Sentenza 9 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/2001, n. 1879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1879 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' LA CORTE 0 1 87 9/ 01 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 20377/98 Dott. Vincenzo TREZZA Rel. Consigliere Cron.3982 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Rep. Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Ud. 21/11/00 Dott. Pasquale PICONE Dott. Paolo STILE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti L.6000 : sul ricorso proposto da: 9 FEB. 2001 ZENNARO GIANCARLO, elettivamente domiciliato in ROMA IL CANCELLIERE VIA ZANDONAI 41, presso lo studio dell'avvocato AMICI GIANCARLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TOLOMEI VIERI, giusta delega in atti;
CANCEL - ricorrente
contro
ZENNARO ALBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BERGAMO 3, presso lo studio dell'avvocato ANDREANI CANCELLER A lo rappresenta e difende unitamente AMOS, che all'avvocato FERRIERI SANDRO, giusta delega in atti;
-2000 controricorrente 4773 avverso la sentenza n. 137/98 del Tribunale di -1- 1 VENEZIA, depositata il 06/11/98 R.G.N. 82/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/00 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato AMICI;
udito l'Avvocato LI MARZI per ANDREONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto dei primi due motivi ed accoglimento del terzo motivo per quanto di ragione. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - Richiesta copia studio dal Sig. AG per diritti 6000 201Q IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE UFFICIO COPIE Rilasciate copia legale Rilasciata copia legale al Sig. LE M AN al Sig. per diritti L. ✓ . per dirit il 21 11-of IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE il LLIERE -2- Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Venezia, depositato il 21.6.1995, LB AR, premesso di avere lavorato, come meccanico ortopedico e commesso, alle dipendenze di RL AR, titolare della ditta Reumasan, dal 1°.
7.1989 al 16.8.1994, data nella quale era stato licenziato verbalmente e senza preavviso, chiedeva la condanna del datore di lavoro al pagamento di lire 74.782.150 a titolo di differenze retributive, lavoro straordinario, aumenti periodici di anzianità, mensilità supplementari, ferie non godute, ex festività e ROL. Chiedeva, inoltre, che, accertata l'inefficacia o comunque la illegittimità del licenziamento, il signor RL AR fosse condannato a ripristinare il rapporto di lavoro ed a corrispondergli tutte le retribuzioni dalla data del licenziamento all'effettivo ripristino;
in subordine, chiedeva il pagamento del TFR. Il convenuto, costituitosi, contestava la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il ricorrente e chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna di costui al pagamento della somma di lire 300.000.000 a titolo di penale per la violazione dell'obbligo di non concorrenza assunto con convenzione del 1° maggio 1990. Con la memoria difensiva in risposta alla riconvenzionale, il ricorrente contestava la conformità agli originali dei documenti prodotti in copia;
eccepiva l'inammissibilità delle istanze istruttorie del convenuto, in quanto generiche ed irrilevanti;
adduceva in subordine la nullità del patto di non concorrenza e la rinuncia ad avvalersi dello stesso, espressa dal convenuto al momento della stipulazione. Al termine della istruttoria, con sentenza n. 800/97, il Pretore accoglieva 3 la domanda del ricorrente e rigettava la riconvenzionale. L'appello di RL AR veniva rigettato dal Tribunale di Venezia con sentenza del 9 luglio/6 novembre 1998. I giudici di appello osservavano, per quanto rileva in questa sede, che correttamente il primo giudice aveva dichiarato la decadenza del convenuto dalle istanze istruttorie, atteso che alla omessa indicazione in maniera specifica dei mezzi di prova nella memoria difensiva si era aggiunta la tardiva formulazione, oltre il termine assegnato dal Pretore, di capitoli di prova irrilevanti e riguardanti circostanze nuove rispetto a quelle dedotte nella memoria. Osservavano, ancora, che correttamente il Pretore aveva dichiarato la decadenza del convenuto dalla facoltà di produrre i documenti originali, atteso che era stata contestata tempestivamente la conformità agli originali delle copie prodotte, e che RL AR non aveva prodotto gli originali nella prima udienza successiva al disconoscimento, né aveva chiesto di produrli. Il Tribunale riteneva, poi, che dagli elementi emersi dalla istruttoria emergeva il carattere subordinato del rapporto di lavoro;
