Sentenza 6 luglio 2000
Massime • 1
In tema di immediata declaratoria di una causa di non punibilità, l'accertamento della nullità del decreto di citazione a giudizio non è di ostacolo al riconoscimento degli effetti della prescrizione, nel frattempo maturata, atteso che la predetta nullità, se pur fosse dichiarata, farebbe semplicemente regredire il processo nella fase preliminare al giudizio di secondo grado, fase nella quale il giudice dovrebbe comunque prendere atto della estinzione del reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/07/2000, n. 9031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9031 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2000 |
Testo completo
Composta dai seguenti magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO FOSCARINI Presidente del 06/07/2000
1. Dott. CARLO COGNETTI Consigliere SENTENZA
2. " GIULIANA FERRUA " N. 1169
3. " NUNZIO CICCHETTI " REGISTRO GENERALE
4. " MARIO LL " N. 05133/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catania e da RA SA nato in [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 12-3-99 dalla Corte di appello di Catania. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dr. Giuliana Ferrua
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Giovanni Galati che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Svolgimento del procedimento e motivi della decisione Con sentenza 4-6-96 il Pretore di Mascalucia dichiarava RA SA responsabile del reato di cui all'art. 496 c.p. e lo condannava alla pena di lire 40.000 di multa.
A seguito di gravame del P.M. la Corte di appello di Catania, con pronuncia 12-3-99, determinava il trattamento sanzionatorio in giorni 20 di reclusione, con la sospensione condizionale.
Avverso la decisione di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale e l'imputato, negli infradescritti termini.
Procuratore Generale
Vizio motivazionale e violazione di legge con riguardo al beneficio di cui all'art. 163.
RA SA
1 - Violazione di norma processuale per omessa notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello.
2 - Mancanza di motivazione sulla ritenuta gravità dei fatti per cui si era applicata la pena detentiva.
La Corte osserva.
Il reato per il quale è intervenuta condanna è estinto per prescrizione: invero, poiché il fatto è stato commesso l'8-5-92, il termine massimo previsto dall'160 c.p.p. è decorso all'8-11-99. Tale rilievo è assorbente e decisivo, in particolare dovendosi osservare che le questioni di nullità processuali non precludono l'operatività della disciplina di cui all a 129 c.p.p. ed in particolare la immediata declaratoria di una causa estintiva, a meno che non si verta in ipotesi che infici ab origine l'istaurazione del rapporto processuale tra le parti (Cass. 19-12-90 n. 16633 RV. 186028). Con specifico riferimento ad asserita nullità del decreto di citazione per il giudizio d'appello, va rilevato che la stessa non ostacola il riconoscimento della prescrizione posto che, se dichiarata farebbe semplicemente regredire il processo nella fase preliminare al giudizio di secondo grado in cui il giudice dovrebbe comunque prendere atto della intervenuta estinzione del reato. S'impone pertanto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza.
P.Q.M.
La Corte,
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2000.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2000