Cass. pen., sez. V, sentenza 31/03/2026, n. 12229
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Sentenza 31 marzo 2026

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  • Rigettato
    Eccezione di improcedibilità

    Il calcolo dei termini per la improcedibilità è stato errato dalla difesa, che non ha considerato i 90 giorni aggiuntivi previsti dalla norma transitoria. Il termine ultimo per la improcedibilità in appello era il 5 aprile 2025, mentre la sentenza è stata emessa il 17 marzo 2025.

  • Rigettato
    Omessa pronuncia sull'istanza di applicazione dell'art. 131-bis cod.pen.

    L'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è applicabile ai reati devoluti alla competenza del giudice di pace. La parte non ha un interesse concreto a ottenere una pronuncia su un istituto non applicabile.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione sull'attendibilità della persona offesa

    La Corte di appello ha adeguatamente motivato sull'attendibilità della persona offesa, richiamando la motivazione del giudice di primo grado e aggiungendo proprie considerazioni, evidenziando i riscontri oggettivi e dichiarativi delle dichiarazioni della vittima. Le ulteriori doglianze attengono al merito del giudizio.

  • Accolto
    Conferma della sospensione condizionale della pena e della non menzione

    La Corte di appello, pur avendo qualificato i reati come di competenza del giudice di pace, ha confermato la sospensione condizionale della pena e la non menzione, in contrasto con l'art. 60 del d.lgs. 274 del 2000. L'applicazione di tali benefici determina un trattamento sanzionatorio ibrido e viola il principio di legalità della pena. La Corte, rilevata l'illegalità della pena anche ex officio, procede all'eliminazione di tali benefici.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 31/03/2026, n. 12229
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12229
    Data del deposito : 31 marzo 2026

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