Sentenza 20 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/10/2003, n. 15644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15644 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2003 |
Testo completo
ITALIANA I , D LLO NI SPESA, TASSA UBBLICA I BO AI SENSI DELL'ART. D STA P 33 PO 5 OG IM N. A DA D 73 , E TE 8- REGISTRO ESEN 1- 1 DIRITTO E G IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LEG Ô BELLA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Contra SEZIONE TERZA CIVILE ajrazi Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 5366/01 Dott. Vittorio DUVA Presidente Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Rel. Consigliere Cron.31825 Consigliere Dott. Bruno DURANTE Consigliere Rep. Dott. Mario FINOCCHIARO Dott. Donato CALABRESE Ud. 12/02/03 ha pronunciato la seguen1.56 44/03 Consigliere sul ricorso proposto da: BULGHERANO SS, con sede in Mascalucia, in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig.ra VI NN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GALILEI 45, presso 10 studio dell'avvocato GIOVANNI MAGNANO DI SAN LIO, difesa dall'avvocato ANTONINO TRIBULATO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
EN BA;
intimato 2003 407 avverso la sentenza n. 93/00 della Corte d'Appello di CATANIA, Sezione Specializzata Agraria, emessa il 14/02/00 e depositata il 19/02/00 (R.G. 273/99); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/03 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La società semplice Bulgherano, in persona del legale rappresentante NN VI, nel 1994, chiedeva alla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Siracusa di dichiarare cessato, alla data del 3 maggio 1995, il con- tratto di affitto avente ad oggetto un fondo sito in agro di Lentini e condannare l'affittuario AD Sebastiano al rilascio. In ogni caso chiedeva pronunciarsi la risoluzione del contratto per il grave inadempimento del AD, che, senza l'autorizzazione dell'originario concedente, NN AN, aveva impiantato un vigneto, contro la vocazione naturale a seminativo della zona e in violazione altresì delle norme comunitarie. 2 Il convenuto eccepiva l'improponibilità della domanda, non preceduta dalla previa contestazione dell'inadempimen- to, ai sensi dell'art.5 della legge 3 maggio 1982 n.203, e il difetto di legittimazione attiva dell'attrice. In su- bordine, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, collocando, per un verso, la scadenza legale al termine dell'annata agraria 1996/97 e, per altro verso, rilevando di aver trasformato il fondo in vigneto nell'annata agra- ria 1972/73, avvalendosi dell'art.14 della legge n.11 del 1971, previa rituale comunicazione al locatore. Proponeva altresì domanda riconvenzionale di condanna della società ricorrente al pagamento dell'indennità dovu- tagli per i miglioramenti, consistenti, per l'appunto, nel- 忆 la cennata trasformazione del terreno pascolativo in viag TO vigneto. Con sentenza del 25 gennaio 1999, la Sezione dichiara- va cessato il contratto di affitto alla data del 3 maggio 1995 (art. 2 lett. C della legge cit.) e condannava il AD al rilascio;
rigettava la domanda di risoluzio- ne;
dichiarava improponibile, per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione (art. 46 della 1. cit.), la domanda riconvenzionale. Appellavano in via principale il AD, chiedendo 3 dichiararsi la carenza di legittimazione attiva della SO- cietà Bulgherano, e, in via incidentale, la società attri- ce, insistendo nell'istanza di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore. Con sentenza del 19 febbraio 2000 la Sezione specia- lizzata agraria della Corte d'Appello di Catania ha riget- tato i gravami. れ Per la cassazione ricorre la società Bulgherano, for- mulando cinque mezzi di annullamento. Non ha svolto difese l'intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo, denunciando la violazione degli artt. 10, 11 e 14 della legge 11 febbraio 1971 n.11 e 16 della legge 3 maggio 1932 n.203 nonché omessa о insuffi- ciente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n.3 e 5 C.p.c.), la ricorrente, premesso che la trasformazione colturale del fondo avvenne, come è provato 1973 in causa, nel 1979, senza il consenso del concedente ed anzi con la sua immediata opposizione, e che parimenti eb- be luogo, senza il consenso del concedente, nel 1978, l'impianto di un nuovo vigneto in sostituzione del primo;
