Sentenza 14 gennaio 2002
Massime • 1
Gli effetti del giudicato sostanziale si estendono, anche in caso di pronuncia di rigetto della domanda, non solo alla decisione relativa al bene della vita chiesto dall'attore, ma a tutte le statuizioni inerenti all'esistenza e alla validità del rapporto dedotto in giudizio necessarie e indispensabili per giungere a quella pronuncia di rigetto. (Nell'affermare il principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto che, fatta richiesta, da una delle parti del rapporto, di conversione in affitto del contratto di mezzadria in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 203 del 1982 e intervenuta, successivamente a tale data, una sentenza, passata in cosa giudicata, di rigetto della domanda del concedente di risoluzione del rapporto mezzadrile per grave inadempimento dei mezzadri, tale pronunzia potesse avere effetto di giudicato, quanto alla mancata conversione in affitto dell'originario rapporto mezzadrile, nel successivo giudizio diretto all'accertamento tra le stesse parti di un rapporto di affitto in forza della richiesta conversione, qualora gli inadempimenti contestati, e ritenuti dalla predetta sentenza insussistenti o non tanto gravi da giustificare la pronuncia di risoluzione, fossero successivi alla data del prodursi della conversione stessa, ossia all'inizio dell'annata agraria successiva alla comunicazione della relativa richiesta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/01/2002, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 19/02 conversione mezzadria SEZIONE TERZA CIVILE limiti giudicato Composta dagli Ill. Siggri Magistra R.G.N. 22144/99 Presidente CIUSTINIANI Dott. Vito Consigliere LIMONGELLI Dott. Antonio Dott. Mario FINOCCHIARO Cons. Relatore Cron. 645 CALABRESE Consigliere Rep. Dott. Donato Ud. 24/09/01 MANZO Consigliere Dott. Gianfranco ha pronunciato la seguente: S EN TE NZ A sul ricorso proposto da: OL RD, elettivamente domiciliato in Roma, viale Castrense n. 7, presso il dott. Armando Placidi, Francesco Petrella, giusta delega in difeso dall'avv. atti;
ricorrente
contro
EL NI, RI EL, elettivamente domici- liati in Roma, via Flaminia n. 71, presso l'avv. Anto- nio Aceto, che li difende giusta delega in atti;
controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, sezione specializzata agraria, n. 2290/98 del 7 ottobre 1637 1 - 20 novembre 1998 (R.G. 1324/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 settembre 2001 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. F. Petrella per il ricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. Fulvio Uccella, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso 7 luglio 1994 OL RD, premesso di essere proprietario di un fondo rustico condotto in mezzadria dei coniugi EL NI e RI EL in forza di contratto 22 luglio 1964 e di avere già proposto una domanda di risoluzione del rapporto in questione per inadempienza dei mezzadri, conclusosi con sentenza di rigetto della domanda passata in cosa giu- dicata, chiedeva che il tribunale di S. Maria Capua Ve- tere, sezione specializzata agraria, in contraddittorio con i predetti EL e RI, dichiarasse cessato il rapporto inter partes ai sensi dell'art. 34, legge n. 203 del 1982, con condanna dei mezzadri al rilascio del fondo. Costituitisi in giudizio EL NI e RI EL resistevano alla avversa pretesa, eccependo che il contratto tra le parti si era convertito, in 2 forza di espressa richiesta formulata da essi conclu- denti in data 7 maggio 1982 in affitto, ai sensi dell'art. 25, della 1. 3 maggio 1982 n. 203. Svoltasi l'istruttoria del caso l'adita sezione ri- gettava la domanda, con condanna dell'attore al paga- mento delle spese. Gravata tale pronunzia dal soccombente OL la corte di appello di Napoli, sezione specializzata agra- ria, con sentenza 7 ottobre 20 novembre 1998 rigetta- - va il gravame. Per la cassazione di tale pronunzia ha proposto ri- corso, affidato a 3 motivi, OL RD. Resistono con controricorso EL NI e RI EL. Entrambe le parti hanno presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I giudici del merito hanno, in primis, escluso che sulla mancata conversione in affitto del contratto di mezzadria in essere tra le parti si sia formato il giudicato nel precedente giudizio tra le stesse parti (nel quale, rigettata la domanda di risoluzione della mezzadria, proposta dal OL, il problema della con- versione non è stato neppure affrontato).
