Sentenza 27 aprile 2015
Massime • 1
Con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, che è decisione equiparata ad una sentenza di condanna, il giudice è tenuto a dichiarare, ai sensi del primo comma dell'art. 537 cod. proc. pen., l'accertata falsità di atti o di documenti. Nel caso in cui tale declaratoria sia omessa, la Corte di cassazione è legittimata ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 537 cod. proc. pen., non occorrendo alcuna valutazione di merito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/04/2015, n. 42406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42406 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2015 |
Testo completo
424 06 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 27/04/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. MAURIZIO FUMO N. 631 Dott. GERARDO SABEONE - Consigliere - - Rel. Consigliere -REGISTRO GENERALE Dott. GRAZIA MICCOLI - N. 35295/2014 Dott. PAOLO MICHELI - Consigliere - Dott. ANGELO CAPUTO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO nei confronti di: DE AN LA N. IL 12/09/1963 avverso la sentenza n. 1013/2012 TRIBUNALE di CAMPOBASSO, del 23/10/2013 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Udit i difensor Avv.; Q Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Aldo Policastro, ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione ex art. 537 cod. proc. pen.. RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Campobasso ricorre avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta emessa nei confronti di UD DE AN in data 23 ottobre 2013 dal Tribunale di Campobasso per il reato di falso (artt. 477 e 482 cod. pen.) in relazione a tre documenti riguardanti la “dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali" datati 26 gennaio 2011 e 23 gennaio 2011. E' stata dedotta inosservanza di legge per omessa dichiarazione di falsità dei documenti ai sensi dell'art. 537 cod. proc. pen. e chiede l'annullamento della sentenza.
2. Con atto depositato in data 15 ottobre 2014 il Procuratore generale della Cassazione ha richiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione ex art. 537 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso merita accoglimento. Invero, è del tutto evidente che nella sentenza impugnata sia stata omessa la statuizione di cui all'art. 537 cod. proc. pen. "Con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, che è decisione equiparata ad una sentenza di condanna, il giudice è tenuto a dichiarare, ai sensi del primo comma dell'art. 537 cod. proc. pen., l'accertata falsità di atti o di documenti (Nell'occasione la Corte ha precisato che la dichiarazione di falsità prescinde dall'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, essendo fondata esclusivamente sull'accertamento - che si rende possibile anche nel giudizio speciale di patteggiamento, pur nei limiti di una cognizione "allo stato degli atti" della non rispondenza al vero dell'atto o del documento)" (Sez. U, n. 20 del 27/10/1999, Fraccari, Rv. 214638) Il provvedimento di cui all'art. 537 cod. proc. pen. può essere adottato da questa Corte ad integrazione del suddetto provvedimento non occorrendo alcuna valutazione di merito.
P. Q. M.
La Corte annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente alla omessa dichiarazione di falsità dei documenti di provenienza e di destinazione degli animali, dichiarazione che dispone. Così deciso in Roma, il 27 aprile 2015 Il consigliere estensore Il presidente Grazia Miccoli Maurizio FUMO от DEPOBITATA IN CANCELLERIA @ решёти addi 21 OTT 2015 لام IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise 2