e, sulla base della inesistenza del licenziamento verbale, confermava il diritto del lavoratore all'intero trattamento economico fino al ripristino del rapporto. Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando tre motivi di censura, illustrati con memoria, RL AR. LB AR resiste con controricorso. Motivi della decisione Va preliminarmente rilevata la inammissibilità del controricorso, in quanto notificato 1'8 gennaio 1999, mentre il ricorso era stato notificato il 23 novembre 1998; non sono stati rispettati i termini di cui all'art. 370 c.p.c. Il difensore del resistente, peraltro, ha legittimamente partecipato alla discussione orale in virtù della costituzione in giudizio, effettuata con il deposito del controricorso recante a margine la procura speciale. 1 Con il primo motivo la difesa del ricorrente denuncia violazione degli artt. 101, 416 e 421, primo comma, c.p.c., nonché omessa ed insufficiente motivazione "in ordine alla violazione del principio del contraddittorio” e sulla questione, prospettata in appello, dell' “omesso esame e dell'omessa decisione sulle eccezioni del convenuto”. Deduce che il giudice di appello non avrebbe dovuto esprimere un giudizio sulla tempestività, rilevanza e pretesa novità delle prove formulate dal convenuto in primo grado;
avrebbe dovuto, invece, rilevare l'omesso esame, da parte del Pretore, delle eccezioni sollevate da RL AR nelle note autorizzate 8.10.1997 e poi reiterate in sede di discussione, in merito alle proprie istanze istruttorie. Lamenta che il Tribunale non ha rilevato che il Pretore aveva fatto decadere RL AR dalle proprie istanze istruttorie, introducendo un termine perentorio non previsto in modo espresso da alcuna disposizione normativa, ed anzi in aperto contrasto con l'art. 421 c.p.c.; senza considerare, inoltre, che, in realtà, il termine perentorio assegnato dal Pretore non era ancora decorso al momento del deposito delle note integrative. Critica la sentenza impugnata nella parte in cui si osserva che il convenuto è stato comunque abilitato alla prova contraria sui fatti costitutivi del diritto dedotti dall'attore, senza considerare che tale prova è molto più limitativa rispetto a quella diretta sui fatti modificativi, estintivi ed impeditivi del citato diritto. Quanto alle prove documentali, la difesa del ricorrente lamenta che il Tribunale ha sovrapposto alla questione che riguarda la possibilità di produrre in corso di causa le prove scritte precostituite la diversa questione della inefficacia probatoria delle fotocopie, quando, contestate, non siano tempestivamente sostituite dagli originali. Deduce che se un documento, precostituito, può essere prodotto anche in appello, l'anticipata produzione della fotocopia non può consentire di introdurre, attraverso la contestazione della controparte, un termine non previsto. Assume, infine, che il Tribunale ha errato anche nel dare rilevanza alla persistente mancata produzione degli originali, non considerando che la produzione non era potuta avvenire per il divieto da parte del Pretore, risultante dal verbale di udienza del 26.6.1997. Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 2697 c.c. e vizio di motivazione in ordine all'adempimento dell'onere della prova da parte del ricorrente in primo grado, la difesa del ricorrente lamenta che il Tribunale ha ritenuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sulla scorta di elementi irrilevanti. Deduce che il rispetto di un orario di lavoro è privo di rilievo, trattandosi di lavoro in un negozio, soggetto per legge ad orari di apertura e di chiusura;