2. Tale capo, della pronunzia impugnata censurata dal ricorrente con il primo motivo, con il quale si la- 3 menta, in particolare, «violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.C.>>. Premesso in conformità a una più che consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice che il giudicato si forma, oltre che sull'affermazione, ○ ne- gazione, del bene della vita controverso, sugli accer- tamenti logicamente preliminari e indispensabili ai fi- ni del decisum, quelli, cioè, che si presentano come la premessa indefettibile della pronunzia, il ricorrente evidenzia che nella specie la statuizione del tribuna- le, resa nel 1992, coperta dal giudicato, di rigetto della domanda di risoluzione, per inadempimento, del contratto di mezzadria inter partes presupponeva - 10- gicamente e giuridicamente l'accertamento che il con- tratto in essere tra le parti fosse di mezzadria, e non di affitto. Si evidenzia, al riguardo, da parte del ricorrente, altresì, che la pronunzia del tribunale ha espressamen- te: affermato che doveva escludersi, riguardo a un certo episodio (denunziato dall'attore a fondamento della domanda di risoluzione per inadempimento del con- tratto) che lo stesso avesse «idoneità a ledere, in ma- niera seria, la fiducia che deve stare alla base dei rapporti associativi»>; © precisato, ancora, che non erano emersi, in esito alla espletata istruttoria «fatti di inadempimento tan- to gravi da ritenere compromessa la fiducia che deve caratterizzare il rapporto di mezzadria, in quanto fon- dato sulla collaborazione delle parti»>; definito nell'intera sentenza il EL e la RI mezzadri e il rapporto che li legava ad esso con- cludente come mezzadria;
valutato la gravità degli inadempimenti relativi ai mancati conteggi colonici e alla mancata correspon- sione al concedente delle quote dei prodotti (conteggi mezzadria e del tutto assenti e quote tipici della nell'affitto).
3. Nel resistere all'avverso ricorso i controricor- renti oppongono, nell'ordine: da un lato, che l'accertamento, compiuto dal giu- dice del merito, in ordine all'inesistenza di un giudi- cato esterno, preclusivo dell'esame della pretesa azio- nata dagli attuali controricorrenti implica un accerta- mento di fatto e, pertanto, insindacabile in questa se- de di legittimità; dall'altro, che essendosi la sentenza del tribu- nale di Santa Maria Capua Vetere, invocata da
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- parte, pronunciata in conformità alle richieste di essi concludenti essi non potevano ritenersi SocCombenti»>> 5 rispetto alla stessa e, quindi, per l'effetto, erano privi di interesse a proporre alcuna impugnazione con- tro la stessa: da ultimo, che in ogni caso, le sentenze di ri- getto della domanda come quella ora invocata da con- - troparte non può mai acquistare autorità di cosa giu- dicata.
