Sentenza 4 luglio 2023
Massime • 1
In tema di associazione di tipo mafioso, l'applicazione della misura di sicurezza prevista, in caso di condanna, dall'art. 417 cod. pen., non richiede l'accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, dovendosi ritenere operante una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo criminale di mutua solidarietà, che può essere superata quando siano acquisiti elementi dai quali si evinca l'assenza di pericolosità in concreto. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che tale accertamento dovrà, comunque, essere svolto dal magistrato di sorveglianza al momento dell'esecuzione della misura, tenendo conto degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. e del comportamento del condannato durante e dopo l'espiazione della pena).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/07/2023, n. 45836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45836 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2023 |
Testo completo
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, K. Tassone, che ha chiesto il rigetto del ricorso. g RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata Il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha respinto l'appello proposto, nell'interesse di ME MI, avverso l'ordinanza con la quale il Magistrato di sorveglianza di Udine, in data 19 gennaio 2022, ha disposto la proroga della misura di sicurezza della casa di lavoro per la durata di un anno. Il Tribunale ha condiviso le osservazioni del magistrato di sorveglianza quanto all'impossibilità, allo stato, di ritenere cessata o scemata la pericolosità sociale di MI in considerazione di tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. Si richiama giurisprudenza di legittimità (Rv. 281999) secondo la quale, in tema di pericolosità sociale conseguente alla condanna per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, la pericolosità del condannato non può ritenersi superata tenuto conto sia del reato commesso, sia dei precedenti penali giudiziari, come pure della condotta contemporanea successiva al reato delle condizioni di vita del reo. Si rimarca la vitalità dell'organizzazione cui fa riferimento la condanna riportata da MI, il fatto che l'interessato, sulla base di intercettazioni riportate tra il detenuto, sua moglie ed il figlio, ha rivendicato la pretesa ad un più sostanziale contributo al mantenimento della propria famiglia, proprio in considerazione della sua figura apicale all'interno del sodalizio di riferimento. Si sottolinea che MI è sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen. per la ritenuta sussistenza di collegamenti con l'associazione di riferimento e che si tratta di condannato, con sentenze irrevocabile, per associazione di tipo mafioso, con condotta dal luglio 2000 fino al maggio 2009. Si richiama il contenuto dell'ultimo decreto ministeriale del 28 aprile 2021 e delle informazioni riferite dalla DNAA circa la continua attività direttiva delle famiglie mafiose del territorio, svolta dal MI durante il periodo di detenzione compreso tra il 2001 e il 14 maggio 2009, come accertato attraverso i colloqui con il figlio AN oggetto di intercettazione ambientale. Infine, il Tribunale riporta il riferimento alla mancanza di un'occasione esterna di reinserimento sociale, diversa da quella del rientro nel quartiere Zen di Palermo che dia sufficiente tranquillità circa il definitivo allontanamento di MI dal circuito illecito.
2.Avverso detto provvedimento propone tempestivo ricorso il condannato, per il tramite del difensore, deducendo violazione ed erronea applicazione degli artt. 203, 208, 213 cod. pen. e vizio di motivazione. 2 2.1. Con l'atto di appello erano state evidenziate lacune motivazionali del provvedimento di proroga, nella parte in cui il giudizio di persistenza della pericolosità sociale era basata sull'intrinseca presunzione, connessa alla tipologia dei reati per i quali MI aveva riportato condanna interamente scontata. Il contenuto del provvedimento impugnato non darebbe risposta, secondo il ricorrente, alla censura devoluta con il gravame se non apparentemente, integrando violazione di legge con riferimento all'art. 125 cod. proc. pen. L'ordinanza del Magistrato di sorveglianza si era limitata al richiamo del contenuto dell'art. 203 cod. pen., secondo il quale il riferimento operato all'art. 133 cod. pen. impone al giudice di tenere conto sia del reato commesso sia dai precedenti penali giudiziari, come pure della condotta contemporanea e susseguente al reato e alle condizioni di vita individuale e familiare del reo. La difesa, però, rimarca, che l'esistenza di tali requisiti deve fare riferimento al momento della decisione. Invece, l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza si pone in una sostanziale violazione di legge perché non è previsto ex lege l'istituto della pericolosità sociale presunta, connessa alla tipologia di reato per il quale è intervenuta condanna, ma detta pericolosità deve essere accertata, ai fini dell'applicazione di tutte le misure di sicurezza personali - che non possono essere applicate