Sentenza 8 aprile 2011
Massime • 1
Non è applicabile l'esimente di cui all'art. 649 cod. pen. (fatti commessi in danno di congiunti) al reato di illecito uso di una carta di credito (art. 12 del D.L. 3 maggio 1991, convertito in l. 5 luglio 1991, n. 197, successivamente abrogato e trasferito sotto la previsione di cui all'art. 55, comma nono, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231), nell'ipotesi in cui la condotta delittuosa sia stata posta in essere da un familiare (nel caso di specie, il figlio) del titolare della carta, stante la natura plurioffensiva del reato "de quo", la cui dimensione lesiva trascende il mero patrimonio individuale per estendersi, in modo più o meno diretto, a valori riconducibili all'ambito dell'ordine pubblico, economico e della fede pubblica, mentre la previsione di cui all'art. 649 cod. pen. concerne esclusivamente i delitti contro il patrimonio ed ha una natura eccezionale che ne preclude l'applicazione in via analogica.
Commentari • 5
- 1. Nessuna scriminante per figlio che usa carta di credito dei genitori (Cass. 7651/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 marzo 2025
Non è applicabile l'esimente per fatti commessi in danno di congiunti al delitto di indebito utilizzo di una carta di credito nell'ipotesi in cui la condotta delittuosa sia stata posta in essere da un familiare (nel caso di specie il figlio) del titolare della carta, attesa la natura plurioffensiva del reato "de quo", la cui dimensione lesiva trascende il mero patrimonio individuale per estendersi, in modo più o meno diretto, a valori riconducibili all'ambito dell'ordine pubblico, economico e della fede pubblica, mentre la previsione di cui all'art. 649 c.p., concerne esclusivamente i delitti contro il patrimonio ed ha una natura eccezionale che ne preclude l'applicazione in via …
Leggi di più… - 2. Art. 649 - Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiuntihttps://www.filodiritto.com/
1. Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno: 1) del coniuge non legalmente separato; 1-bis) della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (1); 2) di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell'adottante o dell'adottato; 3) di un fratello o di una sorella che con lui convivano. 2. I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente separato o della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (2), ovvero del fratello o della sorella che non convivano coll'autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell'affine in …
Leggi di più… - 3. Truffa e furto aggravato dal mezzo fraudolento: Qual è il confine tra i due reati?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 21 settembre 2022
Approfondimenti Secondo la giurisprudenza di legittimità, il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento è configurabile allorquando lo spossessamento si verifica contro la volontà del proprietario (invito domino) mentre ricorre la truffa nel caso in cui il trasferimento del possesso della cosa si realizza con il consenso, seppure viziato dagli altrui artifici o raggiri, della vittima (Cass., sez. V, 27 luglio 2018, n. 36138; Cass., sez. V, 14 aprile 2017, n. 18655, Rv. 269640; Cass., sez. IV, 24 marzo 2017, n. 14609, Rv. 269537). Ai fini della risoluzione del concorso apparente di più disposizioni incriminatrici secondo i necessari elementi (reciprocamente) specializzanti, …
Leggi di più… - 4. Carta di credito e uso indebito: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 19 settembre 2022
- 5. Uso illecito di bancomat: reato anche se transazione non va a buon fineAccesso limitatoGiovanna Zampogna · https://www.altalex.com/ · 6 settembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/04/2011, n. 15834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15834 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 08/04/2011
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - rel. Consigliere - N. 1098
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 193/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AS RC N. IL 04/04/1976;
avverso la sentenza n. 3734/2007 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 17/09/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/04/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MACCHIA Alberto;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. STABILE Carmine che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 17 settembre 2010, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pistoia, Sezione distaccata di Monsummano Terme, il 5 giugno 2007, con la quale AS MA è stato ritenuto responsabile del reato di indebito utilizzo di una carta di credito della propria madre e condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 300,00 di multa. Propone ricorso per cassazione il difensore il quale, rinnovando questione già dedotta in appello e disattesa da quei giudici, sottolinea la necessità di una applicazione analogica dell'art. 649 c.p. che attragga nella propria sfera di operatività anche il reato di cui al D.L. n. 143 del 1991, art. 12 nella prima parte della fattispecie, che certamente ricorre nel caso di specie, per la quale viene tutelato esclusivamente l'interesse patrimoniale del titolare che si vede indebitamente usare la carta di credito.
Il ricorso non è fondato. Questa Corte, infatti, facendo leva sulle affermazioni enunciate al riguardo dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 302 del 2000, ha avuto modo di puntualizzare che non è applicabile la speciale causa di non punibilità sancita dall'art.648 c.p. in tema di fatti commessi in danno di congiunti, al reato di illecito uso di carte di credito di cui al D.L. n. 143 del 1991, art.12, nel caso in cui tale uso sia stato effettuato con carta di credito appartenente a familiare dell'autore del fatto, considerato che il reato di cui al D.L. n. 143 del 1991, art. 12 ha natura plurioffensiva avendo di mira la tutela del patrimonio e insieme la sicurezza dei traffici finanziari e commerciali, e, pertanto, una dimensione lesiva che trascende il mero patrimonio individuale per estendersi, in modo più o meno diretto, a valori riconducibili all'ambito dell'ordine pubblico, economico e della fede pubblica. Con la conseguenza, si è affermato, che esso confligge con la ratio della previsione di cui all'art. 649 c.p., la quale concerne esclusivamente i delitti contro il patrimonio e ha natura eccezionale che ne preclude l'applicazione in via analogica (Cass., Sez. 5, 21 novembre 2006, p.g. in proc. Lavagno). Indicazioni, quelle offerte dalla giurisprudenza di questa Corte, che rinvengono un ulteriore avallo nel fatto che la fattispecie in esame risulta ora abrogata e trasferita sotto il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 55, comma 9, la cui disciplina è dedicata a dare attuazione alla direttiva 2005/60CE - concernente, appunto, non la tutela del patrimoni in sè
o semplicemente la certezza e speditezza del traffico giuridico ed economico, ma, soprattutto, la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo - nonché della direttiva 2006/70/CE, che ne reca misure di esecuzione. Un quadro normativo,
dunque, che non permette di ricondurre la figura criminosa che viene qui in questione nell'alveo delle previsioni dei reati contro il patrimonio disciplinati dal codice penale, ed ai quali soli è riferibile la speciale causa di non punibilità tracciata dall'art.649 c.p., posto che la ragion d'essere di tale eccezionale norma di favore, pur volta a cautelare i rapporti familiari, che assumono risalto anche sul piano dei valori costituzionali, non può essere arbitrariamente "esportata" a copertura di condotte che offendono anche, ma non solo, i diritti patrimoniali del titolare della carta. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2011