Sentenza 11 novembre 2014
Massime • 1
Non è affetto da invalidità il decreto che dispone il giudizio,sotto il profilo dell'insufficiente o errata specificazione del luogo di comparizione, quando fa riferimento alla precedente sede del tribunale, a condizione che il trasferimento dell'ufficio giudiziario in altro edificio sia successivo alla"vocatio in iudicium", che la diversa ubicazione sia contigua alla precedente e sia stata adeguatamente pubblicizzata e che, comunque,dalle emergenze processuali risulti che l'imputato sia comunque venuto a conoscenza dell'effettivo luogo di svolgimento dell'udienza.(Fattispecie in cui la Corte ha escluso la nullità del decreto che dispone il giudizio in quanto la nuova sede del tribunale era prossima alla precedente, la quale, peraltro, non era stata chiusa e presentava ancora "ingressi presidiati" e un "ufficio informazioni", tanto che il difensore dell'imputato aveva regolarmente partecipato all'udienza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/11/2014, n. 52589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52589 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 11/11/2014
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 2606
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RECCHIONE Sandra - rel. Consigliere - N. 32188/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL RA N. IL 12/04/1975;
avverso la sentenza n. 3117/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 26/03/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RECCHIONE SANDRA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. BALDI Fulvio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
I La Corte di appello Bologna confermava l'accertamento della responsabilità penale dell'imputato in relazione ai reati di cui all'art. 646 c.p. e alla L. n. 197 del 1991, art. 12 e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, condannava lo stesso alla pena di mesi 8 e gg. 20 di reclusione ed Euro 220 di multa.
Si contestava all'imputato di essersi procurato un ingiusto profitto effettuando rifornimenti di gasolio per un ammontare di Euro 281,37 servendosi di un badge che serviva per il rifornimento di un autoarticolato della azienda di trasporti "Boschi Nerio" per la quale lavorava.
2. Avverso tale sentenza ricorreva personalmente l'imputato deducendo quattro motivi di ricorso:
2.1. violazione di legge processuale: omessa notifica all'imputato del decreto che dispone il giudizio.
Il ricorrente si doleva del fatto che il decreto di citazione a giudizio indicava la vecchia sede del Tribunale di Bologna, sita in piazza dei Tribunali 4, e non la nuova sita in via Farini n.
1. La errata indicazione della sede esatta, nella prospettiva del ricorrente, configurava una nullità assoluta in quanto aveva impedito all'imputato la partecipazione al processo e l'esercizio del diritto di difesa.
2.2. Motivazione carente, contraddittoria e manifestamente illogica. Il ricorrente evidenziava che non aveva avuto la disponibilità dell'autocarro al quale era abbinato il badge indicato nel capo di imputazione, bensì altro autocarro e che tale circostanza era verificabile attraverso il PRA dal quale risultava che l'autocarro abbinato al badge contestato era stato esportato. Inoltre si evidenziava l'incompatibilità del prelievo di 71 litri di gasolio con il serbatoio della vettura a lui in uso, della quale non era noto nè il limite di capienza, ne' tantomeno se si alimentasse a gasolio.
2.3. Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità. Secondo il ricorrente la Corte di appello aveva recepito in modo acritico la testimonianza dell'offeso senza valutare i motivi di gravame ed i documenti prodotti dalla difesa. In particolare ci si doleva del fatto che non erano stati valutati i motivi di contrasto che caratterizzavano il rapporto tra l'offeso e l'imputato, riconducibili alle lamentele dell'imputato in relazione alle condizioni di sicurezza del lavoro ed al fatto che nel maggio 2007 si era verificato un incidente stradale. Inoltre il ricorrente rilevava che la Corte territoriale, nel valutare i suoi precedenti, aveva fatto riferimento a quattro condanne definitive invece che tre.
2.4. Erronea applicazione della legge penale.
Si ritiene che il reato di appropriazione indebita debba essere assorbito dal reato di cui al D.L. n. 143 del 1991, art. 12. Si contestava, inoltre, la correttezza della data del commesso reato che essendo a consumazione istantanea non poteva essere contestato come consumato "Sino al 22.9.2007".
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
1.1.La giurisprudenza di questa Corte, la quale ha ritenuto la nullità del decreto di citazione a giudizio solo quando l'ufficio giudiziario è diviso in sezioni e il decreto di citazione non indica la sezione (Sez. 5^ n. 10218 del 9.10.1995, Branchi, rv. 203005;
contro però Sez. 3^, n. 4074 del 31.3.2000, Evola, 215830, che limita la nullità al caso in cui l'omessa indicazione della sezione è tale, in relazione alla situazione concreta, da provocare un'incertezza assoluta sul luogo di comparizione); ovvero quando il decreto indica un giorno diverso da quello effettivo della udienza (Sez. 6^, n. 8794 del 30.9.1996, Rotondale, rv. 205907), ma non ha mai ritenuto la nullità del decreto quando la indicazione imposta dalla norma codicistica non era errata, ma semplicemente priva di alcune precisazioni non essenziali allo scopo. Su questa linea è stato stabilito che "non è viziato da nullità ai sensi dell'art. 552 c.p.p., comma 2, sotto il profilo dell'insufficiente specificazione del luogo della comparizione, il decreto di citazione a giudizio che, qualora si tratti di piccolo centro dotato di un unico ufficio giudiziario, rechi esclusivamente l'indicazione del Comune dove ha sede la sezione distaccata competente per il giudizio, non richiedendo l'art. 552 c.p.p., comma 2, lett. d) la ulteriore indicazione della via, del numero civico, del piano o dell'aula di udienza, a meno che sia necessaria per evitare concrete incertezze circa il luogo di comparizione" (Cass. Sez. 1^, n. 4488 del 5.2.2002, Giaquinta, rv. 220621).
