Sentenza 21 marzo 2000
Massime • 1
Il giudice per le indagini preliminari che, all'esito del giudizio di convalida del fermo, applichi una misura coercitiva dichiarando contestualmente la propria incompetenza per territorio, non è tenuto a motivare circa l'urgenza di soddisfare taluna delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen.; e ciò in quanto in detta ipotesi l'urgenza di provvedere, richiesta in via generale ordinanza cautelare da parte di giudice incompetente, deve considerarsi esistente "in re ipsa".
Commentario • 1
- 1. Cessione plurima di contratto, canone di locazione, cedenti intermediAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 12 giugno 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/03/2000, n. 1532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1532 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Nicola Zingale Presidente del 21/03/2000
1. Dott. Luigi Verola Consigliere SENTENZA
2. " Nicola Bottalico " N. 1532
3. " Donato Danza " REGISTRO GENERALE
4. " M. RO Cultrera " N. 38055/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da OR AB, nato il [...] a [...], TO LE, nato il [...] a [...], UC RI, nato il [...] a [...] e NT AS, nato il [...] a [...]
avverso l'ordinanza del G.I.P. presso il tribunale di Gorizia in data 7-9-1999 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. D. Danza udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Antonio Albano che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
Fatto e diritto
Il G.I.P. presso il tribunale di Gorizia con ordinanza del 5-9- 1999, applicava nei confronti dei soggetti in epigrafe, indagati per concorso in rapina pluriaggravata e furto di autovettura, la misura della custodia cautelare in carcere e nel contempo, rilevato che la rapina era stata consumata in località compresa nel circondario del tribunale di Udine, dichiarava la propria incompetenza per territorio disponendo la trasmissione degli atti al P.M. per l'inoltro al giudice competente.
Ricorre per cassazione il difensore degli indagati denunciando violazione dell'art. 291, cm 2, C.P.P. sul rilevo che presupposto per la legittimità della misura coercitiva emessa da giudice incompetente è l'urgenza di provvedere in ordine alla applicazione di essa;
mentre nella specie tale presupposto non risulta nemmeno menzionato nel provvedimento, che conseguentemente andrebbe annullato senza rinvio.
Osserva la Corte che la censura è priva di fondamento. occorre rilevare che la misura coercitiva è stata applicata dal G.I.P. a norma dell'art. 391, cm 5, C.P.P. su richiesta del P.M. e nella ricorrenza delle condizioni di cui agli artt. 273 e 274 C.P.P., dopo aver convalidato il fermo degli indagati.
Detta norma conferisce al giudice, comunque, il potere di disporre l'applicazione della misura ove sussistano le condizioni prescritte: il richiamo dell'art. 291 C.P.P. attiene al procedimento applicativo e presuppone anche l'urgenza di soddisfare l'esigenza cautelare, quale effetto peculiare del provvedimento di convalida, senza che, quindi, il GIP sia tenuto a vagliare espressamente - ove riconosca "la propria incompetenza per qualsiasi causa" - se ricorra tale urgenza. Infatti, inequivoco è il tenore del menzionato comma 5, che impone al giudice di disporre l'applicazione di una misura coercitiva, a richiesta del P.M., nella semplice ricorrenza delle "condizioni di applicabilità previste dello art. 273" e di "taluna delle esigenze cautelari previste dall'art. 274" essendo l'urgenza "in re ipsa".
L'unico limite - nell'ipotesi che il luogo dell'arresto o del fermo sia diverso da quello della commissione del reato - è costituito dall'efficacia provvisoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 C.P.P., dell'ordinanza coercitiva emessa dal giudice funzionalmente competente per la convalida: disponendo quest'ultimo la trasmissione degli atti al giudice competente per l'emissione della misura cautelare, quella adottata in sede di convalida perde efficacia se detto giudice, entro venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti, non provvede a norma degli artt. 292, 317 e 321 (in tal senso cfr. Cass. S.U. - 15-10-1999 n. 17, Salzano). La mancata motivazione dell'urgenza di provvedere in ordine alla misura cautelare applicata, da parte del giudice della convalida del fermo, non integra, pertanto, alcuna violazione incidente sulla validità ed efficacia della stessa.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento. Si provveda a norme dell'art. 94, cm 1-ter disp. att. C.P.P. Così deciso in Roma, il 21 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2000