Sentenza 20 luglio 2017
Massime • 1
La richiesta di rescissione del giudicato ex art. 625-ter cod. proc. pen. può essere presentata, nell'interesse del condannato, anche da persona diversa dal difensore munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen., da quest'ultimo delegata al deposito dell'atto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/07/2017, n. 52266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52266 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2017 |
Testo completo
52266-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 20/07/2017 ARTURO CORTESE Presidente - Sent. n. sez. 2855/2017 VINCENZO SIANI ROSA ANNA SARACENO REGISTRO GENERALE N.36900/2016 MONICA BONI Rel. Consigliere - STEFANO APRILE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IN CA OR nato il [...] avverso la sentenza del 26/11/2014 del TRIBUNALE di PISA sentita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI;
оги halette/sentite le conclusioni del PG 1. EB oues OL de he chistachiorars mommissible . Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 26 novembre 2014 il Tribunale di Pisa condannava l'imputata ME NA SE alla pena di mesi uno di arresto, oltre al pagamento delle spese processuali, con i doppi benefici di legge, in quanto ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 76, comma 3, D.Lgs. n. 159/2011 per avere contravvenuto al foglio di via obbligatorio, emesso dal Questore di Pisa il 19 marzo 2013 e notificatole l'11 aprile 2013, che le aveva vietato di soggiornare e circolare nel comune di Vecchiano per la durata di un anno a decorrere da tale data.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata per il tramite del suo difensore di fiducia, nomrinato procuratore speciale, il quale ne ha chiesto la revoca ai sensi dell'art. 625 ter cod. proc. pen. per l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo da parte della condannata, dipendente dall'assoluta mancanza di qualsivoglia notificazione del decreto di citazione diretta a giudizio, sia all'imputata, sia al proprio difensore di fiducia, avv.to Marco Salvatelli del foro di Pisa. Secondo la difesa, in data 4 giugno 2013, contestualmente alla contestazione del fatto di reato, la SE aveva nominato difensore di fiducia l'avv. Marco Salvatelli ed eletto domicilio presso lo studio dello stesso, ove in data 3 dicembre 2013 era stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Soltanto in data 28 aprile 2015 il predetto legale aveva ricevuto richiesta, proveniente dall'avv.to Roberto Nocent del foro di Pisa, di pagamento delle prestazioni svolte quale difensore d'ufficio, nominato ai sensi dell'art. 97 cod. proc. pen., comma 4, della SE per l'udienza del 26 novembre 2014, atto che rendeva edotti della celebrazione del processo e della sua definizione con la sentenza impugnata. Dall'accesso eseguito presso la cancelleria del Tribunale di Pisa e presso la locale Procura della Repubblica si apprendeva che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che le comunicazioni fax del 28 marzo 2014, provenienti dal numero della Procura della Repubblica, fossero dirette allo studio del difensore e lo avessero raggiunto, mentre, al contrario, erano state inoltrate all'ufficio UNEP ed avevano riportato la dicitura: "Impossibilità di notifica al difensore a mezzo fax, si prega di notificare a mezzo UNEP". Le stesse dunque non offrivano prova della notificazione del decreto di citazione all'imputata presso il difensore domiciliatario e consentono di ravvisare l'incolpevolezza della sua assenza al processo con pregiudizio per la possibilità di difesa.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. Alfredo Pompeo OL, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, sia perché proposto avverso sentenza non ancora irrevocabile, sia perché non presentato da difensore munito di procura speciale, ma da un suo incaricato.
4. Con successiva memoria la difesa ha controdedotto alle conclusioni del 1 P.G., assumendo che il ricorso è stato sottoscritto da difensore procuratore speciale della condannata senza che la norma di cui all'art. 625 ter cod. proc. pen. preveda l'impossibilità di avvalersi di un incaricato per il deposito dell'atto in cancelleria e che lo stesso era stato proposto avverso sentenza passata in giudicato nei confronti dell'imputata, la quale aveva a disposizione quell'unico rimedio, da esperire nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni dall'appresa conoscenza della condanna, senza avere potuto controllare i tempi dell'attività degli uffici giudiziari e del compimento degli adempimenti notificatori nei riguardi delle altre parti. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e merita dunque accoglimento.
1. In primo luogo, ritiene il Collegio di non poter accogliere le eccezioni in rito sollevate dal Procuratore Generale nella sua requisitoria.
1.1 Il ricorso risulta sottoscritto da difensore munito di procura speciale e depositato materialmente da altra persona a ciò incaricata.