rileva che tutto ciò sarebbe dovuto bastare a far ritenere grave il reiterato inadempimento del coltivatore in fun- - zione della richiesta risoluzione del contratto. Col secondo motivo, denunciando la violazione degli artt. 10, 11 e 14 della legge n.11 del 1971 e 16 della leg- ge n.203 del 1982 nonché omessa o insufficiente motivazio- ne su un punto decisivo della controversia (art.360 n. 3 e 5 C.p.c.), manifesta l'avviso che il solo mancato rispetto delle tassative procedure amministrative prescritte dalla legge, in luogo del consenso del concedente (e necessarie anche per la legittimità dei miglioramenti eseguiti prima dell'entrata in vigore della legge n.203 del 1982, dopo la dichiarazione di incostituzionalità dell'art.17 7° comma del rapporto di affitto, ai sensi dell'art.4 lett. A del 么 della legge medesima, pronunciata dalla Corte costituzio- nale con la sentenza n.692 del 23 giugno 1988), costitui- sca inadempimento grave, idoneo a provocare la risoluzione D.L.Lgt. 5 aprile 1945 n.157. Identico giudizio di gravità avrebbe dovuto emettere la Corte, che non poteva perciò evitare, nel difetto di entrambe le condizioni legittimatrici dei miglioramenti, una conseguenziale sentenza risolutiva. Col terzo mezzo, denunciando la violazione degli artt.11 della legge n.11 del 1971 e 16 della legge n.203 del 1982 e omessa motivazione su un punto decisivo della 5 controversia (art. 360 n.5 C.p.c.), soggiunge che l'impian- to del nuovo vigneto, nel 1978, contrastava anche con la normativa comunitaria vigente dal 1976, per cui anche sot- to questo profilo l'inadempimento grave non poteva essere negato. Col quarto motivo, denunciando la violazione degli M artt.11 e 14 della legge n.11 del 1971, 16 della legge n.203 del 1982 e 2697 C.c. nonché omessa o insufficiente motivazione (art.360 n.3 e 5 C.p.c.), deduce l'errore com- messo dalla Corte col ritenere che si dovesse presumere il consenso tacito successivo del concedente e che tale con- senso escludesse l'inadempimento. Anzitutto incombeva all'affittuario l'onere di provare il consenso del concedente, nemmeno invece dedotto in cau- sa. In secondo luogo, se è vero che il consenso può essere prestato anche tacitamente, per fatti concludenti, è tut- tavia sempre necessario che da questi fatti esso possa de- dursi con certezza, non bastando a tal fine un comporta- mento semplicemente omissivo. Nemmeno varrebbero l'abban- dono dell'intrapresa azione giudiziaria o la riscossione dei canoni, non interpretabili, per la loro equivocità, come prova certa della volontà di rinunciare a far valere l'inadempimento. 6 La sentenza è dunque erronea perché, anziché conside- rare illecita l'azione dell'affittuario che ha eseguito i miglioramenti in assenza del preventivo consenso del con- cedente, unica condizione legittimatrice, ha posto a cari- CO del concedente l'onere di manifestare il proprio dis- senso in una forma non prevista dalla legge o di reiterar- lo continuativamente nel tempo. Col quinto motivo, denunciando la violazione degli artt.90 e segg. C.P.C., infine osserva che, se fosse stata fatta corretta applicazione delle norme di diritto, la Corte avrebbe dovuto accogliere l'appello incidentale e condannare l'affittuario al pagamento delle spese anche del secondo grado. M Il ricorso è destituito di fondamento. La sentenza impugnata, premesso, in punto di fatto, che nell'annata agraria 1972/73 l'affittuario impiantò un vigneto nel fondo seminativo locatogli, fino ad allora adibito a pascolo;
che il concedente NN insorse con- tro tale trasformazione, denunciando alla Sezione specia- lizzata agraria il grave inadempimento del colono, ma poi non coltivò il giudizio, che non risulta infatti essersi concluso con una decisione di merito;
che continuò a per- cepire l'estaglio fino all'annata 1989/90, addirittura 7 consentendo tacitamente, nel 1978, il reimpianto del vi- gneto;
osserva, in punto di diritto, come, con tale com- plessiva condotta, il NN abbia prestato "una sostan- ziale e duratura acquiescenza alla trasformazione coltura- le eseguita dal conduttore", giacché solo nel 1991 la so- cietà Bulgherano, subentrata nel rapporto con decorrenza т dall'annata agraria 1990/91, rinnovò le proteste di ina- dempimento contrattuale, invitando il colono ad estirpare il vigneto e convocandolo, per il tentativo di concilia- zione, innanzi all'Ispettorato agrario. La trasformazione dell'ordinamento colturale del fon- risalente al 1972/73, venne insomma, ad avviso dei do, giudici di appello, "sostanzialmente accettata e consenti- ta dall'originario concedente", seppure dopo un iniziale dissenso, come si evince dall'abbandono dell'azione riso- lutoria, dalla continuata, pacifica riscossione dei canoni e dall'incontestato reimpianto del vigneto nel 1978. E ta- le implicito consenso al mantenimento del vigneto nel ter- reno locato, consolidatosi con la regolare prosecuzione del rapporto per ben diciassette anni, non può essere ignorato né revocato per volontà del nuovo concedente e rende pertanto inefficace la postuma contestazione del grave inadempimento e la nuova, odierna domanda di risolu- 8 zione anticipata del contratto, proposta dalla società ap- pellata. Ebbene, rileva il Collegio, secondo l'insegnamento di questa Corte Suprema, il consenso del concedente all'ese- cuzione dei miglioramenti, come ogni altra manifestazione di volontà che non abbisogni di speciali forme, può essere anche tacito (Cass. 2 dicembre 1986 n. 7112), ossia manife- stato per fatti concludenti, incompatibili con la volontà di opporsi o dai quali il consenso sia