Sentenza 27 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/03/2003, n. 4624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4624 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2003 |
Testo completo
IANN. 131 TAB . ALL B - N . 5 ITAL LICA ESENTE DA REGISTRAZIONE BB AL SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 PU E R MATERIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIO NUT AR IA 0 4 6 2 4 / 03 Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Dott. Francesco 18135/0 Cron. 1044 Presidente Consigliere CICALA Dott. Mario Rep. - Consigliere Od. 10/07/02Dott. Vittorio Glauco EBNER FICO Rel Consigliere c.c. Dott. Nino SPAGNA MOSSO Consigliere Dott. Bruno ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: IZ SO, EL ANNUNZIATA, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, difesi dall'avvocato ANTONIO RUSSO, giusta procura in calce;
- ricorrente +
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE TEANO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 - controricorrente 3213 -1- avverso la sentenza 11. 226/00 della Commissione tributaria regionale di NAPOLT, depositata il 06/06/00; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 10/07/02 dal Consigliere Dott. Nino FICO;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- Ja Corte, ritenuto in fatto e diritto che ON ET e UN AZ hanno proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale della Campania del 6.6.2000 con atto notificato direttamente all'Agenzia delle Entrate di Teano, subentrata all'Ufficio Imposto Dirette di Sessa Aurunca e all'Ufficio IVA di Caserta, parti nei precedenti gradi di giudizio;
che il Ministero delle Finanze si è costituito chicdendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
che è giurisprudenza consolidata di questa Corte che in tema di contenzioso tributario gli uffici periferici del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono privi di soggettività esterna e di legittimazione quanto al giudizio di cassazione conseguente all'impugnazione delle sentenze delle Commissioni tributarie, spettando tale soggettività e legittimazione unicamente al Ministero stesso, contro il quale va proposto il ricorso, con conseguente necessità della notifica di quest'ultimo presso l'Avvocatura Generale dello Stato (Cass, n.6034/98; n.2807/99; n.8714/01; n.13730/01); che portanto il ricorso proposto dai contribuenti contro l'Agenzia delle Fintrate di Teano, quindi nei confronti dell'ufficio periferico, nell'assoluta imilevanza della costituzione del Ministeru a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, cui non può riconoscersi efficacia sanante, derivando il vizio dell'impugnazione dall'errata individuazione della parte (Cass.26 giugno 2001, n.8714), va dichiarato inammissibile;
che peraltro il controricorso del Ministero è tardivo;
che non va provveduto sulle spese per tale tardività;
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso. Roma, 10. 7. 2002 0DEPORTATORY NOR 2003 27 MAR 3 0 CANCEL 8 3 12 Cons;
EST. น il presidente asall One CANCELLIERE حسبة