Sentenza 6 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/04/2001, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
1 45 0 1 s. . IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Primo Presidente f.f. Dott. Corrado CARNEVALE R.G. N. 6773/00 - Cron. Mo81 Presidente di sezione Dott. Vincenzo BALDASSARRE Presidente di sezione Dott. Francesco AMIRANTE Rep. Consigliere Ud. 07/12/00 Dott. Antonio VELLA Consigliere Dott. Giovanni PRESTIPINO Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere E Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere N O I Z Studio A IL SOLE 24 ORE -Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE da Dott. Ettore GINANTONIO Rel. Consigliere 3.000... #1 6 APR. 2001. AL CANCELLIEREha pronunciato la seguente SEN TENZA LIRE 3000 sul ricorso proposto da: CANCELLERIA I.P.S.E.M.A. ISTITUTO PREVIDENZA SETTORE MARITTIMO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 88, CG508607 presso lo studio dell'avvocato GIORGIO RECCHIA, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine de CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ricorso;
ricorrente al Sig. PARIS, Rilasciata copia legale 2000 per diritti L. 24 APR 2001. 1109
contro
IL CANCELLIERE -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale PA NA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA P. al Sig. RECCHIA MARCHISIO 89, presso lo studio dell'avvocato PATRIZIA per diritti L. il-2 MAG 2001... e difesa dagli avvocati ARMANDOCIONI, rappresentata 17IL CANCELLERE PROFILI, DOMENICO DUCCI, giusta delega a margine del CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE controricorso;
Rilasciata copia legale al Sig. PROFILI controricorrente per diritti ✓ per regolamento preventivo di giurisdizione in 1.3 GIU 2001 IL CANCELLIERE relazione al giudizio pendente n. 20164/98 del Pretore di NAPOLI;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/00 dal Consigliere Dott. Ettore GINANTONIO;
uditi gli Avvocati Giorgio RECCHIA, Raffaello CAPUNZO, per delega degli avvocati Armando PROFILI, Domenico DUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI il quale ha concluso per disattesa l'eccezione dell'inammissibilità del ricorso;
nel merito giurisdizione del giudice ordinario;
rigettata la richiesta di condanna dell'I.P.S.E.M.A. per lite temeraria. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato l'11 agosto 1998 la dottoressa NA RI conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Napoli, quale giudice del lavoro, l'Istituto previdenza settore marittimo (Ipsema), in persona del Presidente pro- tempore. Esponeva che, con delibera in data 1° febbraio 1996, l'Istituto aveva disposto l'assegnazione presso la dirigenza di Napoli di due dirigenti: il dottor Bruno Polito, quale direttore di sede, e la dott.ssa NA RI con l'incarico, presso la direzione della stessa sede, di coordinamento degli adempimenti relativi alla vigilanza;
che, successivamente, divenuto vacante il posto di direttore della sede compartimentale di Napoli, il posto stesso era stato assegnato da prima al dottor AR e poi al dott. Scozzafava;
che, con delibera in data 20 luglio 1998, l'Istituto aveva trasferito la dott.ssa RI presso la sede centrale dell'Ente in Roma, attribuendole le funzioni di prevenzione, accertamento e repressione delle omissioni contributive. Assumeva che il provvedimento doveva essere considerato illegittimo sotto vari profili e chiedeva che il Pretore disponesse la sospensione del trasferimento, dichiarasse l'illegittimità del provvedimento di trasferimento e di tutti gli altri provvedimenti e comportamenti attribuibili all'Ente con i quali si era omesso di conferirle incarichi dirigenziali e condannasse l'Istituto al risarcimento dei danni. SS 1 Con provvedimento in data 2 ottobre 1998 il Pretore accoglieva l'istanza di sospensione cautelare. Con ricorso in data 7 marzo 2000 l'Ipsema propone regolamento di giurisdizione e chiede che venga dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in base al disposto dell'art. 45, comma 17, del decreto legislativo n. 80 del 1998 e dell'art. 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29. La dott.ssa NA RI resiste con controricorso chiedendo, preliminarmente, che sia dichiarata la inammissibilità del ricorso del regolamento preventivo di giurisdizione presentato dall'Ipsema in quanto l'atto presupposto del trasferimento, e cioè la delibera del 16 marzo 1998 n. 9, non sarebbe stato tempestivamente impugnato nei termini di decadenza;