4. Nessuno di tali rilievi coglie nel segno e il primo motivo del ricorso, fondato, è meritevole di ac- coglimento. Alla luce delle considerazioni che seguono. 4. 1. E' esatto quanto evidenziano i controricor- renti, allorché denunciano che l'accertamento del giu- dicato esterno è demandato in via esclusiva al giudice di merito, la cui statuizione al riguardo è sottratta al sindacato di legittimità. Tale principio, peraltro, è applicabile esclusiva- mente nell'ipotesi i giudici del merito abbiano reso la loro pronunzia nel rispetto dell'art. 2909 C.C. e con corretta motivazione (cfr., ad esempio, Cass. 21 marzo 2000, n. 3325, nonché Cass. 17 febbraio 2000, n. 1773). Atteso, per contro, che nella specie il ricorrente deduce, appunto, come sopra si è evidenziato, la falsa applicazione, da parte del giudice a quo, dell'art. 2909 c.C., contesta, cioè, l'interpretazione che di ta- 6 le norma hanno dato i giudici del merito, è palese che la invocata insindacabilità, in questa sede, dell' ac- certamento compiuto dai giudici del merito non sussi- ste. Non è stata dedotta, infatti, dal ricorrente, una interpretazione del precetto contenuto Hella sentenza 10 dicembre 1992 diversa da quella fatta propria dai giudici del merito, ma è lamentata la violazione sot- to il profilo di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. dell'art. 2909 c.c. 4. 2. Irrilevante, ancora, al fine del decidere, e di ritenere inopponibile agli attuali controricorrenti il giudicato formatosi nella sentenza, tra le stesse parti pronunziata il 10 dicembre 1992, è la circostan- ampiamente evidenziata in controricorso, che inza, esito al detto giudizio gli attuali controricorrenti non erano risultati «soccombenti»>, ma totalmente vit- toriosi» per cui erano privi di interesse, ex art. 100 c.p.c., ad impugnare la stessa. Si Osserva, infatti, che l'autorità di giudicato come assolutamente pacifico copre non solo il dedot- to, ma anche il deducibile, in relazione al medesimo oggetto, restando così precluse, in un successivo giu- dizio, tutte le questioni costituenti il presupposto 7 logico, essenziale ed indefettibile della pronuncia (Cass. 7 aprile 2000, n. 4426). Il principio cosiddetto del «dedotto e deducibile»>, in particolare, in virtù del quale l'efficacia del giu- dicato si estende, oltre a quanto dedotto dalle parti (giudicato esplicito), anche a quanto esse avrebbero potuto dedurre (giudicato implicito), concerne le ra- gioni non dedotte che si presentino come un antecedente logico necessario rispetto alla pronuncia. Deve ritenersi, quindi, precluso alle parti stesse la proposizione, in altro giudizio, di qualsivoglia do- manda avente ad oggetto situazioni soggettive incompa- tibili con il diritto accertato (Cass. 14 novembre 2000, n. 14747. Sempre nel senso che l'autorità del giudicato copre non solo il dedotto, ma anche il dedu- cibile in relazione al medesimo oggetto, cioè non sol- tanto le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte le altre proponi - bili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali sebbene non dedotte specificamente costituiscono tuttavia precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia (giudicato implicito), Cass. 14 gennaio 2000, n. 375, nonché Cass. 2 settembre 2000, n. 11520, tra le tantissime). 8 Sempre al riguardo, infine, non può tacersi che l'autorità del giudicato copra sia il dedotto che il deducibile, senza che assuma rilievo l'ignoranza, da parte di colui contro il quale si sia formato il giudi- cato, di fatti che avrebbero potuto dare fondamento ad azioni о eccezioni non fatte valere (Cass. 19 agosto 1993, n. 8784). Applicando i principi in esame al caso di specie è evidente che è irrilevante che in esito al precedente giudizio svoltosi innanzi al tribunale di Santa Maria Capua Vetere gli attuali controricorrenti siano risul- tati «vittoriosi» e non «soccombenti». Avendo, infatti, in quella sede l'attore OL dedotto che tra le parti era in essere un contratto di mezzadria e che mezzadri si erano resi gravemente inadempienti a questo, era palesemente onere dei mezza- dri stessi per evitare che si formasse il giudicato implicito sulla qualificazione giuridica del rapporto inter partes come «mezzadria>>> dedurre che il rapporto stesso in realtà doveva qualificarsi di affitto о che sia era convertito» in affitto ai sensi dell'art. 25, 1. 3 maggio 1982, n. 203. Essendosi, all'opposto, il EL e la RI limi- tati ad opporre che non vi era stato, da parte loro al- cuna inadempimento al contratto invocato dalla
