Sentenza 3 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2003, n. 3121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3121 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2003 |
Testo completo
REP 0 3 1 2 1/03 66AULA "A" 602b/2002 REPUBBLICA ITALIANA oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LAVORO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente Dott. Luciano VIGOLO Consigliere R.G.N. 22190/2001 Dott. GI MAZZARELLA Rel. Consigliere Cron. 7165 Consigliere Dott. Guido VIDIRI Dott. Pasquale PICONE Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA UD. 27.11.2002 sul ricorso proposto da DE OC GI rapp.to e difeso dall'avv. Cesidio Di Gravio, presso il quale elett.te domicilia in Roma, via Sebino, n. 32, giusta procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro
AR GI rapp.to e difeso dagli avv.ti Raffaele Ferrara e Benedetta Di Gasparro, presso il primo dei quali elett.te domicilia in Aversa, via Michelangelo, n. 44, giusta procura speciale a margine del controricorso, e, di ufficio in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione,
- controricorrente -
: 4869 per l'annullamento della sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n. 00003/2001 del 02 gennaio 2001, R.G. n. 00425/2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 novembre 2002 dal Relatore Cons. dott. GI Mazzarella;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza di cui in epigrafe, e qui impugnata, la Corte di Appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Avezzano del 04 ottobre 1999, rigettava le domande di reintegrazione di RA GI nel posto di lavoro e di condanna di De CC GI al pagamento delle retribuzioni globali di fatto maturate dopo il 31 gennaio 1997 nonché della somma di lire 1.266.940, annullava la condanna di De CC GI al pagamento di n. 5 mensilità della retribuzione a titolo di risarcimento dell'ulteriore danno, confermava la dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimato il 29 aprile 1996 e la pronuncia di condanna di De CC GI al pagamento in favore dell'appellato delle retribuzioni globali di fatto maturate dalla data del licenziamento al 31 gennaio 1997, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, confermava la statuizione di rigetto della domanda riconvenzionale, e dichiarava compensate tra le parti le spese dei due gradi del giudizio. Osservava la Corte di Appello, per quanto in questa sede ancora sub iudice in relazione ai motivi di ricorso: il De CC lamentava la mancata ammissione delle prove testimoniali già richieste in primo grado al fine di provare, in luogo del diverso rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti, la esistenza di un contratto di prestazione d'opera; in realtà, il mezzo istruttorio non aveva avuto ingresso perché mai il De CC in primo grado si era in tal senso adoperato, come risultava dai verbali delle udienze successive alla prima di trattazione, quest'ultima, a sua volta rinviata di ufficio, ed alle quali i suoi procuratori non erano stati presenti;
il De CC, pertanto, in mancanza di una specifica denunzia della violazione del principio del contraddittorio 2 per mancata comunicazione del rinvio di ufficio della prima udienza di trattazione, era passibile di decadenza, implicitamente sottintesa nel provvedimento di chiusura della fase istruttoria;
i testimoni escussi in primo grado, ancorché parti in procedimenti analoghi e quindi chiamati a rispondere su circostanze attinenti a posizioni processuali caratterizzate da identità di questioni rilevanti, non erano incapaci a testimoniare;
il contratto collettivo, ancorché genericamente richiamato, ma neanche contestato, era stato regolarmente allegato al fascicolo di parte sebbene per la sola parte necessaria, e i conteggi erano stati sviluppati in base alla tabella ad esso allegata. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza De CC GI affidandosi a tre motivi di censura. RA GI si è costituito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo ricorso il De CC denunzia violazione degli artt. 346 e 342 c.p.c., nonché omessa, erronea e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, il tutto ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.. Deduce il ricorrente che i mezzi istruttori (interrogatorio formale e prove testimoniali) erano ammissibili e rilevanti, in quanto diretti alla dimostrazione della natura del rapporto intercorso tra le parti, e anche tempestivamente articolati;
essi non potevano considerarsi nuovi perché già dedotti in primo grado;
d'altronde, la prima udienza di trattazione in primo grado era stata rinviata di ufficio, senza che di tale provvedimento fosse data comunicazione ad esso De CC, né quest'ultimo poteva essere onerato di sollevare la violazione del principio del contraddittorio perché non a sua conoscenza il prosieguo della causa. Il motivo è inammissibile. Va rilevato che il De CC in grado di appello aveva devoluto le questioni della competenza per materia, sul presupposto che il rapporto, come dallo stesso indicato, esulava da quella funzionale del giudice del lavoro, della riforma per quanto di ragione della sentenza appellata, dell'accoglimento della spiegata riconvenzionale, e, in subordine, della riforma della sentenza appellata in punto reintegrazione, sul presupposto della cessata attività; null'altro. 