Cass. pen., sez. I, sentenza 06/11/2000, n. 461
CASS
Sentenza 6 novembre 2000

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Gli artt. 2 e 3 della legge 7 maggio 1981 n.180, che dettano la composizione dei tribunali militari e della corte militare d'appello manifestamente non si pongono in contrasto, con riguardo alla presenza, in detti organi, di militari aventi grado di ufficiale, con gli artt.3,24,101,comma II,106,comma I, 108, comma II, della Costituzione, atteso che: quanto agli artt.3 e 24, la loro ipotizzata violazione per la mancanza di un preventivo avviso ai difensori nella fase di formazione di ciascuno di detti organi appare insussistente, trovando la detta mancanza ragionevole giustificazione essenzialmente nel fatto che gli organi in questione, a differenza delle corti d'assise e di assise d'appello, non sono costituiti in vista di una sessione determinata; quanto alle altre richiamate disposizioni costituzionali, poste in vario modo a presidio dell'indipendenza dei giudici, la loro violazione, ipotizzata a cagione del rapporto di dipendenza esistente tra gli ufficiali investiti della funzione giudicante e l'Amministrazione militare, appare parimenti insussistente, dal momento che il detto rapporto non si differenzia, sostanzialmente, da quello che lega anche i magistrati ordinari all'Amministrazione dello Stato ed ai detti ufficiali sono, inoltre, applicabili, durante lo svolgimento delle loro funzioni, le disposizioni di legge in vigore per i magistrati ordinari.

Per documento contenente dichiarazioni anonime, ai sensi dell'art.240 c.p.p., deve intendersi non quello che sia solo privo di sottoscrizione o di altro valido elemento di identificazione dell'autore, ma quello di cui sia ignota la provenienza. Non può essere, quindi, considerato documento anonimo quello sul quale siano stampati dati che siano stati tratti da un "computer" utilizzato da un soggetto identificato. (Nella specie, trattavasi di dati ricavati dal "computer" in uso al gestore di un albergo e concernenti le presenze di militari cui si addebitava di aver ottenuto, sulla base di essi, rimborsi non dovuti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 06/11/2000, n. 461
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 461
    Data del deposito : 6 novembre 2000

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