, le controversie (come quella in esame) relative alle gare per il conferimento di appalti da essa indetti, sono soggette alla giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria in quanto, ad eccezione dei provvedimenti generali di autorganizzazione, gli atti degli enti pubblici economici e delle aziende municipalizzate non sono caratterizzati dall'autoratività degli atti amministrativi in senso proprio, ma si pongono su un piano di parità con quelli dei soggetti con i quali essi vengono in relazione. La tesi della ricorrente non può essere condivisa. Queste Sezioni Unite hanno effettivamente più volte enunciato il principio secondo cui le controversie concernenti l'aggiudicazione di appalti da parte di enti pubblici economici, che agiscano in posizione di parità con gli aspiranti alle gare, sono devolute alla cognizione del giudice ordinario, in quanto la procedura di scelta dell'aggiudicatario non inerisce all'organizzazione dell'istituto, ma costituisce esercizio di attività imprenditoriale a quale è inidonea a degradare in interessi legittimi le posizioni soggettive dei terzi (sent.nn. 10616 del 1996, 5973 del 1994, 716 del 1993) Con una recente sentenza (n.64 del 1999) le Sezioni Unite hanno, però, negato l'applicabilità di tale principio agli appalti c.d. di "soprassoglia comunitaria (appalti miliardari) e ritenuto che essi siano, invece, disciplinati dalle disposizioni legislative emanate in esecuzione delle direttive comunitarie cd. processuali sugli appalti (CEE del 21.12. 1989 n. 665, modificata dall'art. 41 della direttiva 18.6.1992 n. 50; CEE del 25.2.1992),le quali hanno imposto agli Stati l'obbligo di "predisporre una normativa atta a garantire, anche in via cautelare, che le decisioni delle commissioni aggiudicatrici siano oggetto di ricorsi efficaci e quanto più possibile rapidi". Le disposizioni legislative che hanno dato attuazione alle menzionate direttive sono costituite dall'art. 13 della legge 19 febbraio 1992 n. 142 e dall'art. 11 della legge 19 dicembre 1992 n.489.
In base alla prima di tali norme (intitolata. Violazioni del diritto comunitario in materia di appalti e forniture"),la quale stabilisce che "La domanda di risarcimento è proponibile dinanzi al giudice ordinario da chi ha ottenuto l'annullamento dell'atto lesivo con sentenza del giudice amministrativo", si è affermato che la giurisdizione per ottenere lo annullamento del provvedimento compete al giudice amministrativo, presupponendo il ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria previsto per il risarcimento del danno, l'esaurimento con sentenza del procedimento amministrativo. E dall'altra norma (intitolata: Appalti di cui alla direttiva 90/531 CEE),la quale ha esteso l'operatività degli art.12 e 13 della legge n. 142 del 1992 "alle procedure di appalto degli enti costituiti in forma di società per azioni di cui alla direttiva CEE del 17 novembre 1990", si è tratta la regola secondo cui le controversie relative all'aggiudicazione degli appalti rientranti nella disciplina comunitaria appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche se gli enti che indicono legare d'appalto sono pubblici economici ovvero costituiti in società per azioni o in aziende speciali.
In applicazione di questi principii deve dichiararsi la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo avendo nella specie la causa come suo oggetto la questione della legittimità degli atti inerenti alla gara di un appalto di "soprassoglia comunitaria" (appalto per la fornitura di cinquanta vetture tranviarie, ciascuna quotata L.3528 milioni di lire) indetta dall'azienda municipalizzata Atac. Si dispone la compensazione delle spese di questo giudizio per la sussistenza di giusti motivi.
P.T.M.
la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 1999.
Depositato in cancelleria il 12 giugno 1999