in subordine, chiede che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario e che sia condannato l'Ente al risarcimento dei danni, in base all'art. 96 del codice di procedura civile. MOTIVI DELLA DECISIONE Deve innanzitutto essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del regolamento. Difatti l'impugnazione degli atti presupposti del provvedimento amministrativo può costituire condizione di esercizio dell'azione, ma non costituisce presupposto processuale della giurisdizione. Di conseguenza la mancata impugnazione può determinare la decadenza dell'azione, ma non incide sulla giurisdizione o sulla competenza del giudice adito (Cass. 7 novembre 1973 n. 2902). 2 L'art. 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 (intitolato razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992 n. 421), così come modificato dall'art. 33 del decreto legislativo n. 546 del 1993, dispone che sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie riguardanti il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, con esclusione delle sole materie di cui ai numeri da 1 a 7 dell'articolo 2, comma 1, lettera c della legge 23 ottobre 1992 n. 421. L'art. 45, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80 dispone che sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'art. 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, così come modificato dallo stesso decreto n. 80, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000. La norma costituisce una deroga al principio processuale tempus regit actum, che avrebbe comportato l'applicazione della legge in vigore nel momento in cui si svolge il processo, ed è diretta ad evitare una immediata devoluzione al giudice ordinario di tutte le controversie sul rapporto di impiego protratto oltre l'entrata in vigore della nuova disciplina: può determinare, peraltro, in alcuni casi, un deprecabile, ma inevitabile frazionamento dei giudizi 3 relativi all'adempimento di obblighi derivanti dai rapporti di lavoro in corso di svolgimento alla data del 30 giugno 1998 (cfr. Cass. 26 agosto 1998 n. 8451; Cass. 30 dicembre 1998 n. 12908; Cass. 5 febbraio 1999 n. 35; Cass. 20 novembre 1999 n. 808; Cass. 4 dicembre 1999 n. 901). E' stato quindi ritenuto che la norma, proprio per gli inconvenienti cui essa potrebbe dare origine, debba essere interpretata in modo restrittivo. Essa, cioè, deve essere applicata solo nel caso in cui il diritto del dipendente nasca da atti o fatti giuridici maturati nello svolgimento del rapporto come, ad esempio, nel caso del diritto al pagamento del lavoro straordinario prestato prima e dopo il 30 giugno 1998. Quando invece il diritto, o la lesione del diritto, del dipendente nasca da un atto, provvedimentale o negoziale, come, ad esempio, una promozione o un licenziamento, occorre tenere conto, ai fini della giurisdizione, unicamente dal momento dell'emanazione dell'atto da cui nasce la pretesa giudiziale. Nel caso in esame le domande proposte dalla dottoressa RI
contro
I'Ipsema con i numeri 1, 2 e 3 del ricorso dinanzi al Pretore riguardano l'illegittimità del provvedimento di trasferimento emesso dopo il 30 giugno 1998 e, precisamente, il 20 luglio 1998. La giurisdizione su tali domande spetta di conseguenza all'autorità giudiziaria ordinaria. Le domande proposte dalla dottoressa RI con i numeri 4, 5, 6, 7 e 8 del ricorso dinanzi al Pretore riguardano, invece, l'illegittimità e l'illiceità di tutti i provvedimenti e comportamenti, antecedenti o successivi al 30 giugno 1998, con i quali si è omesso di conferirle incarichi dirigenziali o le sono stati conferiti 4 incarichi dirigenziali inattuabili (n. 4 delle conclusioni contenute nel ricorso), ovvero riguardano la condanna dell'Ipsema al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente per il mancato affidamento di incarichi dirigenziali (voci n. 5, 6, 7, e 8 del ricorso dinanzi al Pretore). Di conseguenza nei riguardi di queste domande va dichiarata la giurisdizione dell'autorità giudiziaria amministrativa per le questioni antecedenti al 30 giugno 1998 e la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria per le questioni successive. Per quanto riguarda le spese di questo regolamento di giurisdizione va rigettata la richiesta di condanna dell'Ipsema per lite temeraria. E' vero, infatti, che la giurisprudenza più recente di questa Corte ha affermato che la condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, primo comma, del codice di procedura civile, può essere emessa anche dalle Sezioni Unite in sede di regolamento preventivo di giurisdizione. Occorre, tuttavia, che la parte abbia proposto l'istanza di regolamento con la consapevolezza o, quanto meno, con l'ignoranza gravemente colpevole, della sua inammissibilità; inammissibilità che non sussiste nel caso in questione (Cass. 13 giugno 1995 n. 448). Al contrario, la novità della disciplina legislativa e i connessi problemi interpretativi fanno ritenere equo dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di questo regolamento di giurisdizione.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le domande di cui ai numeri 1, 2 e 3 del ricorso dinanzi al 5 Pretore. Dichiara la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le domande di cui ai numeri 4, 5, 6, 7, 8 del ricorso dinanzi al Pretore limitatamente alle questioni successive al 30 giugno 1998. Dichiara la giurisdizione dell'autorità giudiziaria amministrativa per quanto riguarda le domande di cui ai numeri 4, 5, 6, 7, 8 del ricorso dinanzi al Pretore limitatamente alle questioni anteriori al 30 giugno 1998. Dichiara compensate tra le parti le spese di questo regolamento di giurisdizione. Così deciso in Roma il 7 dicembre 2000 75 Presidenti fl вонить вашет Il Presidente L'Estensore autonicS one fiamma Collaboratore di Cancelleria Online Depositato in Cancelleria 6 APR. 2001 Roma, li IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA в ашия