Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/03/2026, n. 12229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12229 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
Testo completo
Composta da
RO ZU
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 12229/2026 Roma, li, 31/03/2026
RE SA
CE NZ
-Presidente Sent. n. sez. 90/2026 UP - 20/01/2026 R.G.N. 23073/2025
RL DR TT AU
- Relatore -
RORIA IO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: SA IM nato a [...] il [...]
inoltre: NI CA
avverso la sentenza del 17/03/2025 della Corte d'appello di Firenze Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carla Adriana Fiammetta Frau;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI BATTISTA BERTOLINI che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente ai punti della sospensione condizionale della pena e della non menzione;
rigetto nel resto. L'avvocato martelli nell'interesse del suo assistito, dopo aver brevemente illustrato i motivi di ricorso ne chiede l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17 marzo 2025 la Corte di appello di Firenze riformava parzialmente la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Pisa in data 6 ottobre 2021. Nell'imputazione erano stati contestati i delitti di cui all'art. 612- bis cod. pen. al capo A) (fatti commessi tra il 4 agosto 2020 e il 5 settembre 2020) e di cui agli artt. 582, 585 con riferimento al 576 co.1 n.5 cod. pen. al capo B) (commesso in data 4 agosto 2020). In primo grado il Giudice per le indagini preliminari aveva riqualificato il delitto di cui al capo A) in una fattispecie di minacce continuate e aggravate;
quello di cui al capo B) nel delitto di lesioni lievissime, da cui aveva escluso la contestata aggravante. Ritenuta la
Firmato Da: RO ZU Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 4e69a45d54a2f21a-Firmato Da: RL DR TT AU Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Serial: 68e52658dc477b62 Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
continuazione, con sentenza del 6 ottobre 2021, aveva condannato alla pena finale di mesi otto di reclusione e al risarcimento del danno, con sospensione condizionale della pena e non menzione nel certificato penale. Per la redazione della motivazione aveva fissato il termine di giorni 90. La Corte di appello di Firenze, esclusa l'aggravante della gravità nel delitto di minaccia, inquadrava la fattispecie tra quelle appartenenti alla competenza del giudice di pace e, conseguentemente, rideterminava la pena secondo i parametri di cui all'art. 52 del decreto legislativo 274 del 2000, fissando la pena finale in euro 2.000,00 di multa e confermando nel resto l'impugnata sentenza.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione IM SA, per mezzo del difensore di fiducia Avv. Gabriele Martelli, deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il difensore lamenta l'erronea applicazione della legge, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., con riferimento all'art. 344-bis cod. proc. pen., atteso che, già nel corso del giudizio di appello, si era verificata una causa di improcedibilità, ritualmente eccepita dalla parte. In particolare, evidenziava che il dispositivo della sentenza di primo grado era stato emesso all'udienza del 6 ottobre 2021; su questo termine si sarebbe dovuto aggiungere il termine di giorni 90 stabilito dal giudice per il deposito della motivazione ai sensi dell'art.544 cod.pen., con scadenza al 4 gennaio 2022. Da qui si sarebbe dovuto computare il periodo di anni tre, previsto per la improcedibilità in appello dalla disciplina transitoria di cui al d.lgs. n.150 del 2022, che prevede tale termine per le impugnazioni proposte entro il 31 dicembre 2024; il termine per l'improcedibilità sarebbe pertanto scaduto il 4 gennaio 2025, laddove la sentenza della Corte di appello era stata emessa successivamente, in data 17 marzo 2025. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge e l'omessa motivazione con riferimento all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen., della quale ricorrerebbero tutti i presupposti. In particolare, la Corte di appello, ripercorrendo i motivi per i quali ridimensionava la vicenda, tanto da ricondurla alla fattispecie di competenza del giudice di pace, evidenziava un serie di elementi attinenti alla modalità della condotta e alla tenuità del danno, che avrebbero dovuto consentire l'applicazione dell'istituto. Sebbene la parte ne avesse fatto espressa richiesta, la Corte di appello aveva omesso di esaminare la relativa questione.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorso deduce un vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., con riferimento all'art.192 cod. proc.pen., nella parte in cui la Corte di appello adotta una decisione illogica e contraddittoria sotto una serie di aspetti. La parte lamenta che il giudice, oltre ad aver omesso un'adeguata motivazione sul giudizio di attendibilità della persona offesa, non ha fatto buon uso delle prove, addivenendo ad una decisione manifestamente illogica e contraddittoria [...] ha preferito credere alla versione fornita dalla persona offesa [...] ha emesso un giudizio illogico e irragionevole [...] ha errato nel giudizio di prevalenza di una fonte di prova rispetto ad un'altra e ha ritenuto attendibile la persona offesa che, invece, non lo è. La Corte avrebbe altresì errato nella valutazione delle prove testimoniali e avrebbe omesso di prendere in considerazione la diversa versione dei fatti riferita dall'imputato. In particolare, il complesso probatorio dimostrerebbe che la persona offesa ha più volte mentito e si è contraddetta e, nonostante
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ciò, la Corte di appello non avrebbe motivato circa la attendibilità della medesima.
