Sentenza 5 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2002, n. 3133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3133 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2002 |
Testo completo
$ 1 33/02 REPUBBLICA ALI. NA NOME IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ogg.: Lavoro SEZIONE LAVORO R. G. 14156/99 Cron. N. 7251 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N.
1.Dott. Alberto Spanò -Presidente- 2.66 Fernando Lupi -Consigliere- Ud. 8.01.2002 3. Luciano Vigolo -Consigliere- 664. Natale Capitanio -Consigliere- ..5. Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA TT EN, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cola di Rienzo 252, presso lo studio dell'Av. Bruno Caputo, rappre- sentato e difeso dall'Avv. Gesuino Fadda del foro di Oristano come da procura a margine del ricorso Ricorrente 28
CONTRO
PROVINCIALE DEL LAVORO DI ISPETTORATO ORISTANO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge 2 f Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 43/98 del Pretore di Oristano del 21.4.1998/5.5.1998 nella causa n. 349 R.G. 1994. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8.01. 2002 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Guido Rai- mondi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, depositato il 26.7.1994, CO TT proponeva opposizione contro l'ordinanza n. 7 del 28.6.1994, con la quale l'Ispettorato del Lavoro di Oristano gli aveva ingiunto il paga- mento della somma di £.
2.082.900 a titolo di sanzione ammini- strativa per la violazione dell'art.
3- comma 3°- del D.L. n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983, per avere impe- dito nel corso della visita ispettiva del 27.2.1992 l'esercizio dei poteri di vigilanza, avere ostacolato le indagini impedendo di as- sumere dai lavoratori dichiarazioni e notizie riguardanti la sussi- stenza del rapporto di lavoro e non avere esibito la documenta- zione di lavoro al fine di verificare gli adempimenti contributivi ed assicurativi. L'opponente deduceva che la visita ispettiva del 27.2.1992, ini- ziata solo dall'assistente Paolo CI, era avvenuta in violazione di numerose disposizioni di legge e con intento persecutorio, avendo esso TT, una settimana prima di tale visita ispettiva, rifiutato di consegnare all'Ispettore Pisu dell'INPS la copie delle 3 dichiarazioni dei redditi di AR UG, cliente di studio. Il convenuto Ispettorato costituendosi contestava la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto. All'esito dell'istruzione, espletata la prova per testi ammessa, l'adito Pretore con sentenza del 5.5.1998 rigettava l'opposizione confermando l'ordinanza- ingiunzione impugnata. In particolare il Pretore osservava che l'opponente aveva com- messo l'illecito amministrativo contestato, posto che l'assistente CI non aveva potuto redigere il verbale così come preteso dallo stesso TT, dando atto di una regolarità non ancora ac- certata, e che la reazione alterata e di rifiuto dell'audizione del personale posta in essere dal ricorrente non poteva essere giusti- ficata dal comportamento dell'accertatore. Lo stesso giudice aggiungeva che della visita ispettiva non era stato redatto verbale completo proprio per il comportamento mi- naccioso del TT, che alzando la voce ed impedendo di sentire le lavoratrici, aveva indotto l'assistente CI a lasciare lo stu- dio e svolgere successivamente in data 2.3.1992 nuova ispezione alla presenza del Maresciallo dei Carabinieri Ruiu con l'audizione delle dipendenti e l'esame della documentazione contabile. Il Pretore riteneva, poi, prive di consistenza le irregolarità la- mentate dal TT nessuna norma prevedeva la asserita nullità del verbale ispettivo in relazione alla apposizione della data di inizio e termine dell'ispezione; il divieto di rimozione dal luogo di lavoro dei libri paga e matricola era posto a carico del datore di lavoro;
la violazione del segreto di ufficio era insussistente per essere stati esibiti tali libri a due ex dipendenti dello stesso TT per l'accertamento di eventuali omissioni contributive. Il Pretore, infine, riteneva la sanzione, come quantificata nell'ordinanza- ingiunzione in £. 