Sentenza 6 novembre 2000
Massime • 2
Gli artt. 2 e 3 della legge 7 maggio 1981 n.180, che dettano la composizione dei tribunali militari e della corte militare d'appello manifestamente non si pongono in contrasto, con riguardo alla presenza, in detti organi, di militari aventi grado di ufficiale, con gli artt.3,24,101,comma II,106,comma I, 108, comma II, della Costituzione, atteso che: quanto agli artt.3 e 24, la loro ipotizzata violazione per la mancanza di un preventivo avviso ai difensori nella fase di formazione di ciascuno di detti organi appare insussistente, trovando la detta mancanza ragionevole giustificazione essenzialmente nel fatto che gli organi in questione, a differenza delle corti d'assise e di assise d'appello, non sono costituiti in vista di una sessione determinata; quanto alle altre richiamate disposizioni costituzionali, poste in vario modo a presidio dell'indipendenza dei giudici, la loro violazione, ipotizzata a cagione del rapporto di dipendenza esistente tra gli ufficiali investiti della funzione giudicante e l'Amministrazione militare, appare parimenti insussistente, dal momento che il detto rapporto non si differenzia, sostanzialmente, da quello che lega anche i magistrati ordinari all'Amministrazione dello Stato ed ai detti ufficiali sono, inoltre, applicabili, durante lo svolgimento delle loro funzioni, le disposizioni di legge in vigore per i magistrati ordinari.
Per documento contenente dichiarazioni anonime, ai sensi dell'art.240 c.p.p., deve intendersi non quello che sia solo privo di sottoscrizione o di altro valido elemento di identificazione dell'autore, ma quello di cui sia ignota la provenienza. Non può essere, quindi, considerato documento anonimo quello sul quale siano stampati dati che siano stati tratti da un "computer" utilizzato da un soggetto identificato. (Nella specie, trattavasi di dati ricavati dal "computer" in uso al gestore di un albergo e concernenti le presenze di militari cui si addebitava di aver ottenuto, sulla base di essi, rimborsi non dovuti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/11/2000, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITO LA GIOIA Presidente del 06/11/2000
1. Dott. EDOARDO FAZZIOLI Consigliere SENTENZA
2. Dott. STEFANO CAMPO Consigliere N. 953/2000
3. Dott. ANGELO VANCHERI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. PIETRO DUBOLINO Consigliere N. 023313/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) ER VA N. IL 12/03/1964
avverso SENTENZA del 30/03/2000 CORTE MILITARE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPO STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del sostituto procuratore generale militare Dott. Vittorio GARINO che ha concluso per la dichiarazione di manifesta infondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale e il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori Avv. Nicola D'ARGENTO e Rocco MAGGI, i quali insistono per l'accoglimento del ricorso;
OSSERVA:
1 Con sentenza in data 30 marzo 2000 la Corte militare di appello, sezione distaccata di Napoli, in riforma di quella in data 19 ottobre 1998 del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale militare di Bari con la quale ER TO, imputato del reato di cui agli artt. 81 cpv. c.p., 47 n. 2 e 234 co. 1^ e 2^ n. 1 c.p.mp. (truffa militare aggravata continuata, consistita nell'ottenimento di rimborso da parte dell'amministrazione di spese di soggiorno non sostenute, mediante l'esibizione di ricevute fiscali false) - era stato assolto per insussistenza del fatto - condannava il sunnominato imputato, applicate le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 62bis c.p. come prevalenti sulle contestate aggravanti, alla pena di mesi due di reclusione militare, sostituita con quella della multa di lire quattro milioni cinquecentomila.
La corte territoriale preliminarmente rigettava la richiesta dell'imputato di dichiarare inammissibile l'appello proposto dal procuratore generale militare, rilevando che i motivi posti a sostegno dell'impugnazione non erano generici in quanto le osservazioni formulate dalla parte impugnante erano idonee a rivelare il suo intendimento di fare rivalutare dal giudice di appello gli elementi posti a base del giudizio di primo grado per pervenire ad una sentenza di condanna dell'imputato.
Inoltre, il mancato riferimento ad uno dei due fogli di viaggio, di cui al capo di imputazione, era valutato come mero errore materiale, atteso che l'appellante p.g. aveva impugnato l'intero capo di imputazione - reato di truffa militare aggravata e continuata - con motivi che riguardavano entrambi gli episodi unificati per continuazione, sicché era da escludersi una sua intenzione di appellarsi soltanto per l'episodio guardante tino solo dei due fogli di viaggio in questione.