3. È pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte con la quale, oltre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, è stato chiesto l'annullamento della sentenza per illegalità della pena. In particolare, si osserva che la Corte di appello, pur avendo inquadrato i reati tra quelli di competenza del giudice di pace, ha poi confermato le statuizioni del giudice di primo grado relative alla sospensione condizionale della pena e alla non menzione, estranee alla disciplina dei reati del giudice di pace.
4. Il ricorso è stato trattato con l'intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive integrazioni, le quali hanno concluso come indicato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
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1. Il ricorso presentato da SA IM è, nel suo complesso, infondato e deve essere rigettato. Deve invece essere accolta la richiesta di annullamento parziale della sentenza per illegalità del trattamento sanzionatorio avanzata dal Procuratore generale.
2. In relazione ai motivi dedotti dal ricorrente, articolati in tre punti, si osserva quanto segue:
2.1 Il primo motivo, relativo all'improcedibilità asseritamente maturata nel corso del giudizio di appello, è manifestamente infondato e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nella prospettazione dei calcoli, la parte dimentica infatti che, oltre al termine di 90 giorni di cui all'art.544 cod. proc.pen. (ovvero il termine fissato per il deposito della motivazione della sentenza), il comma terzo dell'art.344-bis cod.proc.pen. prevede un ulteriore termine dilatorio di giomi 90, per cui il termine complessivo per la maturazione dell'improcedibilità è di anni 3 cui vanno aggiunti complessivamente 180 giorni (90+90). Nel caso di specie, il Giudice per le indagini preliminari aveva fissato il termine per il deposito della motivazione in giorni 90 dal dispositivo, emesso in data 6 ottobre 2021. IL termine complessivo va dunque calcolato in anni tre (in base al regime transitorio), con l'aggiunta di giorni 90 decorrenti dal 6 ottobre 2021 (termine previsto dall'art.544 cod.proc.pen. per la redazione della motivazione di primo grado) e l'ulteriore aggiunta di giorni 90 (previsto dal comma terzo dell'art.344 bis cod. proc. pen.), ovvero, complessivamente, anni tre e giorni 180. Sebbene la Corte di appello abbia definito i centottanta giorni con il termine improprio di «<sei mesi», la stessa aveva correttamente valutato e risolto l'eccezione difensiva, indicando il 5 aprile 2025 quale termine ultimo per la maturazione dell'improcedibilità in fase di appello. Trattandosi di questione fondata su un calcolo palesemente errato, deve ritenersi inammissibile, in quanto manifestamente infondata.
2.2. Il secondo motivo, relativo all'omessa pronuncia sulla speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod.pen. non è sostenuto da un concreto interesse della parte e va pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell'art.591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. Vero è infatti che la Corte di appello non motiva sul punto, ma ciò fa in quanto l'istituto di cui
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all'art. 131-bis cod. pen. non è applicabile nella specifica materia dei reati devoluti alla competenza del Giudice di pace, né la parte ha richiesto l'applicazione dell'istituto di cui all'art.34 d.lgs. n. 274 del 2000, previsto per il procedimento davanti al giudice di pace (per il quale avrebbe dovuto altresì documentale il consenso della persona offesa). Le Sezioni unite della Corte, con sentenza n.53683 del 2017, hanno affermato che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace. In particolare, si è osservato che l'art. 131-bis cod. pen. (inserito dall'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 28 del 16 marzo 2015) ha introdotto nel codice penale un istituto che consente di pervenire alla conclusione del processo mediante sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 1, cod. proc. pen. L'istituto presenta più elementi differenziali rispetto a quello di cui all' 34 d.lgs. n. 274 del 2000, previsto per il procedimento davanti al giudice di pace [...]. Posto che al decreto in materia di processo penale dinanzi al giudice di pace si addice il carattere di «legge penale speciale» ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 cod. pen., deve ritenersi che quest'ultima contenga già un'autonoma disciplina della materia, mirata rispetto alle finalità del procedimento e tale perciò da escludere l'applicabilità della disciplina dettata dall'art. 131-bis cod.pen. per i procedimenti davanti al Tribunale. (Sez. U n. 53683 del 22/06/2017, PERINI, Rv.271587). Al riguardo giova rammentare che il diritto vivente ha, in più occasioni, statuito che l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4., cod.proc.pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il impugnazione sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, P.M. in proc. Timpani, Rv. 203093), di modo che lo stesso deve rivestire i caratteri della concretezza e dell'attualità (Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, P.M.. in proc. Boido e altro, Rv. 202018). È di tutta evidenza che la parte non vanta un interesse concreto a che la Corte di appello si pronunci sull'istanza di applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., solo per dire che il medesimo non è applicabile nella specifica materia.