attualizzando il giudizio fondato su elementi fattuali automaticamente ― concreti. Si richiama giurisprudenza di legittimità (tra cui, Sez. 1 n. 14230 del 2022; Sez. 1, n. 1027 del 31 ottobre 2018, dep. 2019) che reputa necessario che il giudizio di pericolosità venga svolto all'attualità, con riferimento alla probabilità che il condannato commetta nuovi fatti previsti dalla legge come reato, da riscontrare sulla base di elementi di prova acquisiti al giudizio relativamente a circostanze sintomatiche di un'effettiva e attuale pericolosità sociale, ovvero di una concreta probabilità di recidiva, generica o specifica. Nel caso in esame, la difesa deduce che tutti gli elementi valutati dal Tribunale sono risalenti a dieci anni prima, rispetto ai quali il provvedimento richiama pedissequamente l'ordinanza di proroga. Si tratta di soggetto che ha scontato una pena di anni ventidue di reclusione, per la maggior parte sofferta il regime differenziato, che non ha potuto attuare un percorso di socializzante e rieducativo a causa dell'effettiva impossibilità di partecipare a qualsiasi opera educativa e lavorativa per l'inadeguatezza della struttura carceraria. Si richiamano gli artt. 3 e 27, comma terzo, Cost. e la sentenza del giudice delle leggi n. 147 del 2021 che delinea il regime differenziato nel caso in cui sia applicato agli internati invece che ai detenuti in esecuzione della pena. 3 La sentenza rimarca la necessità di restrizioni con criteri di proporzionalità e congruità e suggerisce di non precludere la partecipazione della persona reclusa alle varie attività di vita risocializzanti le quali dovranno essere organizzate, per i detenuti soggetti a regime speciale, con modalità idonee a impedire contatti che decreto ministeriale individua. Tali criteri di congruità e proporzionalità delle restrizioni, nel caso di MI, sarebbero stati disattesi perché questi non è materialmente in grado di mostrare la propria assenza di pericolosità a causa dell'impossibilità di partecipare, adeguatamente, a un percorso di risocializzante. La perdurante pericolosità del MI viene poi motivata con richiamo alla condanna irrogata dalla Corte d'appello di Palermo nel 2011 che ha accertato la sua partecipazione all'associazione dal luglio 2000 fino al maggio 2009, cioè per un periodo del tutto avulso dal momento in cui si deve valutare l'attualità della pericolosità sociale (nel 2022). In materia di pericolosità si richiama, poi, l'indirizzo della Corte costituzionale che ha proclamato l'illegittimità di una norma, prevista in ambito di misure di prevenzione personali, laddove non prevedeva una rivisitazione del giudizio sulla pericolosità per il soggetto a lungo detenuto e che, invece, ha affermato il principio secondo il quale il decorso di un lungo lasso di tempo incrementa la possibilità di modifiche nell'atteggiamento soggetto nei confronti dei valori della società civile (Corte Cost. n. 291 del 2013). Per quanto attiene alle relazioni trasmesse dalla DNAA le stesse, a parere del ricorrente, si riferirebbero a fatti risalenti nel tempo, limitandosi a ritenere genericamente inalterata la capacità di MI di mantenere i collegamenti con l'organizzazione, senza alcuna esplicitazione del comportamento del ricorrente all'interno del carcere. Alcuna rilevanza potrebbero avere eventuali indagini in corso concluse nei confronti dei familiari di MI perché la pericolosità personale deve essere riferita al singolo soggetto;
quindi, le conclusioni cui giunge il Tribunale di sorveglianza confondono l'accertamento della pericolosità, per la proroga del regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., rispetto all'accertamento della pericolosità all'attualità quanto alla disposta proroga della misura di sicurezza personale. In materia di misura di sicurezza si deve rilevare che solo la personalità dell'internato, il suo percorso detentivo e la probabilità di commissione di reati futuri sono elementi che devono essere valutati. Infine, a parere della difesa, non potrebbe essere posto a carico del condannato il fatto che il condannato non dispone di diverse abitazioni dove soggiornare, site in luoghi diversi dalla propria storica dimora familiare, nel quartiere di Palermo indicato dal Tribunale, dove vivono familiari con i quali però il ricorrente non condivide più la convivenza da oltre venti anni. 4 3.Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, K. Tassone, ha chiesto con requisitoria scritta, fatta pervenire in data 27 giugno 2023 (cfr. p.e.c. trasmessa) il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato.
1.1. Secondo il provvedimento impugnato, MI ha finito di espiare la pena in data 26 gennaio 2019 ed è stato sottoposto alla misura di sicurezza dell'assegnazione alla casa di lavoro presso il Carcere di Tolmezzo, in regime differenziato, ex art. 41-bis Ord. pen. Il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha rigettato l'appello di MI avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Udine che ha disposto l'ulteriore proroga di anni uno della misura di sicurezza, per ritenuta persistenza della sua pericolosità sociale.