Nel merito il giudice di appello affermava che la responsabilità dell'imputato era provata dalle stampe ricavate dalla polizia giudiziaria dalla memoria del computer dell'hotel Eton riferentisi al ER e recanti le indicazioni della somma indicata nella ricevuta fiscale e di quella effettivamente incassata, dalle dichiarazioni del gestore del detto albergo che aveva rilasciato le ricevute fiscali ("... quasi tutti i militari chiedevano il trattamento descritto...") di importo superiore a quello effettivamentè pagato, da quanto, accertato dal brigadiere del CC Pitzalis il quale, come agente provocatore, aveva pernottato in detto albergo e al quale era stato fatto lo stesso trattamento.
2. Ricorre per cassazione il ER, il quale, per il tramite dei propri difensori, deduce a) illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge 7.5.1981 n. 180 per contrasto con gli artt. 106 co. 1^, 108 cpv. e
111 della Costituzione, in quanto i due ufficiali militari che compongono la Corte militare di appello, essendo espressione della stessa amministrazione militare, soggetto offeso del reato de quo, non danno alcuna garanzia di imparzialità e di terzietà del giudice il meccanismo, mediante estrazione, della designazione dei medesimi, giudici a tutti gli effetti, oltre ad essere diverso da quello dei giudici ordinari, avviene con procedura diversa, non essendo previsto alcun avviso al difensori per presenziare alla relativa estrazione, rispetto a quella della designazione dei giudici popolari dellecorti di assise;
b) violazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. c) c.p.p. in relazione agli artt. 177, 179 cpv 546 co. 1^ e 3^ stesso codice), asserendo che la sentenza impugnata è nulla, poiché nel dispostivo della stessa non si è dato conto dell'appello incidentale dell'imputato;
c) violazione di legge e vizio della motivazione della sentenza impugnata (art. 606 co. 1^ lett. c) ed e) c.p.p. in relazione agli art. 581 e 591 stesso codice), levando che l'appello del procuratore generale militare era inammissibile ab origine per la sua genericità e che la giustificazione sul punto datane dal giudici del merito è non soltanto manifestamente illogica, ma anche affetta da travisamento del fatto contrastando con le risultanze degli atti processuali;
d) erronea valutazione dei mezzi di prova (art. 606 co. 1^ lett. e) c.p.p. in relazione agli artt. 238 e 240 stesso codice), affermando che non v'è alcuna certezza della provenienza e della genuinità della documentazione in atti;
che sono state valutate le dichiarazioni testimoniali del PI (il gestore dell'hotel Elton) rese presso la procura militare di Padova e, quindi, al di fuori dal dibattimento;
che la relazione dell'agente provocatore, acquisita illecitamente, è inutilizzabile;
Con motivi nuovi si deduce:
e) erronea applicazione di legge e vizio della motivazione della sentenza impugnata (art. 606 co. 1^ lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 238 e segg. e 530 stesso codice), per essere stati utilizzati a fini probatori scritti e fonti anonimi, quali il "foglio" su cui sarebbero state stampate le entrate irregolari e il relativo "file" del computer ove sarebbero stati memorizzati gli appunti dal momento che non è stato mai accertato l'identità della persona presente nella reception dell'hotel Eton nel momento in cui l'imputato avrebbe commesso gli illeciti attribuitigli;
f) vizio della motivazione della sentenza impugnata (art. 606 co. 1^ lett. c) m relazione all'art. 192 co. 2^ stesso codice), in quanto la responsabilità dell'imputato non è stata affermata sulla scorta di una pluralità di elementi indiziari gravi precisi e concordanti, ma soltanto sulla base di un solo indizio, quale il succitato "foglio";
g) illogicità manifesta della sentenza impugnata (art. 606 co. 1^ lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 530 stesso codice), laddove non
è stata valutata la possibilità che la presunta annotazione sul computer riferita all'imputato sia stata solo una copertura del dipendente di turno di una sua eventuale appropriazione indebita della differenza tra quanto pagato e quanto scritto sulle ricevute fiscali, nonché la circostanza che l'imputato, pur avendo effettuato numerosissime missioni a Roma, abbia lucrato sui rimborsi-spese soltanto in due occasioni.