che il fatto che RL AR redarguisse il giovane PO LB AR, “poco propenso a svolgere intensamente attività lavorativa”, rispondeva a “ben precisi interessi economici ed educativi”, e non poteva ricondursi ad una oggettiva subordinazione del ricorrente;
che il pagamento fisso mensile è anch'esso irrilevante, in quanto giustificato non 6 solo contrattualmente ma dall'andamento dell'impresa, “che non consentiva di corrispondere né all'associante né all'associato alcun dividendo"; che l'inserimento nell'organizzazione aziendale non era affatto emerso in istruttoria atteso che l'organizzazione era inesistente perché ridotta e di fatto limitata alla sola presenza di LB AR, presenza della quale lo zio si accertava telefonicamente. Assume che tra le parti era intercorso un rapporto di associazione in partecipazione, sorto in forza di un ben preciso contratto, accompagnato dal patto di non concorrenza. Lamenta, ancora, che il Tribunale ha ignorato due sentenze passate in giudicato e prodotte, emesse dal Pretore di Venezia in due giudizi nei confronti dell'INPS, riguardanti due dipendenti in situazioni analoghe a quella di LB AR. Deduce che tali sentenze "fotografano" la particolare attività di RL AR, il quale si reca quotidianamente presso medici privati e strutture pubbliche perché indirizzino i clienti presso i suoi magazzini, con un impegno analogo a quello dell'informatore scientifico, e che i due punti vendita di Chioggia e Sottomarina si comportano in realtà come magazzini e punti di assistenza, che non possono essere affidati a dipendenti, essendo necessario che vi operino “persone autonome" in grado di comprendere le prescrizioni mediche, di effettuare adattamenti al materiale sanitario e, a causa della costante assenza di RL AR, siano cointeressate all'andamento dell'azienda. Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della legge 15 luglio 1966 n. 604 e della legge 11 maggio 1990 n. 108, nonché 7 vizio di motivazione, la difesa del ricorrente lamenta che il Tribunale, riconoscendo ad LB AR l'intero trattamento economico fino al ripristino del rapporto, non ha considerato che "l'accertamento della inesistenza di un licenziamento non comporta obbligatoriamente che il rapporto prosegua fittiziamente al di là dell'effettivo comportamento delle parti, ma al contrario resta soggetto all'applicazione dei principi di diritto comune". Richiama tutte le considerazioni svolte alle pagine 11, 12, 13, 14 e 15 del ricorso in appello e sottolinea una recente pronuncia di questa Corte, in materia di rilevanza dello stato soggettivo del datore di lavoro in ordine alla misura del danno da licenziamento illegittimo, eccedente le cinque mensilità. Assume che nessun danno ha riportato LB AR, in quanto lo stesso, come ha ammesso all'udienza del 26.6.1996, si è rimesso a studiare intensamente, tanto da laurearsi nell'ombre 1995; e che poi si è dedicato allo svolgimento di un altro lavoro. Il primo motivo di ricorso non è fondato. I giudici di appello hanno ritenuto infondata la doglianza in ordine al mancato accoglimento, da parte del Pretore, delle istanze istruttorie del convenuto, osservando che questi aveva omesso di indicare in maniera specifica, nella memoria difensiva, i mezzi di prova, incorrendo già nelle decadenze di cui all'art. 416 c.p.c.; e che poi, su invito del primo giudice, aveva formulato tardivamente capitoli di prova irrilevanti e riguardanti circostanze del tutto nuove rispetto a quelle dedotte nella memoria. L'argomentazione è pertinente, corretta, esaustiva, e non contrasta affatto con l'art. 421 c.p.c., atteso che la decadenza in cui la parte incorre, ai sensi del terzo comma dell'articolo 416 c.p.c., omettendo di indicare specificamente i mezzi di prova dei quali intende avvalersi, non può essere superata con il potere istruttorio di ufficio di cui al secondo comma dell'art. 421; e che, comunque, anche se si volesse ritenere il contrario, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte l'esercizio dei poteri istruttori da parte del giudice del merito è meramente discrezionale, come tale sottratto al controllo di legittimità (cfr. Cass., 