2.075.000, adeguata alla gravità del fatto posto in essere dal TT, in considerazione dall'atteggiamento minaccioso e del rifiuto ad esibire la docu- mentazione. Contro l'anzidetta sentenza propone ricorso per cassazione il TT con due motivi, illustrati con memoria ex art. 378 C.P.C. Resiste con controricorso l'Ispettorato del Lavoro di Oristano. MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare va rilevata l'inammissibilità del controricorso ex art. 370 C.P.C. per essere stato notificato al ricorrente in data 31.8.1999, ossia oltre il termine di 40 giorni dalla notifica del ri- corso del TT, avvenuta il 15.6.1999. Da parte sua il ricorrente deduce le seguenti doglianze: -violazione e falsa applicazione della legge, in relazione agli artt. 115 e seguenti C.P.C. e 221 C.P.C.; -omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360 n. 5 C.P.C. Al riguardo sostiene, con riferimento particolare all'art. 115 C.P.C., che il giudice di merito non ha tenuto conto di tale nor- ma, per avere ingiustamente opposto alle prove, addotte da esso ricorrente, alcune sue personali opinioni limitandosi ad una mera 5 e apodittica affermazione della sussistenza della legittimità dell'ispezione attraverso la sola e semplice valutazione del con- tenuto del rapporto del 10.3.1992 redatto dall'assistente CI. Lo stesso ricorrente aggiunge che nell'ordinanza- ingiunzione di cui è causa si fa riferimento ad un foglio notizie datato 28.2.1992, mai prodotto in giudizio e sostituito con altro foglio notizie datato 27.2.1992, contro il cui contenuto, a suo dire non rispondente al vero, è stata depositata dichiarazione ex art. 221 C.P.C. Il TT osserva altresì che il Pretore: avrebbe ignorato i profili di illegittimità riscontrabili nella visita ispettiva del 27.2.1992, che avrebbe dovuto essere effettuata in coppia in applicazione della circolare ministeriale n. 21 del 28.1.1991 e nella massima trasparenza;
avrebbe trascurato di esaminare le risposte fornite dallo CI in sede di interrogatorio formale;
avrebbe omesso di rilevare che esso ricorrente aveva già subito una ispezione da parte dell'INPS in data 19.12.1989; avrebbe fatto malgoverno delle risultanze emergenti dalle deposizione delle testimoni PI CA, LA SA ed Alessandra SA in ordine al reale svolgimento dei fatti e al comportamento tenuto da esso TT. I rilievi esposti sono privi di consistenza giuridica e vanno di- sattesi. Il Pretore ha proceduto alla ricostruzione dei fatti dopo un at- tento esame dei documenti acquisiti, in particolare dei verbali 6 ispettivi, e delle deposizione dei testi escussi. Orbene sulla base degli elementi così acquisiti il giudice di me- rito ha ritenuto provato l'atteggiamento minaccioso assunto dal TT, che si era posto di fronte alla porta quasi per impedire all'ispettore CI di uscire, gli aveva strappato di mano il ver- bale e aveva detto che intendeva chiamare il 113. D'altro canto lo stesso CI nella successiva visita ispettiva si era fatto accompagnare dal maresciallo dei carabinieri Ruiu, il quale ha riferito che l'assistenza da parte dei carabinieri era stata richiesta dal Capo dell'Ispettorato del Lavoro per esservi stata opposizione all'ispezione da parte del TT. Trattasi nella specie di accertamenti in fatto condotti sulla base di valutazioni congruamente motivate ed immuni da vizi logici e giuridici, mentre le censure del ricorrente si risolvono in un di- verso apprezzamento delle prove acquisite rispetto a quello rite- nuto dal giudice di merito, il che è inammissibile in sede di legit- timità. D'altro canto va precisato che in tema di sanzioni amministrative secondo il costante insegnamento di questa Corte il verbale di accertamento della contestata violazione fa fede fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza nonché della provenienza del documento dal pubblico non ri- ufficiale e delle dichiarazioni delle parti. Tale querela sulta provata nel caso di specie, essendosi il TT limitato ad affermare in via generica di avere depositato in cancelleria la di- 7 chiarazione ai sensi dell'art. 221 C.P.C. senza riproduzione del suo contenuto, con ciò impedendo, in relazione al principio dell'autosufficienza caratterizzante il ricorso per cassazione, il controllo del giudice di legittimità sulla decisività dell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (ex plurimis Cass. sentenza n. 9734 del 13 settembre 1999; Cass. sentenza n. 1161 del 1° febbraio 1995). In definitiva sulla base degli anzidetti accertamenti compiuti dal giudice di merito può affermarsi la legittimità della sanzione am- ministrativa irrogata a carico del TT nell'ambito dei poteri di vigilanza spettanti all'ispettore del lavoro CI. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigetta- to. Nessuna pronuncia va emessa per le spese del giudizio di cassa- del controricorso zione in relazione all'inammissibilità dell'Ispettorato del Lavoro di Oristano.
PQ M
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di le- gittimità. Così deciso in Roma addì 8 gennaio 2002 Il Presidente Il Consigliere relatore estensore sebentar zano Alessandro De Remors Still IL CANCELLIERE, Depositato in Cancelleria oggi, 5 MAR 2002 IL CANCELLIERE Alle