Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/12/2016, n. 5322
CASS
Sentenza 21 dicembre 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In caso di sentenza di patteggiamento che abbia omesso di dichiarare la falsità di un documento, la Corte di cassazione può adottare direttamente i provvedimenti previsti dall'art. 537 cod. proc. pen., non occorrendo alcuna valutazione di merito per una declaratoria che la legge pone come effetto inevitabile della sentenza di condanna, a cui è equiparabile la sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti.

Commentario1

  • 1Revisione del patteggiamento: il contrasto tra giudicati rileva anche quando l’inconciliabilità riguarda gli elementi costitutivi del reato (Cass. Pen. n. 26627/24)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 13 marzo 2026

    Massima È ammissibile la revisione, ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a), c.p.p., anche nei confronti della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, poiché, dopo la riforma del 2003 dell'art. 629 c.p.p., essa rientra tra i provvedimenti suscettibili di revisione anche per contrasto tra giudicati. Ai fini dell'inconciliabilità tra sentenze irrevocabili, il “fatto” non coincide con il mero accadimento storico-naturalistico, ma comprende anche gli elementi costitutivi della fattispecie penale: ne consegue che l'esclusione definitiva della condotta costrittiva nella concussione o del pactum sceleris nella corruzione può determinare un contrasto rilevante con la …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/12/2016, n. 5322
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5322
Data del deposito : 21 dicembre 2016

Testo completo