Sentenza 25 settembre 2006
Massime • 1
Costituisce ingiuria l'espressione "lei si crede un padreterno" rivolta ad un pubblico ufficiale con riferimento a comportamenti da lui posti in essere in tale sua qualità, atteso che detta espressione vale ad attribuire al pubblico ufficiale, tenuto, come tale, al costante rispetto delle norme che regolano l'adempimento delle sue funzioni, una condotta prevaricatrice e, pertanto, riprovevole.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/09/2006, n. 3233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3233 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2006 |
Testo completo
3233707 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 25/09/2006
SENTENZA
N. 1533 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. COLONNESE ANDREA PRESIDENTE
1.Dott.MARASCA GENNARO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2.Dott.DI TOMASSI MARIASTEFANIA "I N. 008119/2006
3. Dott.VESSICHELLI MARIA
4.Dott.DUBOLINO PIETRO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 19/12/1949 1) DI AB DINO
avverso SENTENZA del 12/10/2005
CORTE APPELLO di L'AQUILA
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
MARASCA GENNARO
concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato avvocato Roberto Colagrande, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata;
La Corte di Cassazione osserva :
Di AB DI è stato condannato dal Tribunale di L'Aquila con sentenza del 26
febbraio 2003 alle pene di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile per i delitti di ingiuria e minaccia in danno di ME De DI
per avere profferito all'indirizzo di quest'ultimo, dirigente comunale che aveva espresso parere sfavorevole su una pratica del Di AB lei si crede un "
padreterno......stia attento perché so vendicarmi .
La Corte di Appello di L'Aquila, con una articolata sentenza del 12 ottobre
2005, rigettava gli appelli della parte civile in ordine alla quantificazione del danno e dell'imputato in ordine alla ritenuta responsabilità e confermava la decisione di primo grado .
'Con il ricorso per cassazione il Di AB premessa una ricostruzione degli eventi, deduceva la inosservanza o erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta credibilità soggettiva ed oggettiva della parte lesa costituitasi parte civile, tenuto conto delle numerose incertezze palesate nel corso della sua deposizione e la erronea applicazione della
2 legge penale non possedendo le frasi eventualmente pronunciate valenza offensiva ed intimidatoria.
I motivi di ricorso non sono fondati ed anzi gono ai limiti dell'ammissibilità
perché sembrano risolversi in inammissibili censure di merito della decisione impugnata.
In buona sostanza il ricorrente si è doluto del fatto che i giudici di merito abbiano ritenuto credibile sia soggettivamente che oggettivamente la parte lesa costituita parte civile.
In punto di diritto le osservazioni del ricorrente sono errate perché la giurisprudenza, oramai costante della Suprema Corte ritiene che a sostenere una sentenza di condanna sia sufficiente anche la sola testimonianza della parte lesa, anche quando si sia costituita parte civile (Cass. N. 694/01).
Naturalmente è richiesto al giudice un esame particolarmente penetrante ed attento delle dichiarazioni rese, essendo la parte lesa, specialmente se costituita parte civile, anche portatrice di un interesse personale all'esito della causa .
Ritenuta così l'attendibilità soggettiva la testimonianza della parte lesa non ha bisogno dei riscontri c.d. oggettivi, di cui all'articolo 192 comma III c.p.p.,
perché la parte lesa è un testimone a tutti gli effetti e non una delle persone di cui all'articolo 210c.p.p., anche sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte
può ritenersi oramai costante (Cass. 11829/99).
Del resto anche la Corte Costituzionale ha richiamato tali principi quando con l'ordinanza 2 marzo 2004 n. 82 ha dichiarato manifestamente infondata l'eccezione di costituzionalità dell'articolo 497 comma II c.p.p. nella parte in cui
3 non prevede il divieto di esaminare come teste la persona offesa dal reato costituita parte civile.
Non sono stati addotti dal ricorrente nuovi argomenti che impongano un riesame degli indirizzi consolidati indicati e, quindi, il problema consiste nel verificare se i giudici di merito abbiano correttamente applicato i principi enunciati .
Ora sembra che il ricorrente più che contestare la motivazione del provvedimento impugnato, abbia censurato la valutazione che della testimonianza del de DI
è stata fatta dai giudici dei primi due gradi di giurisdizione.
In effetti, nonostante le critiche del ricorrente la sentenza impugnata appare "
correttamente e logicamente motivata quando, ricostruendo gli eventi, ha "
ritenuto attendibile la parte lesa, perché la sua testimonianza appariva precisa,
coerente e non contraddittoria . Siffatta valutazione siccome sorretta da una motivazione logica non è
,
censurabile da questo giudice di legittimità.
Quanto al secondo profilo deve affermarsi che la frase rivolta ad un pubblico funzionario lei si crede un padreterno è certamente ingiuriosa.
Infatti con tale frase si vuole stigmatizzare il comportamento di una persona che 1
ritenga di avere il potere di fare di tutto senza essere tenuto al rigoroso rispetto delle regole;
detto ad un pubblico funzionario, che nell'adempimento del suo ufficio le norme è tenuto sempre a rispettare significa addebitargli un
-
comportamento prevaricante e, perciò, riprovevole e non degno di un pubblico dipendente si tratta indubbiamente di una ingiuria grave, tenuto conto del
+ contesto in cui la frase incriminata è stata pronunciata e della persona alla quale è
stata rivolta.
E', infine, superfluo ricordare che il dolo richiesto dall'articolo 594c.p. è
generico e consiste nella coscienza e volontà di pronunciare una frase offensiva,
coscienza e volontà che è difficile negare che il ricorrente avesse .
Quanto alla espressione stia attento che so vendicarmi non vi possono essere dubbi sulla portata minacciosa della stessa.
Le intelligenti osservazioni del ricorrente non appaiono convincenti perché la prospettazione di una vendetta è, di per sé, un fatto idoneo ad incutere timore nella persona offesa ed a minarne la libertà di determinazione.
Non è possibile ritenere che con la minaccia di vendicarsi il ricorrente abbia voluto rappresentare che intendeva adire le vie legali per fare valere i propri diritti il ricorrente è, infatti, un imprenditore capace di utilizzare correttamente la lingua italiana e di sapere che far valere i propri diritti ad un risarcimento legalmente non ha nulla a che vedere con la vendetta.
Anche assumere iniziative denunce
- esposti e simili
- per garantire la correttezza dei comportamenti dei pubblici dipendenti è spesso meritorio e talvolta doveroso, ma siffatte attività nulla hanno a che fare con la vendetta che lascia presagire ben altri e più pericolosi esiti per il destinatario della promessa.
Anche su tale punto, quindi, la sentenza impugnata non è censurabile sotto il profilo della legittimità.
5 Per tutte le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Così deliberato in Camera di consiglio, in Roma, in data 25 settembre 2006
Дина Свинил IL PRESIDENTE
Il Consigliere estensore
DEPOSITATA IN CANCELLERIAL
addl 29 GEN. 2007
241443- IL CANCELLUERE C1 Carmela Lanzuise
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