2.3. Il terzo motivo di impugnazione è da rigettare, perché in parte infondato e in parte solleva questioni di puro merito del giudizio. La Corte di appello ha adeguatamente e logicamente motivato sul giudizio di attendibilità della persona offesa, richiamando l'esaustiva motivazione del giudice di primo grado e facendola propria mediante considerazioni autonome, rilevando che le dichiarazioni della vittima trovavano plurimi riscontri sia di tipo oggettivo e documentale, sia in altre fonti dichiarative. Dopo aver ripercorso sommariamente le contrapposte versioni offerte dalla persona offesa e dall'imputato e avendo valutato la sostanziale coincidenza dei riscontri con la prima delle due fonti, giudicava «non inattendibile» la persona offesa e «anzi credibile che l'imputato abbia tenuto detta condotta sulla base del complesso probatorio". Le ulteriori doglianze mosse, attengono con evidenza al percorso valutativo del giudice e al suo convincimento in ordine alla ricostruzione dei fatti, i quali non sono censurabili nella presente sede. Difettando il lamentato vizio di motivazione e non potendo essere valutate nella presente sede le ulteriori doglianze attinenti al merito del giudizio, il presente motivo di ricorso deve essere rigettato.
Firmato Da: RO ZU Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 4e69a45d54a2f21a-Firmato Da: RL DR TT AU Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Serial: 68e52658dc477b62 Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
3. Quanto alla richiesta della Procura generale di annullamento parziale per illegalità della pena, è fondata e deve essere accolta. La Corte di appello, pur avendo inquadrato i reati tra quelli di competenza del giudice di pace, ha poi confermato le statuizioni del giudice di primo grado relative alla sospensione condizionale della pena e alla non menzione. Orbene l'art. 60 del d.lgs 274 del 2000 esclude espressamente che le disposizioni di cui agli articoli 163 e seguenti del codice penale, relative alla sospensione condizionale della pena, si applichino alle pene irrogate dal giudice di pace. Più in generale questa Corte ritiene che in tema di reati di competenza del giudice di pace, il trattamento sanzionatorio non contempli sia la sospensione condizionale della pena, sia la non menzione della condanna sicché, nel caso di erronea applicazione dei benefici, la Corte di cassazione deve provvedere [...] alla revoca degli stessi, poiché diversamente si determinerebbe un trattamento sanzionatorio ibrido che viola il principio di legalità delle pene (Sez. 5, n. 40503 del 19/09/2024, P., Rv. 287160). Nel caso di specie la questione non è stata sollevata dalla parte, la quale può avervi interesse per poter spendere il beneficio della sospensione condizionale in altre eventuali occasioni. Va dunque affrontato il tema se la Corte possa, su mera sollecitazione del Procuratore Generale, sollevare ex officio la questione. Il principio della rilevabilità ex officio di un trattamento sanzionatorio illegale», è stato posto con la sentenza delle Sezioni Unite Miraglia del 2022 in relazione ad un caso in cui era stata irrogata una pena detentiva per il reato di cui all'art. 582 cod. pen., in luogo delle sanzioni previste, per i reati di competenza del giudice di pace, dall'art. 52, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. Osservava la Corte che la nozione di illegalità della pena [...] ha riguardo allo specifico problema, che il giudice ordinario è chiamato ad affrontare, di garantire, nel processo penale, indipendentemente dal principio devolutivo, il rispetto del fondamento giustificativo dell'esercizio della potestà sanzionatoria. [...] Può dunque concludersi nel senso che la pena che non sia prevista, nel genere, nella specie o nella quantità, dall'ordinamento, è una pena che attesta un abuso del potere discrezionale attribuito al giudice, con l'usurpazione dei poteri esclusivi del legislatore. Il rilievo dell'illegalità della pena, anche ab origine, deve, pertanto, prevalere sul giudicato sostanziale, in tal modo venendosi ad ampliare la casistica, già elaborata dalla giurisprudenza sopra ricordata, delle eccezioni alla regola dell'intangibilità del giudicato. (Sez. U - n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689-01). Il principio, applicato in ipotesi di pena illegale, si ritiene più in generale applicabile in ipotesi di trattamento sanzionatorio complessivamente illegale. Già le Sezioni Unite avevano evidenziato come in giurisprudenza fosse emersa un'accezione estesa di pena illegale, destinata a far riferimento al trattamento sanzionatorio concretamente modulato all'esito del processo;
in particolare, con riguardo all'illegalità della pena, si è sostenuto che sono riconducibili a siffatta nozione anche gli istituti che incidono sulla concreta ed effettiva applicazione delle sanzioni (Sez. 4, n. 5064 del 06/11/2018, dep. 2019, Bonomi, Rv. 275118). In applicazione di tali principi, si deve ritenere che l'applicazione di istituti attinenti al concreto trattamento sanzionatorio che sono espressamente esclusi dal legislatore, integri un abuso del potere discrezionale attribuito al giudice, con l'usurpazione dei poteri esclusivi del legislatore;
la rimozione di tale illegalità del trattamento sanzionatorio deve, pertanto, prevalere sul giudicato sostanziale ed essere rilevata anche ex officio dalla Corte.
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P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla sospensione condizionale della pena e alla non menzione, benefici che elimina. Rigetta nel resto il ricorso
Così e deciso, 20/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente
RL DR TT AU
RO ZU
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