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- 9 parte, è implicito, da parte loro, in una tale difesa, il riconoscimento della esistenza di un contratto di mezzadria (almeno con riguardo all'epoca dei contestati inadempimenti). 4. 3. Facendo proprie, infine, le argomentazioni già svolte dai giudici a quibus per giustificare la conclusione raggiunta [e sindacata dal ricorrente con - da ul- il primo motivo], i controricorrenti oppongono che le affermazioni contenute nella motivazione timo della sentenza di rigetto non possono acquistare auto- rità di cosa giudicata, atteso che il principio secondo il quale questa ultima va individuata tenendo conto non solo del dispositivo ma anche della motivazione trova applicazione solo per le decisioni di merito il cui di- spositivo contenga una pronuncia di accertamento о di condanna. Le difese dei controricorrenti non possono trovare accoglimento, neppure sotto questo ultimo, gradato, profilo. In effetti, come evidenzia la sentenza in questa sede gravata nonché la difesa dei controricorrenti in qualche occasione una certa, risalente, giurispru- denza di questa Corte ha affermato il principio sopra riferito. 10 Ciò sul rilievo che «il principio, secondo il quale la portata precettiva di una pronuncia giurisdizionale va individuata tenendo conto non soltanto del disposi- tivo ma anche della motivazione, trova applicazione soltanto quando nella decisione di merito il dispositi- vo contenga, comunque, una pronuncia di accertamento 0 di condanna>>> e, quindi, tale principio non si applica in presenza di una pronuncia di rigetto della domanda>>> (Così, in termini, Cass. 29 marzo 1989, n. 1526, in mo- tivazione, nonché Cass. 7 agosto 1979, n. 4571. Solo apparentemente conforme alle precedenti, invece, in motivazione, la Cass. 18 maggio 1989, n. 2362 ove, precisazione che «l'autorità del giudicato, pur copren- do il dedotto e il deducibile, trova un limite nell' oggetto specifico della decisione e il giudicato non potrebbe comunque formarsi sulle questioni conside- rate dal giudice al fine della pronuncia sull'interesse ad agire e, rispetto a questa, di regola, del tutto au- tonome>>). Tale indirizzo, già disatteso dalla giurisprudenza più recente di questa Corte, non merita consenso. Non esistono, infatti, elementi che suffraghino una tale conclusione né nella lettera della legge (giusta la testuale previsione di cui all'art. 2909 C.C. «l'accertamento contenuto nella sentenza passata in 11 giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa»), né nella sua ratio. - al fine di dimostrare A quest'ultimo riguardo l'insostenibilità dell'assunto qui criticato è suffi- ciente ricordare quanto osservato già nella Relazione al Codice civile del 1942, in margine alla portata del precetto di cui all'art. 2909 C.C. (n. 1186): «ассо- gliendo anche qui i risultati dell'elaborazione giuri- sprudenziale e dottrinale dell'istituto, chiarisce 1' articolo come questa autorità non si riconosca a tutto ciò che il giudice possa avere affermato o esposto nel- le argomentazioni di una qualsiasi sentenza, ma soltan- to nell'accertamento di fatti, di situazioni o di rap- porti, che abbia formato oggetto di deliberazione o di pronuncia da parte del giudice stesso in una sentenza finale di merito». «Poco importa prosegue la ricordata Relazione che materialmente la pronuncia si trovi inserita nel dispositivo o nei motivi;