3 Dunque, la questione della mancata comunicazione del rinvio di ufficio della udienza di trattazione in primo grado, e delle eventuali nullità ad esso riconnesse per mancata comunicazione, non ha mai costituito specifico momento devoluto al giudice di appello, il quale si è solo pronunciato sulla richiesta istruttoria della prova orale, già ammessa in primo grado e non espletata, confermandone l'avvenuta decadenza già implicita nella chiusura dell'istruttoria in primo grado. Tale questione, sulla quale si è pronunciato il giudice di secondo grado in applicazione dell'art. 208 c.p.c., e che risulta riproposta anche in questa sede, non può trovare che analoga soluzione, tenuto conto che la pretesa violazione del principio del contraddittorio non risultava tempestivamente ed esplicitamente impugnata con il ricorso in appello, sicché, correttamente, il giudice di secondo grado ha statuito per la inammissibilità della prova in mancanza di una preventiva rimozione, ove sussistenti i relativi motivi, della causa (violazione del principio del contraddittorio), in ordine alla quale non vi era stata, però, alcuna richiesta. Non senza rilevare, fra l'altro, non solo che la sentenza impugnata ha rilevato la mancata impugnazione della (eventuale) violazione del principio del contraddittorio, ma anche che il De CC, nel segnalare la prova, asseritamene ammissibile e pertinente, non ha assolto all'onere a lui incombente, secondo costante giurisprudenza di legittimità, di indicare specificamente, se non per personali valutazioni, le circostanze che formavano oggetto della prova stessa, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare, dato che questo controllo, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve poter essere compiuto dalla Corte sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative, a nulla rilevando che tale specificazione sia stata già operata e i fatti valutati nel corso del primo grado (v. Cass. n. 5656/86, 3356/93, n. 32331/95, n. 5742/95, n. 6863/95, n. 7692/96, n. 7177/97, n. 72/98, n. 13483/00). Con il secondo motivo di ricorso il De CC denunzia violazione degli artt. 246 e 252 c.p.c., nonché insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, il tutto ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.. Deduce il ricorrente che i testi escussi in L primo grado, in quanto attori in analoghe vertenze per il medesimo rapporto, dovevano ritenersi incapaci a testimoniare;
comunque, le loro dichiarazioni non erano attendibili essendo essi con il RA sostanzialmente, se non proprio formalmente, consorti in lite;
la sentenza impugnata, così come quella di primo grado, aveva deciso la lite esclusivamente sulla base di esse. Il motivo è infondato. In sostanza si configura in tale censura un vizio di motivazione circa l'attendibilità o meno dei testi cui il giudice di appello fa riferimento ai fini della decisione adottata. Orbene, a parte la mancata indicazione da parte del De CC di altre e diverse prove a disposizione del giudice per un eventuale opposta valutazione dei fatti (il mancato esame della prova testimoniale di cui al motivo che precede farebbe pensare che i soli elementi di prova erano quelli fondanti la decisione), costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui "l'interesse che determina l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c. è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione, ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati. Tale interesse non si identifica con l'interesse, di mero fatto, che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest'ultimo sia, a sua volta, parte nel giudizio in cui la deposizione deve essere resa. Né l'eventuale riunione delle cause connesse (per identità di questioni) può fare insorgere l'incapacità delle rispettive parti a rendere reciproca testimonianza, potendo tale situazione unicamente incidere sulla attendibilità delle relative deposizioni, che spetta al giudice di merito di deliberare" (Cass. 13 agosto 1987, n. 06932, Cass. 28 giugno 1986, n. 04340, Cass. 5 gennaio 1994, n. 32). Ne deriva di conseguenza che la sola circostanza dedotta costituisce mera critica alla sentenza impugnata, ma non è assolutamente sufficiente ad integrare il motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.. k a5 Con il terzo motivo di ricorso il De CC denunzia omesse, insufficienti e contraddittorie motivazioni su un punto decisivo della controversia, il tutto ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.. Deduce il ricorrente che, nonostante un solo generico e insufficiente riferimento nel ricorso introduttivo ad un contratto collettivo non specificamente indicato, la sentenza impugnata aveva accettato i termini contabili di quella di primo grado senza neanche la indicazione dello strumento contrattuale applicabile. Anche questo terzo motivo è infondato. La sentenza impugnata in punto applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile al caso concreto rileva che uno stralcio del contratto boschi e foreste, quest'ultimo “indicato genericamente nell'atto introduttivo e specificamente nei conteggi stessi", ma del quale non è stata mai contestata l'applicabilità, risulta depositato agli atti nel fascicolo di parte, e che le differenze retributive nei conteggi sono state correttamente calcolate sulla base della tabella ad esso allegata. Ed allora, se ben si intende, in questa sede si contesta, per la prima volta, l'applicabilità del contratto, il che, analogamente, costituisce questione nuova e come tale inammissibile. Il ricorso, pertanto, è infondato e va rigettato;
per il principio della soccombenza De CC GI va condannato al rimborso in favore di RA GI delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo e da distrarsi in favore dei procuratori De Gasparro e Ferrara per esplicita richiesta e dichiarazione di anticipo.
P. Q. M.
rigetta il ricorso;
condanna De CC GI al rimborso la Corte in favore di RA GI delle spese del giudizio di cassazione in euro 12,50 oltre a euro 2.000,00 per onorari di avvocato, da attribuirsi agli avv.ti Benedetta De Gasparro e Raffaele Ferrara. Così deciso in Roma il 27 novembre 2002. Il Consigliere est. Euglichus I wault GI Mazzarella Il Presidente Giovament fappere de 6 ½ CANCELLI ANCELLIERE Depositato in Cancelleria HR. 2003 W CANCELLIERE loggi, ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533