Sentenza 18 dicembre 2012
Massime • 1
La violenza necessaria per l'integrazione dell'elemento materiale della rapina può consistere anche in una spinta o in un semplice urto in danno della vittima, finalizzati a realizzare l'impossessamento della cosa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/12/2012, n. 3366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3366 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 18/12/2012
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 3202
Dott. IASILLO Adriano - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ARIOLLI Giovanni - Consigliere - N. 046881/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Avvocato Secci Antonio, quale difensore di DA EU EL (n. il 20/12/1987);
avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari -, in data 10/05/2011;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Iasillo Adriano;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottor STABILE Carmine, il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 07/05/2009, il Tribunale di Sassari dichiarò DA EU EL responsabile del reato di rapina impropria e - concesse le attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p. e art. 62 c.p., n.
4 - lo condannò alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed Euro 400,00 di multa.
Avverso tale pronunzia l'imputato propose gravame, ma la Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari -, con sentenza del 10/05/2011, confermò la decisione di primo grado. Ricorre per cassazione l'Avvocato Antonio Secci, quale difensore di DA EU EL, deducendo la violazione di legge e l'illogicità della motivazione dell'impugnata sentenza sulla sussistenza del reato di rapina impropria anziché quello di furto;
infatti, non vi sarebbe assolutamente la prova che il DA abbia usato violenza contro la P.O. Lamenta, infine, la carenza di motivazione in ordine alla congruità della pena inflitta. Il difensore dell'imputato conclude, pertanto, per l'annullamento dell'impugnata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata.
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabiiità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 4A sent. n. 47891 del 28.09.2004 dep. 10.12.2004 rv 230568; Cass. Sez. 5A sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745; Cass., Sez. 2A sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955). Inoltre il ricorso è inammissibile anche per violazione dell'art.591 c.p.p., lett. c) in relazione all'art. 581 c.p.p., lett. c),
perché le doglianze (sono le stesse affrontate dalla Corte di appello) sono prive del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancora a precisi dati fattuali trascurati nell'atto di impugnazione, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici. Infatti la Corte territoriale, richiamando anche la sentenza di primo grado, ha con esaustiva, logica e non contraddittoria motivazione, evidenziato tutte le ragioni dalle quali desume la responsabilità dell'imputato per il reato di cui sopra. In particolare evidenzia che la P.O. ha ammesso di aver ricevuto una spinta (si vedano le pagine 2 e 3 dell'impugnata sentenza) e che tale violenza ha consentito all'imputato di darsi alla fuga per assicurarsi l'impunità. I Giudici di merito hanno in proposito richiamato anche la condivisa giurisprudenza di questa Corte Suprema nella quale si afferma che la violenza prevista dall'art. 628 cod. pen. può consistere anche in una semplice spinta o in un semplice urto alla vittima (Sez. 2, Sentenza n. 8765 del. 07/05/1985 Ud. - dep. 10/10/1985 - Rv. 170623).
A fronte di ciò il ricorrente contrappone solo generiche doglianze. In proposito questa Corte ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità del ricorso (Si veda fra le tante: Sez. 1, sent. n. 39598 del 30.9.2004 - dep. 11.10.2004 - Rv 230634). Infine, per l'individuazione, da parte del Giudice, della pena da irrogare si osserva che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 c.p. (Sez 4, sentenza nr. 41702 del 20/09/2004 Ud - dep. 26/10/2004 - Rv. 230278). La Corte di appello, in proposito, evidenzia che il Giudice di primo grado è partito dal minimo della pena prevista per il reato di rapina, ha operato la diminuzione per le concesse attenuanti generiche nella massima estensione e per l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 quasi nel massimo e che quindi la pena è adeguata al fatto criminoso in esame. Questa Suprema Corte ha in proposito affermato il condiviso principio che nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente - come nel caso di specie - dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento" (Sez. 3, Sentenza n. 33773 del 29/05/2007 Ud. -dep. 03/09/2007 -Rv. 237402).
Si deve aggiungere che su quanto sopra, il ricorrente non ha evidenziato alcuna illogicità o contraddizione della motivazione, confermando, così, l'assoluta genericità del ricorso che si fonda, soprattutto, su argomentazioni apodittiche e di mero fatto e quindi inammissibili.
Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2012. Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2013