10 marzo 1986 n. 1616; 2 dicembre 1996 n. 10739). Va poi rilevato che lo stesso art. 421, primo comma, prevede che il giudice, quando indica alle parti le irregolarità che possono essere sanate, assegna un termine per provvedervi (salvi gli eventuali diritti quesiti), termine che non può non essere perentorio, anche alla luce del disposto dell'art. 184, primo e secondo comma, c.p.c., nel testo in vigore dal 30 aprile 1995. Quanto, poi, al rilievo che il Tribunale non si sarebbe accorto che il termine perentorio assegnato dal Pretore non era ancora decorso al momento del deposito delle note integrative, si tratta di una mera affermazione, non supportata neppure dalla indicazione della data assegnata dal primo giudice (data, invece, indicata dal resistente). Donde la inammissibilità della censura, attesa la violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. Che, quindi, il convenuto sia stato abilitato solo alla prova contraria sui fatti costitutivi del diritto dedotti dall'attore, senza possibilità di articolare prove su imprecisati fatti modificativi, estintivi ed impeditivi del citato . diritto, costituisce circostanza imputabile alla condotta processuale della parte, che non può addebitare alla sentenza qui impugnata alcun vizio di motivazione sul punto. Anche la censura relativa al rigetto dei motivi di appello sulla decadenza, pronunciata in primo grado, dalla produzione degli originali dei documenti prodotti in copia, è infondata. L'art. 416, terzo comma, ultima parte, c.p.c., dispone che il convenuto deve “….. indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei 66 quali intende avvalersi, ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare”. La disposizione è chiara: il mancato deposito dei documenti, contestualmente al deposito della memoria difensiva, comporta la decadenza da una loro successiva produzione. L'art. 437 c.p.c., relativo all'udienza di discussione in appello, statuisce poi che non sono ammessi nuovi mezzi di prova, tranne il giuramento estimatorio, salvo che il collegio, anche di ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa. Sulla base della sottile distinzione operata in dottrina fra prove “costituite” e prove "costituende", si è poi ritenuto da una parte della dottrina e dalla stragrande maggioranza delle decisioni della giurisprudenza di legittimità, che “nel nuovo rito del lavoro è consentita la produzione in sede di appello di documenti non depositati precedentemente, poiché trattasi di prove precostituite, come tali non vietate dall'art. 437 c.p.c., che attiene alle prove nuove costituende" (cfr., fra le tante, Cass., 29 giugno 1977 n. 2835; 30 marzo 1981 n. 1835; 1° luglio 1986 n. 4345; 4 maggio 1990 n. 10 3693; 19 agosto 1995 n. 8297; 15 gennaio 1998 n. 309). Contro questo orientamento si è obiettato, peraltro, che la produzione di prove precostituite, come quelle documentali, deve trovare un contemperamento e un limite nel carattere effettivamente "nuovo" che la documentazione offerta in sede di impugnazione deve avere, atteso che, altrimenti, si finirebbe per consentire alle parti di aggirare le disposizioni di cui agli artt. 414, n. 5, e 416, ult. comma, c.p.c., trasformando così il giudizio di appello, da giudizio di riesame della decisione impugnata, in una prosecuzione del giudizio di primo grado, con conseguente violazione della struttura e della logica che ispira la disciplina probatoria nel rito del lavoro (Cass., 4 agosto 1994 n. 7223). Non è comunque necessario, nel presente giudizio, prendere posizione tra le due opzioni ermeneutiche sopra evidenziate, atteso che è stato comunque chiarito, all'interno dell'orientamento maggioritario, che non è comunque ammissibile la produzione di documenti tardivamente prodotti in primo grado, in ordine ai quali era già stata dichiarata dal primo giudice la decadenza (Cass., 2 aprile 1992 n. 4013; 29 gennaio 1983 n. 837). Ritiene il Collegio di condividere tale precisazione: si tratta di una limitazione necessaria, a meno di non voler ipotizzare - come ha rilevato attenta dottrina - un sistema processuale privo di coerenza, che, dopo