1.2.Ciò posto, il Collegio osserva, in via generale, che a seguito delle modifiche introdotte della legge 10 ottobre 1986, n. 633 (cd. legge Gozzini), non solo non è più vigente una norma che prevede l'istituto della pericolosità sociale presunta, in passato disciplinato dall'art. 204 cod. pen. (abrogato dall'art. 31, comma 1, legge cit.), ma è stata inserita una previsione, di portata generale, che impone il preventivo accertamento della pericolosità ai fini dell'applicazione di tutte le misure di sicurezza personali (l'art. 31, comma 2, della legge a mente del quale "tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa"). L'applicazione automatica delle misure di sicurezza in presenza di fattispecie presuntive di pericolosità predeterminate dal legislatore, specie se fondate su categorie generali e non accompagnate da un contestuale giudizio di attualizzazione fondato su elementi fattuali concreti, è stata più volte censurata dalla Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità delle disposizioni concernenti l'applicazione obbligatoria delle misure di sicurezza previste nei confronti dell'infermo (sentenze n. 139 del 1982 e n. 249 del 1983) e del minore di età (sentenza n. 1 del 1971). Siffatte presunzioni, inoltre, si presentano difficilmente compatibili con l'esigenza, sottolineata di recente dal Giudice delle leggi, che la pericolosità sociale sia accertata "di regola dal giudice sulla base di tutti quegli elementi che (ex art.133 cod. pen.) rilevino come indice di gravità del fatto commesso e della capacità a delinquere del soggetto che ne è autore" e che "la irrogazione delle misure di sicurezza sia "essenzialmente "individualizzata" quanto al tipo di 5 misura da applicare, alla durata da computare e alle prescrizioni da osservare - in funzione della specificità delle situazioni soggettive che sono sottoposte all'autorità giudiziaria. La quale, a tal fine, esercita un potere connotato da elementi di discrezionalità" (Corte Cost., sent. n. 24 del 2020).
1.3. Quanto al profilo dell'attualità dell'accertamento, si osserva che, secondo l'indirizzo assunto da questa Corte (Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, Avallone, Rv. 281999) cui il Collegio aderisce, in tema di associazione di tipo mafioso, l'applicazione della misura di sicurezza prevista, in caso di condanna, dall'art. 417 cod. pen., non richiede l'accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, dovendosi ritenere operante una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo criminale di mutua solidarietà, che può essere superata quando siano acquisiti elementi dai quali si evinca l'assenza di pericolosità in concreto. Sotto tale profilo, questa Corte di legittimità ha aggiunto che tale accertamento dovrà, comunque, essere svolto dal magistrato di sorveglianza, alla luce degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. e del comportamento del condannato, durante e dopo l'espiazione della pena, al momento dell'esecuzione della misura.
2.Ciò posto, si osserva che il Tribunale con motivazione completa, fa riferimento a condanne pregresse, sia pure per fatti risalenti e per i quali la pena è stata scontata, richiamando, specificamente, delle intercettazioni ambientali con i familiari (cfr. nota n. 29 di pag. 9), richiamo con il quale il ricorso non si confronta specificamente. Nell'ordinanza, peraltro, la persistente pericolosità sociale di MI viene evidenziata richiamando quanto argomentato dal Magistrato di sorveglianza, nonché analizzando il ruolo del ricorrente in cosa nostra, senza negare i progressi che egli ha mostrato in carcere, soprattutto sotto il profilo del conseguimento di un significativo grado di istruzione. Si tratta, dunque, di motivazione che sebbene non particolarmente ampia e ricchissima, sullo specifico tema della pericolosità necessaria, non si appalesa insussistente o manifestamente illogica, come dedotto. Da ultimo, si deve rilevare che il giudizio sull'esistenza di collegamenti con l'ambiente di riferimento, accertati di recente, in sede di proroga ex art. 41 Ord. pen., è senz'altro incidente su quello di pericolosità all'attualità, determinando il mancato superamento della presunzione semplice di pericolosità (cfr. Rv. 281999 cit.), quanto meno sotto il profilo della valutazione complessiva della condotta susseguente al reato. È, infine, appena il caso di osservare che, anche secondo la stessa motivazione del Tribunale, vi potrebbe essere, nel caso di specie, onde superare 6 l'impasse che viene rimarcata dalla difesa, la concessione, ove richiesta, della libertà vigilata, ipotesi dunque da coltivare in prospettiva e che finirebbe per superare la dedotta sostanziale impossibilità di dimostrazione da parte di MI della progressione trattamentale.
3.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 4 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente CE Signi AR AS fecior eli CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Penale Depositata in Cancelleria oggi 14/11/223 Roma IL FUN IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IN AG 7