1.1.1 L'art. 625 ter cod. proc. pen., comma 2, prescrive che "La richiesta è presentata, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme dell'art. 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento". In proposito questa Corte Suprema di cassazione, a Sezioni Unite, ha fissato il seguente principio di diritto: "Il rimedio della rescissione del giudicato, previsto dall'art. 625 ter c.p.p., ha natura di mezzo di impugnazione straordinaria ed implica che la richiesta, con allegazione dei documenti a sostegno, sia depositata nella cancelleria del giudice di merito la cui sentenza è stata posta in esecuzione" ( Sez. U., n. 36848 del 17/07/2014, Burba, rv. 259990; sez. 1, n. 23426 del 15/04/2015, Lahrach, rv. 263793), rilevando che nella materia delle impugnazioni vige il principio della tassatività e della inderogabilità delle forme stabilite dalla legge, in quanto si tratta di requisiti la cui osservanza è sanzionata a pena di inammissibilità (sez. 5, n. 45851 del 27/05/2016, Mitkova, rv. 268447). Non ha però affrontato espressamente il tema della consegna del ricorso a mezzo di un soggetto diverso dai legittimati, da costoro delegato.
1.1.2 Ritiene il Collegio che tale modalità di deposito debba ritenersi ammissibile, nei limiti e per i motivi di cui in prosieguo, anche in riferimento al ricorso ex art. 625 ter presentato da un difensore. Va ricordato al riguardo che l'incaricato altro non è che la persona cui è affidato il compito di recapitare l'atto, già completo nella sua redazione e sottoscritto dal proponente, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ossia è colui al quale il legittimato a proporre il mezzo d'impugnazione ha conferito delega, anche orale e 2 rif non formalizzata per iscritto, al compimento dell'attività materiale di consegna del ricorso in sua vece e per suo conto. Il secondo comma dell'art. 625 ter contempla in un'unica disposizione, sia l'individuazione dei soggetti legittimati all'impugnazione, sia le formalità di esperimento, stabilendo dei requisiti imposti a pena d'inammissibilità. In tal senso la norma si distingue sia dall'art. 625 bis cod. proc. pen., che dall'art. 633 cod. proc. pen. e dall'art. 46 cod. proc. pen., che disciplinano, le prime due, altrettanti strumenti impugnatori volti a superare il giudicato già formatosi, e la seconda la rimessione del processo, le quali tutte distinguono in qualche modo i due momenti della proposizione dell'istanza e della sua presentazione. Inoltre, come osservato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella citata pronuncia Burba del 2014, la configurazione del rimedio straordinario nella sua "scarna enunciazione normativa", non può ritenersi completa ed esaustiva, ma rimanda necessariamente alle regole generali concernenti la impugnazioni ed in tal senso assume rilievo il richiamo, operato dal comma 2 dell'art. 625 ter, all'art. 583, comma 3, cod. proc. pen., quanto alle formalità dell'autenticazione della sottoscrizione dell'atto di procura speciale. Inoltre, sempre secondo le Sezioni Unite, nell'assenza di una previsione espressa, analoga a quella inserita nell'art. 625 bis, imponente la presentazione della richiesta nella cancelleria della Corte di cassazione, deve ritenersi che nell'art. 625 ter sia implicito il rinvio al comma 1 dell'art. 582 cod. proc. pen., a norma del quale il deposito dell'atto d'impugnazione deve avvenire nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
1.1.3 Ora, deve rilevarsi che il suddetto comma 1 dell'art. 582 cod. proc. pen., implicitamente richiamato, comprende anche la regola che consente la facoltà di presentazione dell'atto d'impugnazione a mezzo di un incaricato, che è la regola base del sistema, applicabile fra l'altro anche ai rimedi oggetto dei già citati artt. 46, 625 bis e 633 cod. proc.pen., i quali riservano soltanto alla proposizione della richiesta il requisito della provenienza dalla persona interessata o dal procuratore, generale o speciale che sia, senza estenderlo anche alla successiva presentazione mediante la materiale attività di deposito nella cancelleria, quindi consentita anche ad un incaricato. E se un ostacolo formale all'applicabilità di tale regola potrebbe ravvisarsi, per l'ambiguità insita nella rilevata sintetica formulazione dell'art. 625 ter, in relazione al soggetto "interessato", cui si lega testualmente l'avverbio "personalmente", eguale preclusione non può valere per il "difensore munito di procura speciale", cui il detto avverbio non è collegato letteralmente e nei cui confronti non sussistono le cautele all'origine della preclusione medesima, data la funzione rivestita, che offre 3 муд di per sé particolari garanzie di affidabilità ed è in genere esplicata anche con l'ausilio di collaboratori di fiducia.