avere severamente sanzionato, in primo grado, la negligenza della parte, per non aver questa prodotto un documento che avrebbe potuto e dovuto produrre, consentisse poi in appello la produzione di quel medesimo documento. È poi evidente che la decadenza in primo grado può verificarsi, nel rito del lavoro, non solo per il mancato rispetto dei termini previsti dagli artt. 11 414 e 416 c.p.c., ma anche in altri casi, come nella ipotesi in cui, essendo contestata la conformità agli originali delle copie tempestivamente prodotte, la parte interessata non provveda, nella prima udienza utile successiva alla contestazione, a produrre gli originali. Anche il secondo motivo è infondato. Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, osservando che LB AR aveva dei rigidi orari di lavoro nel negozio, era sottoposto al controllo del datore di lavoro, non poteva assentarsi senza permesso, utilizzava nell'esecuzione del lavoro le attrezzature ed il materiale fornito dal convenuto, era pagato con uno stipendio fisso - nonostante sulla carta fosse stato concordato un 30% degli utili -, era conseguentemente esonerato da ogni rischio economico. La difesa del ricorrente deduce la irrilevanza dell'orario di lavoro, in quanto collegato a quello di apertura e chiusura del negozio, e del pagamento di uno stipendio fisso, in quanto giustificato “dall'andamento dell'impresa che non consentiva di corrispondere né all'associante né all'associato alcun dividendo". Sostiene, poi, che il Tribunale ha confuso le pressioni dello zio nei confronti del PO, “poco propenso a svolgere intensamente attività lavorativa”, pressioni ispirate da “ben precisi interessi economici ed educativi", con l'oggettiva subordinazione del dipendente;
e nega l'inserimento di LB AR nell'organizzazione aziendale, atteso che tale organizzazione era insussistente perché ridotta e di fatto limitata alla sola presenza del citato PO. Le censure sono infondate. 12 Va ricordato che il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o autonomo ha carattere sintetico (nel senso che, rilevati alcuni indici significativi, il giudice del merito li valuta nel loro insieme, in relazione alle peculiarità del caso concreto) ed integra un giudizio di fatto, censurabile, in sede di legittimità, solo per ciò che riguarda la indicazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, mentre è insindacabile, se sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, la scelta degli elementi di fatto cui attribuire, da soli o in varia combinazione tra loro, rilevanza qualificatoria, e la riconduzione o meno degli stessi allo schema contrattuale del lavoro subordinato (cfr., fra le tante, Cass., 14 dicembre 1996 n. 11178). Nella fattispecie in esame la difesa del ricorrente sostiene la irrilevanza, ai fini della subordinazione e non, della autonomia propria di una associazione in partecipazione, di alcuni solo degli “indici” rivelatori presi in esame dal Tribunale (il rispetto dell'orario ed il pagamento di uno stipendio fisso), peraltro affermando in maniera di cui, pur sul piano - astratto tipico del giudizio di legittimità, non può non essere sottolineata la contraddittorietà che la ttribuzione di una retribuzione fissa era giustificata dall'andamento dell'impresa, che non consentiva di corrispondere utili né all'associante né all'associato. Vengono quindi censurati solo alcuni indici, in quanto ritenuti ambigui e compatibili sia con il lavoro subordinato che con quello autonomo, ma tali critiche non investono il giudizio complessivo del giudice del merito, che ha tratto la sua convinzione da un insieme di elementi (o indici rivelatori), alcuni dei quali non vengono neppure criticati dal ricorrente (come la 13 utilizzazione di mezzi e materiali dell'impresa, l'assenza di rischio economico, la necessità di chiedere il permesso per assentarsi). Così pure è giuridicamente infondata l'affermazione che solo dei lavoratori autonomi e cointeressati all'andamento dell'azienda possano operare in un magazzino di materiale ortopedico, il cui titolare sia quasi sempre fuori sede per promuovere la vendita dei suoi prodotti presso medici privati o strutture pubbliche. Il terzo motivo è fondato nei limiti di seguito precisati. Va preliminarmente rilevata la inammissibilità delle censure proposte per relationem ad alcune pagine del ricorso in appello, non riprodotte nel ricorso per cassazione;
