Sentenza 9 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/04/2003, n. 5546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5546 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2003 |
Testo completo
IN 0 554 6 / 03 REPUBBLICA TA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni LOSAVIO Presidente R.G. N. 14551/00 Dott. Salvatore SALVAGO - Consigliere Cron. 12262 Rep.1510 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere Ud. 28/11/02 Dott. Angelo SPIRITO Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: BANCA SICILIA, FILIALE DI RAGUSA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso l'avvocato BENITO PIERO PANARITI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CESARE BORROMETI, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente
contro
PI EL;
intimato 2002 avverso la sentenza n. 889/99 del Tribunale di RAGUSA, 2201 depositata il 04/12/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/2002 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato PANARITI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo PI EL proponeva impugnazione avverso la sentenza con cui, in data 2-12-1998, il Giudice di Pace di Comiso, in relazione ad una controversia sorta per una domanda da essa proposta, in via principale, contro il Banco di Sicilia per il pagamento di una somma di £ 1.891.145 e per un'ulteriore domanda, in via riconvenzionale, da detto Banco formulata per £ 4.000.000, aveva dichiarato la propria incompetenza per valore e ritenuta, invece, la competenza del Pretore. L'adito Tribunale di Ragusa, costituitosi il Banco, con la decisione in esame, dichiarava, accogliendo il gravame, la competenza per valore del Giudice di Pace, cui rinviava per la riassunzione della causa, e ciò ai sensi degli artt. 10 e 36 c.p.c.. Ricorre per cassazione, con tre motivi, il Banco di Sicilia;
non ha svolto attività difensiva l'intimata. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 353 e 354 c.p.c., in quanto, il Tribunale, nel riformare la sentenza del Giudice di Pace, ha a quest'ultimo rimesso la causa anziché "trattenerla" e deciderla nel merito. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 10 c.p.c., non avendo il Tribunale considerato che la "quantificazione” della domanda doveva essere effettuata in relazione all'intero credito di £ 5.891.000 vantato dall'attrice e non già in relazione al ridotto importo, a seguito di compensazione, di £ 1.891.145. Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 113, secondo comma, e 139, ultimo comma, c.p.c., per omessa declaratoria di inammissibilità dell'appello, in quanto“ la sentenza del Giudice di Pace, anche se fosse stata ritenuta sussistente la competenza del primo giudice, sarebbe stata solo ricorribile e non appellabile". Il ricorso è inammissibile. Deve, infatti, preliminarmente, rilevarsi che avverso la semenza in esame del Tribunale di Ragusa, che ha individuato, nella controversia in oggetto, la competenza per valore del Giudice di Pace, a seguito di pronuncia di quest'ultimo, declinatoria di detta competenza, l'unica impugnazione esperibile, ai sensi degli artt. 42 e 47, secondo comma, c.p.c., era il regolamento di competenza, da proporsi entro 30 giorni dalla “comunicazione della impugnata decisione". Poiché, nel caso in esame, la sentenza del Tribunale, come, tra l'altro, pacificamente ammesso da parte dell'odierno ricorrente, risulta notificata in data 11-5-2000 ed il presente ricorso è stato notificato in data 7-7-2000, detta impugnazione è tardiva e non può, proprio per tale sua tardività, "convertirsi" appunto in detto regolamento ed essere esaminato come tale. Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della PI comporta il non doversi provvedere in ordine alle spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. In Roma, il 28-11-2002 Phot Il Presidente L'estensore Losevro CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE Somendro Makkaleji Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria APR. 2003 IL CANCE RECANCELE