Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/05/2001, n. 7359
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Sentenza 30 maggio 2001

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La deroga al principio del riposo settimanale dopo sei giorni lavorativi consecutivi, deroga prevista, per il personale viaggiante su linee extra - urbane dipendente da imprese esercenti il pubblico servizio di trasporto, dall'art. 8 della legge 14 febbraio 1958, n. 138, che consente il cumulo di due riposi settimanali, comporta che sono possibili due ipotesi di cadenza del riposo settimanale - o dopo sei giorni o dopo dodici giorni con cumulo di due giorni di riposo solo in presenza di determinati requisiti - ma non quella di spostare il giorno di riposo settimanale tra il settimo e l'undicesimo giorno; talché il lavoro prestato oltre il sesto giorno lavorativo in violazione della normativa sul diritto al riposo settimanale deve essere risarcito per il sacrificio derivante dal superamento dell'anzidetta disciplina legale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/05/2001, n. 7359
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7359
    Data del deposito : 30 maggio 2001

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