3. La dedotta questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata.
Invero, questa Corte ha di già affermato (cfr., SS.UU., 21.5.1983, ric. Andreis;
Sez. I, 23.12.1987, ric. Indice) che l'attuale ordinamento inerente alla composizione dei collegi giudicanti dei tribunali e delle corti militari non contrasta con l'art. 108 co. 2^ della Costituzione, in quanto la legge (art. 1 e 15 legge 7.5.1981 n.180 in quanto l'indipendenza degli ufficiali militari, organicamente inseriti nei ruoli del Ministero della Difesa, che di volta in volta ne fanno parte, è equiparata, nella loro funzione di giudici, in via generale a quella dei magistrati ordinari.
Infatti la legge espressamente sancisce che sono ad essi applicabili, in via generale, le disposizioni di legge in vigore per questi ultimi e, in concreto, con l'istituzione (legge 30.12.1988 n. 561) del Consiglio della magistratura militare è venuta a cessare ogni dipendenza, riguardante lo svolgimento della loro funzione, dei magistrati militari sia professionali che temporanei, dall'amministrazione della Difesa.
Inoltre, gli artt. 3 co. 6^ e 2 co. 2^ dell'ordinamento giudiziario militare di pace (legge 7.5.1981 n. 180) non sono in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione laddove non prevedono alcun preventivo avviso ai difensori, nella fase di formazione dell'organo giudiziario, a differenza della disciplina prevista per analoghi casi per i giudizi dinanzi alle corti di assise e di assise di appello. Tale disparità, infatti, è giustificata dal fatto che questi due ultimi organi giudiziari sono costituiti in vista di una sessione determinata, a differenza di quanto avviene per i tribunali e le corti militari nel quali i giudici estratti a sorte durano in funzione due mesi e l'estrazione a sorte avviene ogni sei mesi, distintamente per ciascuno dei bimestri successivi. Per di più la mancata previsione dell'avviso ai difensori del giorno fissato per l'estrazione non impedisce, dopo la formazione dell'organo giudicante, l'esercizio dei diritti della difesa (ricusazione, astensione, etc.).
Riguardo, poi, all'asserita incostituzionalità, sempre in relazione agli artt. 101 e 108 Costituzione, del citato art. 2 della legge 189/1981 sotto l'ulteriore profilo della comunanza di interessi tra gli ufficiali militari componenti dei collegi giudicanti e l'amministrazione di appartenenza, con conseguente mancanza di indipendenza dei primi, è appena il caso di ricordare che la Corte costituzionale (sent. n. 49 del 16.2.1989, nonché sent. n. 78 del 3.3.1989), specificando le ragioni ("..per decidere, in maniera idonea alle esigenze e finalità dell'ordinamento penale militare, i fatti commessi nell'ambito militare violativi di norme penali speciali"), per le quali il legislatore ha ritenuto necessaria la partecipazione nel collegi di giudici militari, ha affermato, dichiarando non fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, che il vincolo gerarchico cui è sottoposto il giudice-militare, pur senza essere escluso espressamente, non ha alcuna possibilità di operare in modo lesivo della sua indipendenza. Neppure l'inserimento del giudice militare, considerato nella sua veste di dipendente statale, nella stessa amministrazione quella della Difesa soggetto passivo dei reati (peraltro non di tutti) previsti dal c.p.m.p. lede l'indipendenza di esso allorquando fa parte dei tribunali o delle corti di appello militari, dal momento che la stessa Costituzione (art.106 co. 1^) prevede che gli stessi magistrati ordinari, e, quindi, anche quelli della giurisdizione militare, siano reclutati mediante concorso e quindi inseriti, come soggetti i rapporto organico e non come titolari della funzione sovrana del giudicare, nell'organizzazione amministrativa dello Stato, rimanendone, pur sempre, salvaguardata l'indipendenza (art. 101, co. 2^ e 108 co. 2^ Costituzione) dall'amministrazione di appartenenza nell'esercizio delle funzioni giudicanti, di tal che è esclusa la commistione di interessi ipotizzata dall'odierno ricorrente.
Infine, il riferimento fatto dall'odierno ricorrente all'art. 111 Costituzione, così come novellato dall'1 co. 1^ legge costituzionale 23.11.1999 n. 2, è del tutto incoferente, atteso che la formazione dei collegi della giurisdizione militare anche con ufficiali militari non ha nulla a che vedere con le modalità di celebrazioni del giusto processo ivi indicate.