Ha precisato ulteriormente la Cassazione che la mancanza della specifica indicazione della sezione dove deve essere celebrato il dibattimento non comporta nullità se non determina incertezza assoluta sull'autorità giudiziaria innanzi alla quale l'imputato è chiamato a comparire (Cass. Sez. 3 n. 26630 del 7/6/2002, Bosco, rv. 222113). Tale orientamento è stato più di recente ribadito da Cass. Sez. 3^, Sentenza n. 23615 del 07/04/2005, Basso, Rv. 231988 e da Cass. Sez. 2^, n. 43903 del 03/11/2009, Rv. 245628. 1.2. Le linee interpretative che emergono dalla giurisprudenza richiamata consentono di ritenere che sia produttiva di nullità solo la incertezza assoluta sulla indicazione della autorità giudiziaria di fronte alla quale l'imputato è chiamato a comparire. Solo tale incertezza determina una lesione del diritto di difesa idoneo ad integrare la invocata nullità assoluta.
Nel caso di specie, come indicato dettagliatamente nella motivazione della sentenza impugnata, il trasferimento del Tribunale avveniva successivamente alla emissione del decreto che disponeva il giudizio;
tale trasferimento (in una sede molto vicina) aveva avuto una "adeguata pubblicità", ma soprattutto, la vicina sede dismessa non era chiusa, ma presentava "ingressi presidiati" e "ufficio informazioni" disponibili a indirizzare nella vicina via Farini coloro i quali non vi ci si fossero recati direttamente. Tale compendio di elementi fattuali consente di ritenere che l'imputato sia stato garantito nel diritto di conoscere il luogo fisico dove l'autorità giudiziaria, correttamente individuata, svolgeva di fatto l'udienza. Luogo, peraltro, prossimo a quello indicato nel decreto. La assenza di effettiva lesione del diritto a conoscere il luogo di svolgimento del processo trova conferma nel fatto che il difensore dell'imputato si era regolarmente recato in udienza ed aveva diligentemente svolto la attività a favore dell'assistito (producendo la denuncia sporta dall'imputato nei confronti del datore di lavoro e documentazione assicurativa). Il che indica in modo non equivoco come il diritto di difesa dell'imputato non abbia patito alcuna lesione, dato che era noto il luogo di effettivo svolgimento dell'udienza che si era svolta con la partecipazione attiva del difensore del Tortorella.
1.3. Può dunque affermarsi che la inesatta indicazione del luogo di svolgimento dell'udienza non determina nullità del decreto che dispone il giudizio qualora le emergenze processuali indichino in modo in equivoco che l'imputato era a conoscenza effettiva del luogo di svolgimento dell'udienza. In particolare deve essere affermato che non si verifica alcuna nullità quando il trasferimento del Tribunale sia successivo al decreto di notifica a condizione che allo spostamento del luogo di svolgimento effettivo dell'udienza sia stata adeguata pubblicità e che questo sia prossimo al luogo indicato nella citazione.
2. Il secondo ed il terzo motivo sono manifestamente infondati. Si valorizza una circostanza irrilevante ai fini della contestazione, ovvero il fatto che l'autocarro cui era associato il badge che consentiva i rifornimenti era stato esportato e non era in uso all'imputato.
Al Tortorella si contesta tuttavia l'appropriazione indebita del badge 047 che consentiva di effettuare rifornimenti di benzina in relazione a qualsiasi vettura e non ad uno specifico autocarro. Circa il possesso di tale badge la Corte territoriale si esprime in termini di certezza valorizzando le dichiarazioni del querelante ritenute "precise e non contrastate da elementi di prova contraria". La valutazione della attendibilità dell'offeso viene effettuata anche valutando elementi di conferma, come il fatto che i rifornimenti sono stati effettuati in un periodo in cui l'imputato non lavorava ed il fatto che la carta non era mai stata riconsegnata. La motivazione sul punto si presenta dunque priva di fratture logiche e coerente con le emergenze processuali e con le linee interpretative indicate dalla Corte di Cassazione che afferma l'autosufficienza della testimonianza dell'offeso (Cass. sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214. 3. Manifestamente infondati si presentano anche i rilevi relativi al trattamento sanzionatorio dato che la corte si riferisce a tre condanne (una per lesioni e due per furto militare e per detenzione illecita di sostanze stupefacenti: pag 11 della sentenza impugnata), e non a quattro come dedotto dal ricorrente.
4. Il quarto motivo è infondato.
Il reato di illecito uso di carta di credito non tutela il bene del patrimonio, ma garantisce, in modo più o meno diretto, i valori riconducibili all'ambito dell'ordine pubblico, economico e della fede pubblica (Cass. sez. 6^ n. 29821 del 24/04/2012 Rv. 253175, Cass. Sez. 2^, 3 aprile 2011, n. 15834, Bonassi). Diversamente il delitto di ricettazione tutela espressamente il patrimonio. Tale inquadramento impedisce di ritenere fondato l'invocato assorbimento.
5. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2014