Sentenza 17 gennaio 2001
Massime • 1
In tema di contratti agrari il consenso anche tacito del concedente all'esecuzione dei miglioramenti, deve in ogni caso precedere quale indispensabile condizione legittimatrice di tipo autorizzativo e non seguire l'esecuzione delle opere. Un assenso successivo, infatti, non varrebbe a far venire meno "ex tunc" l'illiceità della condotta del concessionario, dovuta al difetto della condizione legittimatrice, salvo eventualmente a precludere conseguenze pregiudizievoli al coltivatore, come la risoluzione per inadempimento.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 2737 del 31https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. trib., 31/01/2022, (ud. 13/01/2022, dep. 31/01/2022), n.2737 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente – Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere – Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere – Dott. BALSAMO Milena – Consigliere – Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso R.G. 911h014 proposto da: F.A., nato a (OMISSIS) rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Lo Giudice del Foro di Agrigento, nello studio del quale in Canicattì viale Regina Elena 99 è elettivamente domiciliato; – ricorrente – contro RISCOSSIONE SICILIA s.p.a., in persona del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2001, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco SOMMELLA - Presidente -
Dott. Giovanni Silvio COCO - Consigliere -
Dott. Ugo FAVARA - Consigliere -
Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. Donato CALABRESE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NA LI, elettivamente domiciliato in ROMA presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato DESIO VINCENZO, con studio in BATTIPAGLIA VIA T.DE DEVITIIS, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IC UI, elettivamente domiciliato in ROMA PLE CLODIO 14, presso lo studio dell'avvocato GRAZIANI GIANFRANCO, difeso dall'avvocato RENZULLI CARMINE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
ER GA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 171/98 della Corte d'Appello di SALERNO, emessa il 16/4/98, depositata il 24/06/98; rg.545/97, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/00 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 22.1.1992 SI LU adiva la Sezione specializzata agraria del Tribunale di Salerno chiedendo sia la declaratoria di cessazione all'11.11.1993 che la declaratoria di risoluzione per gravi inadempimenti del contratto di colonia parziaria relativo al proprio fondo "Torre" in loc. Curti di Giffone V.P., concesso intorno al 1945 a RT IA, al quale erano poi subentrati EN IA e RT AN, rispettivamente moglie e figlio.
Instauratosi il contraddittorio la EN, oltre alla inammissibilità della domanda di risoluzione, deduceva che il rapporto agrario tra le parti non era associativo ma di normale affitto e, sull'assunto di avere eseguito miglioramenti ed avere corrisposto canoni superiori a quelli di legge, proponeva per parte sua domanda riconvenzionale, richiedendo le indennità e le restituzione conseguenti.
Con sentenza emessa il 27.6.1997 l'adita Sezione, qualificato il contratto come di affitto, lo dichiarava cessato all'11.11.1993, ordinando il rilascio del terreno per la data dell'11.11.1997, mentre dichiarava improcedibile la domanda di risoluzione. In parziale accoglimento, poi, della domanda riconvenzionale, liquidava l'indennità per miglioramenti in L. 33.000.000, oltre rivalutazione e interessi.
Su impugnazione del SI, la Corte d'appello di Salerno - Sezione specializzata agraria con sentenza emessa il 16.4.1988 parzialmente riformava la decisione di primo grado, rideterminando l'indennità in L. 6.850.000, con conferma nel resto. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la EN, sulla base di due motivi. Ha resistito con controricorso il SI. RT AN non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla insussistenza della prova del consenso del concedente all'esecuzione dei miglioramenti, ritenuta dalla Corte di merito, la ricorrente deduce che, avendo il concedente partecipato alla divisione dei frutti del fondo (nocciole), lo stesso avesse acconsentito alla trasformazione del fondo medesimo (da seminativo arborato a noccioleto). Contraddittoria, secondo la ricorrente, è inoltre la motivazione addotta dalla stessa Corte allorché da una parte ha escluso che la sola partecipazione alla divisione dei frutti potesse integrare un rapporto associativo (riconoscendo essere di affitto) e dall'altra non ha riconosciuto che la trasformazione fosse avvenuta con il consenso del concedente.
Il motivo non è fondato.
Pacifico che il consenso del concedente all'esecuzione dei miglioramenti può essere anche tacito (v. Cass. n. 7112/1986), tale consenso, anche tacito, deve comunque precedere, quale indispensabile condizione legittimatrice di tipo autorizzativo, e non seguire l'esecuzione delle opere, cioè è essenziale che sia preventivo e non successivo.
Un assenso successivo, infatti, non varrebbe a far venir meno ex tunc l'illiceità della condotta del concessionario, dovuta al difetto della condizione legittimatrice, ma semmai potrebbe precludere conseguenze pregiudizievoli al coltivatore, come la risoluzione per inadempimento (cfr. Cass. n. 4614/1999). In coerenza con tali principi, è dunque implicitamente negata rilevanza dalla impugnata sentenza - ai fini della sussistenza del consenso del SI alla esecuzione dell'opera di miglioramento - al comportamento ancor oggi dedotto nel ricorso (la ripartizione del prodotto del noccioleto), in quanto successivo e non preventivo alla detta trasformazione, e pertanto inidoneo a manifestare un valido consenso del concedente all'esecuzione della miglioria;
ne' allo scopo alcuna persuasiva correlazione è riscontrabile tra esclusione del rapporto associativo ed esclusione del consenso del concedente alla trasformazione del fondo.
Sicché la divisione a metà dei frutti, quale atto successivo, costituisce, piuttosto, la manifestazione dell'autonomia negoziale delle parti di regolamentazione del rapporto.
Col secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 17, 7^ comma, l.n. 203/82 e dell'art. 1561 c.c., per avere la Corte territoriale quantificato l'indennità secondo il disposto dell'art. 1651 c.c., anziché secondo la normativa vigente all'epoca di cessazione del rapporto.
Anche questo motivo non può trovare accoglimento, avendo la Corte di merito, con insindacabile giudizio di fatto in relazione alla situazione di specie. applicato nella sua estensione l'art. 1651 c.c. [ancorché impropriamente parli di "reviviscenza" dello stesso],
e quindi il criterio di quantificazione dell'indennità da esso previsto, attesa, del resto, la dichiarata incostituzionalità del 7^ comma, ultima parte, dell'art. 17 l.n. 203/82 (Corte Cost. sent. n. 692/1988). Nè sono, d'altronde, addotte da parte ricorrente specifiche ragioni volte a superare, dal punto di vista logico e giuridico, la situazione di fatto tenuta presente dal detto giudice e l'applicazione che ne ha tratto in punto di determinazione dell'indennizzo.
Il ricorso, pertanto, va rigettato, compensandosi tra le parti costituite per giusti motivi le spese del presente giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La CORTE rigetta il ricorso e compensa le spese fra le parti costituite.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2001