Sentenza 29 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/03/2002, n. 4599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4599 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2002 |
Testo completo
C.C. 66235 REPU BLI. A045 9 9/02 OGGETTO IN NO B DECT OPORO ITALIANO 1.C.I. FORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rimborsi SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA a dai Magistrati: R.G. N. 18044/99 Presidente n SACCUCCI o 20737/99 Dott. Enrico PAPA Cons. relatore Consigliere Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Cron. 10603 Dott. Eugenio AMARI Consigliere Rep. Dott. Vittorio Glauco EBNER Ud. 19.12.2001 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso iscritto al n. 18044 R.G. 1999, proposto N66235 da MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12;
- ricorrente -
contro
RD IA, rappresentata e difesa, con procura a margine del controricorso, con ricorso incidentale, dall'avv. Roberto BACCETTI, ed elettivamente domiciliata in Roma al viale Angelico, 36/8 presso lo studio dell'avv. Maria Vittoria Marchi;
- controricorrente -
1 e sul ricorso iscritto al n. 20737 R.G. 1999, proposto 7 6 2 · 1 da sopra rappresentata, difesa ed RD IA, come elettivamente domiciliata;
- ricorrente incidentale -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato;
intimato - entrambi per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana in data 7 luglio 1998, depositata col n. 139/6/98 il 22 settembre 1998. Uditi, nella pubblica udienza del 19 dicembre 2001: - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Carlo Destro, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale. Svolgimento del processo CA AL chiese alla Direzione Regionale delle Entrate della Toscana il rimborso della maggiore imposta comunale sugli immobili (i.c.i.) versata per l'anno 1993, in dipendenza della riduzione delle tariffe d'estimo e delle rendite a mente del d.lgs. 568/1993; impugnò poi il silenzio rifiuto dell'ufficio, e la Commissione Tributaria di primo grado di Firenze accolse il ricorso. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana ha respinto l'appello dell'Amministrazione finanziaria, affermando - in relazione alla decisione di primo grado, nella quale si era 2 riconosciuto il diritto al rimborso - che, “anche se il competente Ufficio non ha ancora concluso le operazioni di liquidazione prescritte dall'art. 36-bis del d.P.R. 600/1973, anche dopo il rimborso di quanto versato in più ha la possibilità di operare recuperi mediante iscrizione a ruolo a riscontro avvenuto". Per la cassazione ricorre l'Amministrazione finanziaria, con un motivo. Nel resistere con controricorso, la contribuente formula due motivi di ricorso incidentale, che illustra con memoria. Motivi della decisione Denunziando, con unico complesso motivo, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 18 del d.lgs. 504/1992 e 3 della legge 146/1998 ed il collegato vizio di motivazione, la ricorrente afferma che "l'Amministrazione Finanziaria dello Stato non era (quantomeno, non era più) passivamente legittimata rispetto a domanda di rimborso di somme pagate per i.c.i. relativa all'anno di imposta 1993"; si duole che il giudice 'a quo' non abbia considerato tale profilo, e richiama, nei sensi indicati, la disciplina di 'ius superveniens'. Oltre ad opporre l'inconsistenza dell'impugnazione avversaria, la contribuente, in via incidentale, chiede annullarsi la sentenza per violazione degli artt. 53 d.lgs. 546/1992 e 342 c.p.c., essendosi l'Ufficio limitato a proporre un 'appello cautelativo' del tutto privo di motivi, e, pertanto, inammissibile, con inevitabile analogo riverbero sullo stesso ricorso per cassazione. Deduce anche la violazione dell'art. 91 c.p.c., senza però enunciare a fronte della precisazione 3 'nulla per le spese', resa nel dispositivo della sentenza impugnata - alcuna specifica doglianza, con motivo che si esaurisce pertanto nella richiesta, conseguenziale all'accoglimento della censura già esposta, di “condanna alle spese del precedente e del presente grado di giudizio". I ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza, vanno previamente riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., richiamato dall'art. 49 del d.lgs. 546/1992. Deve esaminarsi per primo quello incidentale (tempestivo), che riveste carattere di pregiudiziale. Esso, in relazione all'unico motivo in cui - come già rilevato - si esaurisce, risulta fondato. Il gravame dell'Ufficio che la natura del vizio denunciato impone di verificare -, già definito 'appello cautelativo', risulta privo di censure alla decisione impugnata. Con esso l'Ufficio medesimo si limita a dedurre che "non ha ancora completato le operazioni di controllo e liquidazione del modello di dichiarazione di specie e relativi allegati, che costituiscono un necessario presupposto all'accertamento sostanziale del rapporto tributario". L'atto non contiene poi richieste di merito, in contrapposizione alla decisione appellata, esaurendosi nella mera giustificazione (di rilevanza puramente amministrativa) del comportamento dell'Ufficio, nella quale è dato tutt'al più ravvisare sotto il profilo processuale- un'istanza implicita di sospensione, sul rilievo che "questa A.F. si trova nella materiale impossibilità di poter eseguire i riscontri di cui sopra, poiché i modelli di dichiarazione relativi all'annualità in esame non sono ancora reperibili, in quanto non acquisite ('scil': le dichiarazioni) meccanograficamente". Dalla rilevata mancanza di censure alla decisione appellata e dall'assenza - del pari verificata - di istanze riguardanti un diverso assetto di merito del rapporto controverso, inevitabilmente discende l'inammissibilità dell'appello, conclusione d'altronde indirettamente ma significativamente confermata dallo stesso andamento della sentenza impugnata, riferito nella parte espositiva. Dall'accoglimento, in tali sensi, del ricorso incidentale, deriva, in quanto il processo non poteva essere proseguito 'ex' art. 382 comma 3 c.p.c., la cassazione senza rinvio della sentenza medesima, con connessa declaratoria d'inammissibilità del ricorso principale. Nella natura della controversia, e nella peculiarità delle vicende processuali che ne sono scaturite, ravvisa il collegio giusti motivi di compensazione fra le parti delle spese processuali dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi;
accoglie quello incidentale, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara inammissibile il ricorso principale;
compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2001. Z A II Cons. estensore Il Presidente S S A G ☑Bruno Saccucci з асчис Enrico tuins La IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 29 MAR 2002 Arnaldo Casanc Oggi Anolds IL CANCELLPRE C1 Amalap است