1.1.4 Non ignora il Collegio che altre pronunce di questa Corte (n. 23426/2015 citata;
n. 45851/2016 citata;
sez. 3, n. 17234 del 3/11/2016, Akhtar, non massimata;
sez. 4, n. 11757 del 26/10/2016, Sellouom, non massimata, sez. 4, n. 50791 del 27/10/2016, GJ non massimata), si sono espresse in senso contrario alla tesi qui sostenuta, ma ritiene di doversi dissociare dalla soluzione ivi proposta, collegata peraltro in alcuni casi a situazioni di trasmissione della richiesta di rescissione del giudicato a mezzo fax, oppure per raccomandata inoltrata col servizio postale, che, oltre a non affrontare la tematica mediante il suo inquadramento nel sistema processuale, dà anche una fuorviante lettura unitaria del testo della norma, che non si confronta con gli specifici tratti formali e sostanziali che essa presenta, quali sopra evidenziati.
1.2 Non merita accoglimento nemmeno l'ulteriore eccezione relativa alla proposizione della richiesta prima ancora che si fosse formato il giudicato sulla pronuncia di condanna, emessa a carico della SE. Dagli atti del fascicolo e dalla stessa requisitoria del P.g. emerge che costei, dopo avere lasciato decorrere il termine per proporre appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Pisa, venuto a scadenza l'11 marzo 2015, appresa conoscenza dell'esistenza della predetta pronuncia il 28 aprile 2015, aveva proposto l'istanza di restituzione nel termine in data 8 maggio 2015, respinta dalla Corte di appello di Firenze, quindi il 27 maggio 2015 ha avanzato la richiesta di rescissione del giudicato. All'epoca la sentenza non era stata ancora comunicata al Procuratore Generale presso la Corte di appello di Firenze, adempimento avvenuto in seguito, senza che il destinatario avesse esercitato la facoltà d'impugnazione, non risultando dagli atti alcun elemento in tal senso. Tanto ha determinato la formazione del giudicato nei confronti di tutte le parti processuali e consente di ravvisare tale condizione imprescindibile, già sussistente nei confronti dell'imputata al momento della proposizione della sua istanza.
2. Quanto al merito della richiesta, la ricorrente deduce l'incolpevole mancata conoscenza del processo derivante dall'omessa notificazione del decreto di citazione a giudizio, non compiuta, né nei suoi confronti e nemmeno nei riguardi del proprio difensore di fiducia, già designato nel corso delle indagini preliminari.
2.1 Come risulta dagli atti processuali, cui questa Corte ha facoltà di accesso diretto, consentito dalla natura processuale della tematica posta dal ricorso, la SE aveva designato quale proprio patrocinatore l'avv.to Marco Salvatelli del foro di Pisa e compiuto l'elezione di domicilio presso il suo studio professionale in Lungarno Mediceo n. 56 in Pisa: in tal modo aveva espresso la chiara ed esplicita volontà di ricevere le notificazioni degli atti processuali nel luogo ivi indicato. Il decreto di کمر citazione diretta a giudizio, emesso dalla Procura della Repubblica di Pisa in data 17 gennaio 2014 non risulta, invece, mai notificato, poiché inoltrato in duplice copia all'UNEP a mezzo fax con la dicitura stampigliata "impossibilità di notifica al difensore a mezzo fax, si prega notificare a mezzo UNEP", senza che poi detto ufficio avesse curato il recapito personale a mezzo del servizio postale dell'atto.
2.2 Ne discende che l'imputata è stata privata incolpevolmente della possibilità di avere conoscenza del processo e di prendervi parte, non avendone avuto notizia legale e rituale nemmeno il suo difensore, rimasto del pari assente e sostituito da altro legale nominato d'ufficio ai sensi dell'art. 97 cod. proc. pen., comma 4, secondo le indicazioni riportate nel verbale. Il ricorso va dunque accolto con la conseguente revoca della sentenza di condanna e la trasmissione degli atti al Tribunale di Pisa per quanto di competenza.
P. Q. M.
revoca la sentenza del Tribunale di Pisa del 26-11-2014 nei confronti di SE ME NA e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Pisa per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 20 luglio 2017. Il Presidente Il Consigliere estensore Monica Boni Artura Cortese матери DEPOSITATA IN CANCELLERIA 15 NOV 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 1 05