Riguardo ai motivi di ricorso la Corte rileva che essi non sono meritevoli di accoglimento, atteso che a) non è motivo di nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 546 co. 3^ c.P.p. la mancata indicazione nel dispositivo di una sentenza di appello del nominativo della parte che ha proposto appello incidentale, atteso che non trattasi di elemento essenziale allorquando come nella specie l'accoglimento dell'appello principale contrasta necessariamente con il contenuto di quello incidentale;
b) l'impugnazione risulta inammissibile, allorquando presenta caratteri di totale genericità, tali da non potere essere identificati ne' il thema decidendum, ne' le ragioni di diritto ovvero i motivi di fatto che sostengono l'impugnazione, ma non nella ipotesi in cui dal testo dell'atto di appello risulta chiaramente l'intenzione della parte di sottoporre a nuova valutazione tutte le risultanze processuali in atti in relazione allo specifico reato attribuito alla parte appellata, a nulla rilevando, per la sua ammissibilità, che, pur facendosi riferimento all'effettivo reato contestato all'imputato nella specie truffa aggravata continuata sia stata involontariamente omessa l'indicazione di uno dei fatti di reato compresi in quello qualificato giuridicamente come reato continuato, essendo palese che, in mancanza di qualsivoglia elemento da cui derivare una specifica volontà sul punto, il contenuto dell'impugnazione concerne l'intera imputazione così come contestata all'appellato, risultando la denunciata omissione come "frutto di mero errore materiale", giusta la corretta motivazione datane dalla corte territoriale,
c) il reato contestato all'imputato è quello di truffa in danno dell'amministrazione militare (art. 234 co. 1^ e 2^ c.p.m.p.), di guisa che, essendo il soggetto passivo detta amministrazione, non poteva, ne' doveva, essere indicato altro soggetto passivo, come preteso ("..nessun elemento consente di ritenere che l'imputato abbia procurato un danno qualsiasi a qualunque militare..") dall'odierno ricorrente nel dedurre carenza sul punto di elementi probatori e di logico iter motivazionale,
d) la documentazione sottoposta legittimamente a sequestro probatorio è stata legittimamente utilizzata per il giudizio, essendone stata certificata la provenienza dagli atti e verbali redatti dal pubblici ufficiali che lo hanno eseguito, così come nel giudizio abbreviato (rito con il quale è stato giudicato l'imputato) sono legittimamente utilizzate le dichiarazioni, come quella del PI, delle persone informate dei fatti esistenti nel fascicolo del pubblico ministero, essendo tale rito speciale connaturato proprio dalla richiesta dell'imputato di essere giudicato sulla scorta di quanto accertato dalla pubblica accusa nel corso delle indagini preliminari;
e) il documento contenente dichiarazioni anonime, a norma dell'art.240 c.p.p., non è ravvisabile con quello privo fisicamente di sottoscrizione o di altro Valido elemento di identificazione, bensì con quello di cui è ignota la provenienza, di tal che, non potendo essere considerati tali i "fogli" in atti, stampati sulla scorta del "file" inseriti nel computer utilizzato dal gestore dell'hotel Eton e, quindi, di identificata proveigenza, legittimamente ne è stato fatto uso al fini del giudizio;
f) gli elementi indiziari utilizzati dal giudici del merito per comprovare la responsabilità dell'imputato sono stati molteplici, come indicatosi nel Primo paragrafo della presente sentenza e come risultante dal testo di quella impugnata, di tal che, prima che in punto di diritto, la censura sul punto avanzata dal corrente è manifestamente infondata in punto di fatto;
g) Infine, i rilievi motivazionali evidenziati dal ricorrente nell'ultimo punto dei motivi nuovi, mirano, inammissibilmente in questa sede di legittimità, a ottenere una valutazione delle risultanze processuali diversa da quella fatta propria dal giudici del merito, così richiedendo a questa Corte un giudizio sul fatto, non previsto dalla legge (art. 606 ult. co, c.p.p.) come motivo per ricorrere per cassazione.
Per le suesposte ragioni il ricorso s'appalesa infondato e, in quanto tale, va respinto con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle ulteriori spese processuali.
P. Q. M.
Dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2001