Sentenza 21 dicembre 2016
Massime • 1
In caso di sentenza di patteggiamento che abbia omesso di dichiarare la falsità di un documento, la Corte di cassazione può adottare direttamente i provvedimenti previsti dall'art. 537 cod. proc. pen., non occorrendo alcuna valutazione di merito per una declaratoria che la legge pone come effetto inevitabile della sentenza di condanna, a cui è equiparabile la sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti.
Commentario • 1
- 1. Revisione del patteggiamento: il contrasto tra giudicati rileva anche quando l’inconciliabilità riguarda gli elementi costitutivi del reato (Cass. Pen. n. 26627/24)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 13 marzo 2026
Massima È ammissibile la revisione, ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a), c.p.p., anche nei confronti della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, poiché, dopo la riforma del 2003 dell'art. 629 c.p.p., essa rientra tra i provvedimenti suscettibili di revisione anche per contrasto tra giudicati. Ai fini dell'inconciliabilità tra sentenze irrevocabili, il “fatto” non coincide con il mero accadimento storico-naturalistico, ma comprende anche gli elementi costitutivi della fattispecie penale: ne consegue che l'esclusione definitiva della condotta costrittiva nella concussione o del pactum sceleris nella corruzione può determinare un contrasto rilevante con la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/12/2016, n. 5322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5322 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2016 |
Testo completo
ASR 05322-1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 21/12/2016 Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: SENTENZA Tan 1908/16 Dott. LUISA BIANCHI - Presidente - Dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI - Consigliere - n. Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO- Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. PASQUALE GIANNITI - Consigliere - n. 35253/2016 Dott. GABRIELLA CAPPELLO - Consigliere rel.- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la CORTE d'APPELLO di CAMPOBASSO nei confronti di: AR LE n. 17/07/1978 avverso la sentenza n. 33/2016 del GIP presso il TRIBUNALE di CAMPO- BASSO del 06/04/2016 visti gli atti;
fatta la relazione dal Cons. dott. Gabriella CAPPELLO;
dellalette le conclusioni scritte del Procuratore Generale, in persona dott.ssa Paola FILIPPI, la quale ha chiesto annullarsi senza rinvio la senten- za impugnata limitatamente all'omessa statuizione ex art. 537 cod. proc.pen. e dichiararsi la falsità dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio pre- sentata al Consiglio dell'ordine degi avvocati di Campobasso il 22.06.2011, di cui al capo d'imputazione. де Ritenuto in fatto 1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Campobasso ha proposto ricorso, deducendo violazione dell'art. 537 cod. proc. pen., avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso, con la quale è stata applicata a AR LE una pena su richiesta per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/02, contestatogli per avere autocertificato nell'istanza di ammissione al beneficio del patrocinio dello Stato per i non abbienti dati non veritieri (condizioni reddituali idonee a far godere del beneficio a fronte di un reddito familiare superiore al limite di legge), limitatamente alla omessa declaratoria della falsità dell'autocertificazione contenuta nell'istanza. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. -2. Il collegio ritiene di dovere anche in questa sede - ribadire quanto già affermato da questa stessa sezione [cfr. sez. 4 n. 3801 del 22/12/2015 Cc. (dep. 29/01/2016), Rv. 265736] a proposito del contrasto tra l'indirizzo giurisprudenziale per il quale l'omessa dichiarazione di falsità di un documento in sede di applicazione della pena su richiesta, non legittimerebbe questa Corte ad adottare i provvedimenti previsti dall'art. 537 c.p.p., che richiedono una specifica motivazione implicante valutazioni di merito a sostegno della ritenuta falsità ed avverso i quali è riconosciuto alle parti il diritto di proporre, anche autonomamente, impugnazione [cfr. sez. 4, n. 2258 dell'11/12/2014 Cc. (dep. 16/01/2015), Rv. 261773; sez. 5 n. 44613/2005, Rv. 232717; n. 17283/2008, Rv. 243593; sez. 2 n. 31953/2013, Rv. 256844) e quello che detta legittimazione riconosce, non occorrendo alcuna valutazione di merito per una declaratoria che la legge pone come effetto inevitabile della sentenza di condanna, a cui è equiparabile la sentenza di applicazione della pena su richiesta e di optare per tale seconda soluzione [sez. 2, n. 40403 del 30/09/2015 Rv. 264575; sez. 5, n. 42406 del 27/04/2015, Rv. 266046; n. 19527 del 27/11/2015 Cc. (dep. 11/05/2016), Rv. 266723; n. 32166 del 07/03/2016, Rv. 267716]. La conclusione rassegnata nella sentenza richiamata muove dall'insegnamento delle sezioni unite penali di questa Corte (cfr. Sez. U. n. 20 del 27/10/1999, Fraccari, Rv. 214638) che, nello statuire che con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti - decisione equiparata ad una sentenza di condanna dall'art. 445 c.p.p., comma 1, ultima parte, - il giudice è tenuto a dichiarare, ai sensi dell'art. 537 c.p.p., comma 1, l'accertata falsità di atti o di documenti, hanno precisato che la dichiarazione di falsità prescinde dall'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, essendo fondata esclusivamente sull'accertamento che si rende - possibile anche nel giudizio speciale di patteggiamento, pur nei limiti di una де 2 -cognizione allo stato degli atti della non rispondenza al vero dell'atto o del documento. Più specificamente, il Supremo Collegio ha osservato che anche in tale giudizio "la necessità dell'accertamento del fatto è inderogabilmente postulata, oltre che nell'ottica dell'applicazione di cause di non punibilità, tanto ai fini del controllo dell'esattezza della qualificazione giuridica, che si attua attraverso la verifica della corrispondenza del fatto accertato con la fattispecie legale, quanto ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie", con la conseguenza che "l'accertamento del fatto contenuto nella sentenza di applicazione della pena concordata può costituire, dunque, idonea base giustificativa della pronuncia dichiarativa della falsità di atti o di documenti" (cfr., in motivazione, Sez. U. 20/99 citata). Orbene, se l'accertamento del fatto, e quindi della non rispondenza al vero dell'atto o del documento in caso di reato di falso, è insito nella pronuncia di applicazione della pena su richiesta, non è dato comprendere quali ulteriori motivazioni implicanti valutazioni di merito a sostegno della ritenuta falsità, precluse a questa Corte, sarebbero riservate al giudice dell'esecuzione, cui l'opposto orientamento di legittimità demanda la competenza alla declaratoria di falsità dell'atto o documento (cfr., in motivazione, sez. 4 n. 3801/15 citata).
3. La falsità dell'autocertificazione, non dichiarata nella sentenza oggetto di ricorso, può e deve essere, pertanto, dichiarata in questa sede e la sentenza deve essere, conseguentemente, annullata in parte qua senza rinvio, contestualmente adottandosi la omessa declaratoria della falsità dell'autocertificazione in questione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente alla omessa declaratoria di falsità della autocertificazione di cui all'istanza presentata il 22/6/2011 da CA LE per l'ammissione al beneficio del patrocinio dello Stato per i non abbienti, falsità che dichiara. Deciso in Roma il 21 dicembre 2016. Il Consigliere est. nchi Biond Il Presidente Luisa Bianchi Gabriella Cappello Summell compello Depositata in Cancelleria Oggi. -3 FEB. 2017 Il Funzionario iudiziario Patriz Ciorra 3