importa invece che il punto sia stato oggetto di decisione, all'effetto di fissarne irrevocabilmente i termini». «In questa ipotesi conclude la Relazione la fissazione avvenuta di autorità vale, come l'articolo stesso proclama a ogni effetto. Resta coerentemente eliminata con ciò quella limitazione accolta nella par- 12 te finale dell'art. 1351 del codice del 1865, che sem- brava restringesse l'autorità della cosa giudicata ad una funzione meramente negativa e per la sola ipotesi di riproposizione della stessa domanda. Già sotto l'impero di quel codice la limitazione era apparsa del resto del tutto incongrua e aveva condotto la giuri- sprudenza e la dottrina ad una interpretazione nominal- mente estensiva ed integratice che in realtà finiva col forzare e contorcere l'originario significato del te- sto». E' palese, pertanto, che perché operi il c.d. giu- dicato implicito è rilevante esclusivamente che la pro- nunzia (coperta da giudicato) sia «una sentenza finale di merito». Deve trattarsi, cioè, di una sentenza che abbia pronunciato sul merito del contendere e non si sia li- mitata ad esaminare questioni di rito. Al riguardo, inoltre, non possono introdursi di- stinzioni, del tutto arbitrarie, tra pronunce di «acco- glimento» di una certa pretesa, о di rigetto» della stessa. Come ha avuto occasione di precisare, anche recen- temente questa Corte (cfr., infatti, in termini, Cass. 11 febbraio 2000 n. 1532, specie in motivazione), in particolare, il giudicato sostanziale (art. 2909 c. c.) 13 che, in quanto riflesso di quello formale (art. 324 c p.c.), fa stato ad ogni effetto fra le parti per l'ac- certamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto, i quali rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico giuridico della pronuncia, spie- gando, quindi, la sua autorità non solo nell'ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti (cosiddetto giudicato esplicito), ma estendendosi necessariamente agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione, formandone il pre- supposto, così da coprire tutto quanto rappresenta il fondamento logico giuridico della pronuncia. Pertanto, l'accertamento su un punto di fatto o di diritto costituente la premessa necessaria della deci- sione divenuta definitiva, quando sia comune ad una causa introdotta posteriormente, preclude il riesame della questione, anche se il giudizio successivo abbia finalità diverse da quelle del primo (Cass., sez. un. 14 giugno 1995, n. 6689; Cass. 5 giugno 1996, n. 5222). Trattasi di principio di portata generale che va applicato, come sopra si è evidenziato e contrariamente a quanto sostenuto della pronunzia ora gravata, a tutte le pronunce, sia di merito sia di rigetto, che conten- 14 gono statuizioni che costituiscono il precedente logico essenziale e necessario della decisione. Pertanto, gli effetti del giudicato sostanziale, anche nel caso di pronuncia di rigetto della domanda, si estendono non solo alla decisione relativa al bene della vita chiesto dall'attore, ma anche a, tutte quel- le statuizioni, inerenti alla esistenza e validità del rapporto dedotto in giudizio, necessarie e indispensa- bili per giungere a quella pronuncia di rigetto (Cass. 20 aprile 1996, n. 3757; Cass. 13 novembre 1997, n. 11228; Cass. 19 dicembre 1997, n. 12906). Sempre in questa ottica, ancora recentemente, da parte di questa Corte regolatrice si è affermato, al- tresì, che in tema di giudicato, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero al- la soluzione di questioni di fatto e di diritto relati- ve ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cau- se, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità di- 15 verse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il pe- titum del primo (Cass. 4 agosto 2000, n. 10280).
5. Pacifico quanto precede, atteso che i giudici del merito non si sono attenuti ai principi di diritto come sopra espressi, è evidente come sopra anticipa- - to che il motivo in esame merita integrale accoglimen- to. Specie considerato l'ulteriore errore, in diritto, commesso, dalla sentenza gravata allorché ha affermato che «il richiamo alla cosa giudicata [da parte del MOL- FINO] è fuori luogo, in quanto il tribunale con senten- za del 10 dicembre 1992 ha rigettato la domanda di ri- soluzione di mezzadria proposta dal OL, senza af- frontare la questione relativa alla conversione del contratto di mezzadria in affitto). Come sopra si è evidenziato, il contenuto decisorio di una sentenza è rappresentato, ai fini della esten- sione del relativo giudicato, non solo dal dispositivo, ma anche dalle affermazioni e dagli accertamenti conte- nuti nella motivazione, nei limiti in cui essi costi- tuiscano una parte della decisione, in quanto risolvano questioni facenti parte del thema decidendum e specifi- camente dibattute tra le parti, ovvero integrino una necessaria