il rinvio ad altri atti del giudizio non soddisfa, infatti, l'onere della indicazione specifica dei motivi del ricorso per cassazione (Cass., 13 gennaio 1996 n. 252; 20 aprile 1998 n. 4013). Così, pure, è infondata la censura di omessa considerazione della “intensa" ripresa degli studi di LB AR, trattandosi di circostanza irrilevante ai fini delle conseguenze dell'inefficace licenziamento. Fondato, invece, è il richiamo alle conseguenze di “diritto comune” di un licenziamento inesistente. Nella fattispecie in esame, vertendosi, come è pacifico tra le parti, nel campo della tutela obbligatoria e non di quella reale, il Tribunale ha ritenuto corretta la decisione di primo grado, secondo la quale la inesistenza giuridica del licenziamento verbale determina il diritto del lavoratore a percepire l'intero trattamento retributivo fino al ripristino del rapporto (e non le più limitate conseguenze di cui all'art. 8 della legge n. 604 del 1966, come modificato con la legge n. 108 del 1990). 14 Rileva però la Corte che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 508 del 27 luglio 1999, da un lato hanno confermato il precedente orientamento, secondo il quale, nei rapporti sottratti al regime di tutela reale, il licenziamento affetto da uno dei vizi formali di cui all'art. 2 della legge n. 604 del 1966, come modificato dall'art. 2 della legge n. 108 del 1990, non produce effetti sulla continuità del rapporto di lavoro, ma dall'altro hanno precisato che “vertendosi in tema di contratto a prestazioni corrispettive, l'inidoneità del licenziamento ad incidere sulla continuità del rapporto di lavoro non comporta il diritto del lavoratore alla corresponsione delle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento inefficace, bensì solo il risarcimento del danno, da determinarsi secondo le regole generali in materia di inadempimento delle obbligazioni”. Da tale orientamento, che il Collegio condivide, la sentenza impugnata si è discostata, confermando il diritto alle retribuzioni fino al ripristino del rapporto, e non ponendosi, invece, sul piano del risarcimento del danno (che ben può essere, peraltro, equivalente alle retribuzioni perdute). La stessa va pertanto cassata in relazione a tale censura e la causa va rinviata, per nuovo esame, ad altro giudice di pari grado, che si indica nella Corte di Appello di Venezia, il quale si atterrà al seguente principio di diritto: “Nei rapporti di lavoro sottratti al regime di tutela reale di cui all'art. 18 della legge n. 300 del 1970, come modificato dall'art. 1 della legge n. 108 del 1990, il licenziamento affetto da uno dei vizi formali di cui all'art. 2 della legge n. 604 del 1966, come modificato dall'art. 2 della legge n. 108 del 1990, non produce effetti sulla continuità del rapporto di lavoro;
tuttavia, vertendosi in tema di contratto a prestazioni corrispettive, 15 ม l'inidoneità del licenziamento ad incidere sulla continuità del rapporto di lavoro non comporta il diritto del lavoratore alla corresponsione delle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento inefficace, bensì solo il risarcimento del danno, da determinarsi secondo le regole generali in materia di inadempimento delle obbligazioni”. Al giudice di rinvio si rimette anche la decisione sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso ed accoglie, per quanto di ragione, il terzo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Venezia. Così deciso in Roma il 21 novembre 2000. Il cons. estensore Il Presidente жилий fille IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 9 FEB. 2001 oggi, A IL COLLABORATORE D M E DI CANCELLERIA R P 3 0 I A 3 1 S D 5 . S , T . A O R T L N , A L ' A O L 3 S B L E 7 E I - P S 8 D D - I I 1 A S N 1 T N G S E O E O S P G A I D M G A I E E , O L A T O D T R I A E T L R T S I I L N D G E E E D S O R E 16