Sentenza 14 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/05/2003, n. 7402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7402 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2003 |
Testo completo
ESENTE DA BOLLI E DIRITTI Aula A SOGGETTA A REGISTRAZIONE MATERIA EQUA RIPARAZIONE BBLICA ITALIANA OGGETTO: Eccessiva durata del processo - Prova del dan- 07402/03 POLO ITALI NOIN NOME DEL LA CORTE SUP SEZIONE PRIMA CIVILE composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.20948/02. SAGGIO Presidente Dott. Antonio VITRONE Cons. Relatore Dott. Ugo ADAMO Consigliere 16432 Cron. Dott. Mario DI PALMA Consigliere Rep.1956 Dott. Salvatore Ud.
7.4.03 NAPPI Consigliere Dott. Aniello ha pronunciato la seguente: S E N T EN ZA sul ricorso proposto da: SC NT, elettivamente domiciliata in + Roma, Via Adige, n. 43, presso l'avv. Giulio Di Gio ia, che la rappresenta e difende per procura a mar- gine del ricorso;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del mi- nistro in carica, elettivamente domiciliato in Ro- ma, Via dei Portoghesi, n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
controricorrente י 902 2003 : avversO il decreto della Corte d'Appello di Roma pubblicato il 10 giugno 2002; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 aprile 2003 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE udito il P.M., in persona del Sostituto Procu- ratore Generale Dott. Carlo DESTRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 12 ottobre 2001 As- sunta ER conveniva in giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Roma il Ministero della Giu_sti- zia per ottenere l'equa riparazione del danno non patrimoniale sofferto per l'eccessiva durata del processo da essa promosso dinanzi al Pretore di Be- nevento al fine di sentir accertare il suo diritto E ma-alla percezione dell'indennità giornaliera di ternità, processo conclusosi dopo quasi sei anni con una pronuncia di rigetto per difetto di prova circa l'esistenza del rapporto di lavoro subordina- to. - 10 giugno 2002 la Con decreto del 22 aprile corte d'appello rigettava il ricorso. Osservava la corte che il diritto all'equa ri- parazione era legato alla sussistenza di un danno verificatosi in concreto e che, sebbene nella spe- cie dovesse ritenersi superato il termine ragione- vole di un modesto procedimento di limitata com- plessità, relativo al conseguimento di un beneficio assistenziale di modesto significato economico, nessun pregiudizio poteva individuarsi a carico della ricorrente, nei cui confronti non poteva pre- sumersi alcun disagio psicologico legato al pro- trarsi oltre il ragionevole del processo, sicché la pendenza del giudizio non poteva averle arrecato pregiudizio morale, tanto più che la parte alcun ricorrente era risultata soccombente in primo gra- do. Contro il decreto ricorre per cassazione As- : sunta ER con due motivi. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, e dell'art. 2956 cod. civ. in relazione al- l'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., e sostiene che, qualora come nella specie risulti superato il termi ne della ragionevole durata del processo con riferi mento ai parametri indicati dalla legge, il danno 3 non patrimoniale dedotto in giudizio avrebbe dovuto trovare riconoscimento ed essere liquidato equita- tivamente, essendo l'equa riparazione riconosciuta dalla legge unicamente in dipendenza del protrarsi del processo oltre il limite della ragionevolezza. La censura non merita accoglimento poiché que- sta Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sulla W questione (Cass. 8 agosto 2002, n. 11987, e succes- siva giurisprudenza conforme) ed ha escluso che l'indennizzo introdotto dalla legge n. 89 del 2001 possa considerarsi come conseguenza automatica del l'ingiustificata durata del processo, trattandosi della riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione di un diritto che trova la sua tutela i non già nelle previsioni di norme costituzionali o ad esse equiparate, bensì in una legge ordinaria che richiede la prova della sussistenza di un danno in concreto ai fini del riconoscimento dell'equa ri parazione richiesta dal ricorrente il quale è per- ciò tenuto, nell'ipotesi di danno non patrimoniale, ad allegare e provare circostanze di rilievo tale che possa desumersene, in presenza dei requisiti ri chiesti dagli artt. 2727 e 2729 cod. civ., la produ zione di un danno indennizzabile in dipendenza del la lesione di un diritto suscettibile non già di ri - 4 sarcimento ma pur sempre di riparazione in assenza di una lesione diretta della sfera patrimoniale del soggetto leso, presunzioni che il decreto impugnato ha escluso potersi trarre dagli elementi di fatti acquisiti al processo. Col secondo motivo viene dedotto il vizio di o messa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in quanto la sentenza impugnata, dopo aver accertato la sussi stenza del diritto all'equa riparazione per la non ragionevole durata del processo promosso dalla ri- corrente, avrebbe inopinatamente respinto la doman- 1 da di equa riparazione in considerazione dell'esito negativo del giudizio, pervenendo ad una statuizio- ne in aperto contrasto con le argomentazioni prece- dentemente addotte di modo che non sarebbe consenti ta l'identificazione del procedimento logico posto a base della pronuncia. Premesso che non può dubitarsi dell'ammissibi- lità della censura in quanto il ricorso per cassa- zione previsto dall'art. 3, co. 6, della legge n. 89 del 2001, è il ricorso ordinario esteso alla cen sura dei vizi di motivazione e non il ricorso stra ordinario limitato alla denuncia del vizio di viola zione di legge (Cass. 19 novembre 2002, n. 16256), 5 ! è destituita di fondamento in quanto si rivolge contro un'affermazione contenuta nella motivazione che non costituisce punto decisivo della controver- sia ma mera argomentazione rafforzativa della sta- tuizione di rigetto, fondata, essenzialmente, sul mancato accertamento di un pregiudizio non patrimo- niale in dipendenza della durata non ragionevole del processo dinanzi al Pretore di Benevento. In conclusione perciò, il ricorso non può tro- vare accoglimento e deve essere respinto. Le spese giudiziali restano interamente com- pensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dispone la com- pensazione totale delle spese giudiziali. Così deciso in Roma, il 7 aprile 2003. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Ама IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSATIONE Prime Sezione Civile CORTE SUPREMA CASS Depositato in Cancelleria Si attesta la registrazione prosso Agen delle Entrate di Roma 2 il 13-5-2004 il 14 MAG. 2003 Serie 4 al n. 14665 versate € 129.11 IL CANCE apposta in calce alla couts putr es (art. 278 T.U. n°115 del 7/2002) IL CANCELLIERE 01 Roberto Ricci