premessa od un presupposto logico indefetti- 16 bile della pronuncia (tra le tantissime, cfr., altresì, Cass. 27 ottobre 1994, n. 8865). E' palese, pertanto, che non è in alcun modo perti- nente, al fine del decidere, e di ritenere la non ope- ratività dell'invocato giudicato, la circostanza che nel primitivo giudizio sia stato esaminato esclusiva- mente il problema della fedeltà dei mezzadri nella ese- cuzione del contratto di mezzadria e non anche il di- verso problema della «conversione» del rapporto di mez- zadria in affitto. In realtà la sentenza 10 dicembre 1992, allorché ha rigettato la domanda di risoluzione del contratto di mezzadria in essere tra le parti, per avere accertato che il EL e la RI avevano adempiuto a tutti gli obblighi loro gravanti quali mezzadri (o che, comunque, eventuali inadempienze non erano così gravi da giusti- ficare la risoluzione del rapporto) ha accertato indis- solubilmente anche l'esistenza, alla data dei contesta- risultati insussistenti о comunque ti inadempimenti non gravi di un rapporto di mezzadria. - Ne segue, pertanto, che ove gli inadempimenti con- testati siano da collocarsi, temporalmente, in ероса successiva all'inizio della prima annata agraria suc- cessiva a quella in cui i mezzadri hanno chiesto la conversione in affitto del rapporto (cfr. art. 26, 1. 3 17 maggio 1982, n. 203) deve ritenersi «a ogni effetto»> (cfr. art. 2909 c.c.) essere rimasto accertato, con sentenza passata in cosa giudicata, che detta conver- sione non si è attuata.
6. All'accoglimento del primo motivo, segue sia l'assorbimento del secondo e del terzo motivo (con i quali si denunzia, nell'ordine, da un lato, «violazione e falsa applicazione dell'art. 26, 1. 3 maggio 1982, n. 203, e art. 1, 1. 14 febbraio 1990, n. 29», nonché «omessa e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia>>> [secondo motivo], dall' altro, «violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c. c. in relazione all'art. 5, legge n. 29 del 1990 e 31 legge n. 203 del 1982», nonché «omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia» [terzo moti- vo]), sia la cassazione della sentenza impugnata con rinvio della causa alla stessa sezione specializzata agraria della Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà, altresì, sulle spese di questo giudizio di legittimità. Detto giudice, a norma dell'art. 384 c.p.c., si uniformerà ai seguenti principi di diritto: «anche in caso di pronuncia di rigetto della doman- da gli effetti del giudicato sostanziale si estendono non solo alla decisione relativa al bene della vita 18 chiesto dall'attore, ma a tutte quelle statuizioni, inerenti all'esistenza e alla validità del rapporto de- dotto in giudizio necessarie e indispensabili per giun- gere a quella pronuncia di rigetto»; «fatta richiesta, da una delle parti del rapporto, di conversione in affitto del contratto di mezzadria in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 203 del 1982 e intervenuta, successivamente a tale data, una sentenza, passata in cosa giudicata, di rigetto della domanda del concedente di risoluzione, per grave inadempimento dei mezzadri, del rapporto mezzadrile, tale pronunzia ha effetto di giudicato, quanto alla mancata conversione in affitto dell'originario rapporto mezzadrile, nel successivo giudizio diretto all' accer- tamento tra le parti di un rapporto di affitto in forza della richiesta conversione, qualora gli inadempimenti contestati, e ritenuti nella prima sentenza insussi- stenti o di gravità tale da non giustificare la pronun- zia di risoluzione, siano successivi all'inizio della prima annata agraria successiva alla comunicazione del richiedente di conversione in affitto del rapporto mez- zadrile».
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso;
di- chiara assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata 19 e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio ødi legittimità alla stessa Corte di Appello di Napoli, sezione specializzata agraria, in altra composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 24 settembre 2001. il Consigliere relatore est. ерь fee il Presidente VilofsentinianГлоритни IL CANCELLIERE C1 Gina CA Depositata in Cancelleria .02 Moggi, ii 1 M E R P IL CANCELLIERE C1 U S E T Gina CA R O C 20