Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2001, n. 591
CASS
Sentenza 17 gennaio 2001

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In tema di contratti agrari il consenso anche tacito del concedente all'esecuzione dei miglioramenti, deve in ogni caso precedere quale indispensabile condizione legittimatrice di tipo autorizzativo e non seguire l'esecuzione delle opere. Un assenso successivo, infatti, non varrebbe a far venire meno "ex tunc" l'illiceità della condotta del concessionario, dovuta al difetto della condizione legittimatrice, salvo eventualmente a precludere conseguenze pregiudizievoli al coltivatore, come la risoluzione per inadempimento.

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  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 2737 del 31
    https://www.laleggepertutti.it/

    Cassazione civile sez. trib., 31/01/2022, (ud. 13/01/2022, dep. 31/01/2022), n.2737 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente – Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere – Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere – Dott. BALSAMO Milena – Consigliere – Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso R.G. 911h014 proposto da: F.A., nato a (OMISSIS) rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Lo Giudice del Foro di Agrigento, nello studio del quale in Canicattì viale Regina Elena 99 è elettivamente domiciliato; – ricorrente – contro RISCOSSIONE SICILIA s.p.a., in persona del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2001, n. 591
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 591
Data del deposito : 17 gennaio 2001

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