comunque desumibile con certezza, da provarsi da chi li adduce. Ciò che è in ogni modo essenziale è che tale consenso, anche tacito, preceda, quale indispensabile condizione legittimatrice di tipo autorizzativo, e non segua l'esecuzione delle opere, sia cioè preventivo e non successivo. Un assenso successi- vo infatti non varrebbe a far venir meno "ex tunc" l'illi- ceità della condotta del concessionario, dovuta al difetto della condizione legittimatrice, ma potrebbe solo sanare "ex nunc" la situazione di illegittimità ancora in atto, senza far sorgere "ex post" il diritto all'indennizzo, ma semmai precludendo conseguenze pregiudizievoli al coltiva- tore, come la risoluzione per inadempimento (Cass. 10 mag- gio 1999 n.4614; conf. Cass. 17 gennaio 2001 n.591). Sta di fatto che, nel caso in esame, come risulta 9 chiaramente dalla sentenza, mancò il consenso preventivo del NN all'impianto originario del vigneto e al reim- pianto del 1978 (a proposito del quale ultimo, si osserva, la mancata prova di un "aperto dissenso a tale operazione" non equivale certo alla prova positiva di un consenso pre- ventivo), onde l'evidente illegittimità tanto della prima quanto della seconda innovazione, alla stregua della legi- slazione vigente all'epoca dell' esecuzione dell'opera mi- M il consenso del concedente gliorativa, la quale esigeva o in subordine, l'espletamento delle procedure di cui 0, agli artt. 11 e segg. della legge 11 febbraio 1971 n.11. Benvero, la Corte, avendo in sostanza accertato che il primo e il secondo impianto avvennero "inscio vel invito domino", nel senso già spiegato, che è cioè mancato, in ambo le occasioni, il consenso (esplicito implicito) preventivo all'esecuzione della variazione colturale, ha dato per scontato che non siano state nemmeno rispettate le procedure amministrative legittimatrici prescritte dal- la legge del tempo;
e, per ciò solo, nemmeno ha mai dubi- tato della gravità dell'inadempimento contrattuale posto in essere dall'affittuario, inosservante dell'obbligo di non mutare l'originaria destinazione del fondo e soprat- tutto di quello di fedeltà nell'esecuzione del contratto, 10 così dunque da giustificare, secondo l'opinione concorde della giurisprudenza, la risoluzione, ai sensi dell'allora art.4 lett.A del D. leg. luog. 5 aprile 1945 vigente n. 157. La sentenza impugnata, se ben interpretata, ha inteso "una SO- soltanto ravvisare, nella condotta del NN, stanziale e duratura acquiescenza" alla trasformazione colturale illegittimamente attuata dal colono, ossia una sostanziale e incondizionata accettazione dello stato di fatto, con la correlativa rinuncia a chiedere, per quel- l'inadempimento, la risoluzione dell'affitto; e con l'ul- teriore, logico corollario che il diritto alla risoluzio- ne, estinto, per effetto della rinuncia, in capo al conce- dente, non si è trasmesso, nel 1990, alla società Bulghe- rano, subentrata, "a parte locatoris", nel contratto agra- rio, che non può pertanto adesso, in luogo del concedente, per quello stesso inadempimento, utilmente azionarlo. D'altra parte è principio di ovvia evidenza e non nuo- M vo in giurisprudenza (fin dalle remote Cass. 13 dicembre 1977 n.5439 e 28 giugno 1972 n.2225) che la parte la quale presta completa acquiescenza alla violazione di un obbligo contrattuale posta in essere dall'altro contraente non può più addurla come motivo di inadempimento;
tale acquiescen- 11 za, in definitiva, potendo rilevare, secondo l'apprezza mento del giudice di merito, quale rinuncia a far valere 1'inadempimento come causa di risoluzione. Il convincimento espresso sul punto dai giudici di ap- pello è immune da vizi di ragionamento e da errori giuri- dici, siccome fondato non tanto sul pur eloquente abbando- no dell'azione giudiziaria intrapresa nel 1973 quanto sul- M la tranquilla prosecuzione del rapporto per un lunghissimo arco di tempo: circostanze queste, ambedue, sulla cui con- cludenza ed univocità di significato, a lume di logica e di buon senso, non è davvero il caso di indugiare. Tutto ciò premesso, apparirà chiaro come non colgano nel segno i primi tre motivi dell'impugnazione, tutti vol- ti, sotto diversi aspetti, ad asserire l'esistenza e la gravità di un inadempimento che la Corte di merito, come già detto, non ha mai negato;
e come non possa trovare in- gresso nemmeno il quarto, col quale la ricorrente, con suoi personali apprezzamenti, contesta il giudizio dato sulla prestata acquiescenza all'inadempimento, che già si è detto insindacabile in questa sede, perché adeguatamente motivato. Consegue naturalmente anche l'infondatezza del quinto motivo sulle spese. 12 Non Va adottato nessun provvedimento sulle spese di questo giudizio di Cassazione, attesa la già rilevata as- senza di difese della controparte.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso a Roma, addì 12 febbraio 2003. Il Cons Il Presidente Vitorio fuva как IL CANCELLIERE C1 CE AT DEPOSITATO IN CANC MERIA 2003 20 OTT. Oggi IL CANCELLIERE C CE AT 13